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DIRETTORE RESPONSABILE: MARIO ROMANO |
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(aggiornamento giugno 2003 EDITORIALE del DIRETTORE AUTOMOBILI "agli arresti" REATO ex art.392 c.p.? NO,applicazione di norma ministrativa
Riflessioni (amare) sul D.Lgs. 27/4/2001 n.193
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I |
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Immaginate che un Concessionario di automobili, dopo aver venduto ad un cittadino una vettura con pagamento rateale, in seguito al mancato pagamento di alcune rate, magari per un totale di molte migliaia di Euro (corrispondenti ai 10 o più milioni di vecchie lire), si spingesse a fermare l'acquirente e a sottrargli il libretto di circolazione, comunicandogli che provvederà a restituirglielo solamente dopo l'integrale pagamento del debito arretrato e impedendo - con ciò stesso - al malcapitato debitore di utilizzare l'auto e quindi di circolare liberamente: non v'è dubbio che porrebbe in essere un'azione di contenuto quasi camorristico, certamente configurabile il reato di "esercizio arbitrari delle proprie ragioni". A rigor di codice, infatti, "chiunque, al fine di esercitare un preteso diritto , si fa arbitrariamente ragione da sè medesimo, mediante violenza sulla cose, è punito con la multa fino a £ire un milione"; così testualmente, l'art. 392 c.p. che, più oltre, chiarisce come "si ha violenza sulle cose allorchè la cosa viene danneggiata o trasformata o ne è mutata la destinazione". Chiunque, ma non il Gabelliere ( Concessionario di un Ente locale che gli abbia delegato l'esazione di un tributo): per costui è vigente un'apposita legge, rappresentata dal D.Lgs. n.193/2001. Immaginate che un cittadino sia debitore verso l'Ente pubblico della somma di Euro 27,23 per un tributo arretrato, ebbene si vede recapitare una lettera raccomandata, con cui gli si comunica che, in forza della ricordata legge, è stato disposto il fermo amministrativo di un'auto di sua proprietà del valore di circa 8.000 Euro. Con la stessa lettera (che può esser recapitata anche a mani di persona diversa dal debitore ed in sua assenza) viene , altresì, comunicato che a) per interrompere il fermo amministrativo, si dovrà corrispondere l'importo evaso, maggiorato degli interessi , delle spese di iscrizione del fermo e di quelle relative al compenso di riscossione; b) durante il periodo di fermo amministrativo ,il veicolo non può circolare ( pena il sequestro e l'irrogazione di un'ammenda da Euro 327,95 a 1.131,80) ed è scoperto di copertura assicurativa verso terzi, con facoltà di rivalsa della Compagnia in caso di eventuale sinistro; Quella appena descritta non è , purtroppo, una un' ipotesi immaginaria, ma rappresenta quanto realmente accaduto, nei giorni scorsi, ad un incredulo contribuente ed è documentato da una missiva proveniente dall'Esattor-concessionario ( sopra da noi simpaticamente definito Gabelliere) regolarmente (...) priva di firma!. Per l'esosa misura degli oneri accessori richiesti nel riferito provvedimento e, ancor più per la " violenza" insita nello stesso (tale essendo la sottrazione forzosa dell'utilizzazione di una cosa , secondo il consolidato insegnamento di Dottrina e Giurisprudenza) , viene di riflettere come troppo spesso nel nostro Ordinamento ( in altre circostanze considerato Faro di civiltà giuridica e di garantismo), lo Stato riservi per sè, (consacrandole con legge) talune attività non consentite ai cittadini, in quanto a contenuto intrinsecamente illecito: è il caso di un esercizio arbitrario delle proprie ragioni , trasformato in "legale" dalla ricordata normativa ( peraltro risalente ad iniziativa di governi precedenti a quello in carica), che ci fa tornare alla mente la gestione del gioco d'azzardo ( legalizzata per i Casinò municipali), quella della vendita di sigarette (trasformata in di Monopolio di Stato) , per non parlare delle famigerate "Case", che, prima di essere "chiuse" dalla benemerita Legge Merlin, vedevano"regolarmente" prosperare la prostituzione sotto il vigile occhio governativo ! Al di là di ogni amara ironia, c'è da chiedersi , dunque, se non sia il caso di riguardare norme come quella in esame sotto il profilo della legittimità costituzionale dell'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, dal momento che è di solare evidenza come il cittadino che furbescamente adotti la ( pur lecita) iniziativa di intestare a terzi (società, parenti o prestanome) le sue automobili, è meno uguale dinanzi alla legge (non essendo assoggettabile al fermo amministrativo del proprio arco auto), rispetto agli altri comuni mortali, colpevoli di non ricorrere a simili stratagemmi . A denunciare l'enormità di una legge siffatta e dell'illimitata possibilità di sua applicazione anche per crediti di irrisoria misura, basterebbe ricordare che, in campo fallimentare, è consentito il ricorso a procedura concorsuale solamente dopo aver esperito , con esito negativo,un' azione esecutiva e sempre per crediti di una certa consistenza economica, ossia di oltre 5.000 Euro e non certo di 27,00 : non può considerarsi lecito ,almeno secondo un principio di minimo etico , a fronte di un debito equivalente ad un costo di un tergicristallo, sottrarre la disponibilità di un bene di valore mille volte superiore e , per di più, sanzionare la sospensione di validità della copertura assicurativa prevista dalla Legge 990/69 per un autoveicolo, pur in presenza di regolare pagamento del relativo premio di polizza da parte del proprietario ! Confidiamo, allora, che il Governo in carica ed al Parlamento che lo esprime troveranno il tempo di rivedere questa legge , ispirando la propria azione al principi di equità e proporzionalità non solo nel momento dell'imposizione fiscale, ma anche in quello sanzionatorio, dando prova di una volontà riformatrice scolpita su duro marmo e non su fragile cerami(ca) !
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