DIRETTORE RESPONSABILE: MARIO ROMANO

 
 

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 ( aggiorn. maggio 2010 )

 

 

  Corte di Cassazione / In tema di sanzione per omessa comunicazione del nominativo del contravventore (Ordinanza n.11185/2011)

 

    

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   Nota  del Direttore

 

   

C'č da ritenere che non mancherā  di suscitare conseguenze dirompenti nell'ambito dei procedimenti di opposizione alle sanzioni amministrative dinanzi ai Giudici di Pace della Penisola, l'ordinanza in commento, con cui la S.C.ha sancito che la tardiva notifica del verbale di contravvenzione (principale), oltre il termine di giorni 90 fissato dal novellato art.201 del Codice della Strada, comporta la impossibilitā per l'Ente di richiedere il pagamento della sanzione accessoria della prima, conseguente alla mancata comunicazione dei dati relativi al guidatore (rimasto sconosciuto).

Si tratta, finalmente, di una pronunzia applicativa del principio di diritto sintetizzato nel brocardo "quod nullul est, nullum producit effectum", ovvero: "vitiatur, sed vitiat".

Con la richiamata ordinanza, tuttavia, i Giudici di legittimitā hanno chiarito che, in presenza di una omessa o tardiva notifica del verbale inerente la principale violazione, la nullitā del verbale secondario (inerente la mancata comunicazione del nominativo del guidatore, sanzionale ex art. 126 bis CdS) non č da ritenersi automatica, ma implica, in ogni caso, un'autonoma impugnativa da parte del presunto trasgressore.

 

 

 

                                                      

 

 

     

 

In realtā, pur ispirandosi ad un principio di tipo garantista, la Corte si č fermata un passo prima dell'attuazione piena di tale principio a beneficio del cittadino e, imponendogli di dovere, in ogni caso, adire il Giudice di merito per far dichiarare la nullitā della richiesta scaturente da una violazione nulla, da un canto ha finito con gravare il cittadino stesso di oneri anche economici connessi all'instaurazione del contenzioso (non va, infatti,trascurato  che anche le opposizioni alle multe sono soggette al contributo unificato) e dall'altro ha mancato una buona occasione per ridurre il numero dei procedimenti pendenti, con buona pace della finalitā deflattiva proclamata dal Guardasigilli, nel promulgare la legge istitutiva della Media-conciliazione, i cui effetti, per vero, sono tutti da verificare!

Ma, tant'č: le vie dell'inferno sono lastricate di buone intenzioni e, a quanto pare, il buon Alfano si sta rivelando un ottimo pavimentista...

                                  M.R.

         

 

 

 

 
     
     
 

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