DIRETTORE RESPONSABILE: MARIO ROMANO

 
    

 

   

CONFRONTO TRA IL SISTEMA PREVIDENZIALE ITALIANO 

E QUELLO DEGLI ALTRI PAESI EUROPEI

 

   

di

NATASCIA PAPARCONE 

 
 

 

 
       Per una panoramica delle caratteristiche d ei sistemi previdenziali pubblici dei Paesi  Europei, o -  almeno di  quelli  più significativi,  è utile  far  riferimento a sei Paesi, oltre  l 'Italia e precisamente

 la Francia, che  presenta un sistema previdenziale integrativo obbligatorio per legge;

l'Olanda e  la  Germania, in cui  è stato ufficialmente introdotto  il  sistema pensionistico dei  tre pilastri, quali la previdenza pubblica  di base, quella complementare aziendale  e quella  di  tipo individuale-volontaria;

la  Gran Bretagna,  dove la  mancanza di  un'  adeguata struttura pubblica di  base ha favorito, già da molti  decenni un notevole  sviluppo  di forme di previdenza complementare;

il Belgio e  la  Spagna, che stanno vivendo  esperienze previdenziali molto simili a quella italiana.

          Attese le profonde differenze che intercorrono fra i diversi sviluppi della previdenza complementare nei singoli Paesi (in  ragione delle peculiarità storiche di  ciascuno), l'unica caratteristica che assimila i sistemi integrativi privati  dei Paesi Europei (fatta eccezione per la  Francia),  è  quella  del  metodo  di finanziamento costituito  dall'applicazione del  criterio di capitalizzazione che si contrappone  ai sistemi  pubblici  basati, in prevalenza, sul meccanismo della ripartizione.

         Quasi  tutti i piani previdenziali dei  menzionati Paesi Europei prevedono  -sia in caso  di  morte  in  servizio che dopo il pensionamento  e accanto alle  pensioni  di  vecchiaia  pensioni di invalidità e a favore dei superstiti, il  cui  importo è determinato in percentuale  rispetto alla prestazione di base.

        Riguardo alle prestazioni  garantite,  in caso di invalidità  totale e  permanente  non dovuta  ad infortuni o  malattie  professionali  e in caso di  morte in servizio,  i  sistemi  pubblici  tendono  a tutelare -anche  se solo  in parte-  il lavoratore che si trovi in uno  stato  di invalidità; in  tal  caso:

  è garantita, per retribuzione  intorno ai 40  milioni, una prestazione tra il 37%  e il 70% delle  retribuzione stessa,  con l'eccezione costituita dalla punta  minima del 24%  in  Gran Bretagna;

  è erogata anche una prestazione, sia pure di  misura piuttosto ridotta, in favore  del  coniuge e  dei  figli  superstiti,  in caso di morte  in servizio  dell'assicurato, con ciò,lasciando fuori tutela  più del 70% dell'ultima retribuzione.

       Si  tratta  di una  previsione normativa  dovuta  al fatto che le  prestazioni  sono calcolate tenendo  conto del  solo servizio maturato al momento della morte del soggetto protetto, il  che comporta, dunque, notevoli lacune di copertura, soprattutto per i  giovani.

     Il costo globale sopportato dai  lavoratori e dai  datori di lavoro dei  Paesi  Europei, compresa l'Italia  ( e con l'eccezione dell'Olanda, dove un peso  notevole è rappresentato dall'assicurazione obbligatoria di  invalidità) è collocato in una percentuale  che supera il 50%.

     Va rilevato  inoltre che, tra i  Paesi  europei solamente  il Belgio  e l'Italia non limitano  la  contribuzione ad  un massimale retributivo. Negli altri  Paesi i contributi sono limitati ai  relativi massimali e  ciò  lascia maggior spazio sia ai  datori  di lavoro che  ai  lavoratori per  ricorrere a  forme di previdenza complementare che valga  a coprire  la parte di retribuzione annua  superiore al massimale.

     Per quanto attiene all'assistenza sanitaria, nei  Paesi considerati, la copertura delle  malattie fa parte della tutela di base  obbligatoria, ad eccezione che  per l'Olanda e per  la  Germania dove per  i dipendenti con stipendi superiori a determinati massimali è  prevista un'adesione a carattere  facoltativo.

     Per  i sistemi di  base che  erogano prestazioni adeguate -come accade in  Belgio e in  Francia (dove il  sistema di  base interviene  in via  diretta  e  in misura valutabile in media al 70-80% delle spese reali  sostenute  presso enti convenzionati)-  l'esigenza dell'intervento privato  sembrerebbe, a prima vista , limitata alle  eventuali coperture facoltative ed all'  integrazione dei rimborsi  già erogati dal sistema pubblico.

     Si verifica, in  realtà, che anche  i sistemi che in astratto dovrebbero provvedere ad una sufficiente copertura  sanitaria,  manifestano notevoli lacune soprattutto di fronte alle esigenze di rapidità ed efficienza.

     Il caso più tipico dell'opportunità-necessità dell'intervento privato è quello della Gran Bretagna dove, pure in presenza di un sistema pubblico qualificato e teoricamente efficiente, è alquanto normale -per il  dipendente di  un certo livello - ottenere dal datore  di lavoro, per  sè  e  per  i  propri  familiari, una copertura  privata sostitutiva  che gli permetta , in caso di  necessità, di  fruire di  un'assistenza rapida e confortevole.