CONTRATTI
e SIMULAZIONE
nella CRISI CONIUGALE
di
MATTEO SANTINI
(*)
Gli istituti
giuridici della simulazione e della separazione tra i coniugi,
prima facie, sembrano inconciliabili in quanto relativi
ad ambiti del diritto totalmente differenti, ma già nel Digesto
risulta presente quest'annosa questione (D. 24.6.1: vir
mulieri divortio facto quaedam idcirco dederat, ut ad se
reverteretur: mulier reversa erat, deinde divortium fecerat.
Labeo: Trebatius inter Terentiam et Maecenatem respondit si
verum divortium fuisset, ratam esse donationem, si simulatum,
contra). Nella compilazione giustinianea, le ipotesi prese
in considerazione a tal proposito sono numerose e tutte
caratterizzate dalla messa in scena di un divorzio fittizio, o
al fine di eludere il divieto di donazioni tra coniugi stessi o
per aggirare le regole in tema di restituzione della dote o per
frodare i creditori.
L'autonomia dei coniugi di accordarsi in sede di
separazione si manifesta, quindi, ora come allora, attraverso
una diversificata tipologia di accordi nei quali, normalmente
entrambe le parti a tutto pensano fuorchè a mentire sulla loro
situazione di crisi o anche solo su uno degli aspetti destinati
a disciplinare la futura vita da separati.
Al fine di poter commentare il diritto positivo
vigente, è d'uopo focalizzare l'attenzione proprio sulle
situazioni patologiche che possono venire in essere.
Occorre, però, prima precisare come quello di
simulazione sia un concetto ben diverso da quello di frode: già
la dottrina antica fondava la distinzione assumendo come
discrimen la condizione, rispettivamente, di assenza o di
presenza del consenso delle parti sulla produzione degli effetti
del contratto.
Sul punto appaiono illuminanti le riflessioni del
Betti il quale ritiene che “la simulazione può servire a coprire
una illiceità ed esser adibita a scopo di frode: sia frode alla
legge, sia frode a danno di altri privati, quali i creditori di
chi compie il negozio, o altri che avrebbero eventualmente
diritto verso di lui. Ma, a prescindere dal rilievo che vi può
essere simulazione senza frode e, viceversa, frode senza
simulazione, basterà qui osservare che si tratta di due
qualifiche eterogenee, dipendenti da due profili diversi, sotto
i quali il negozio può esser considerato. La frode, e in genere,
la illiceità, esprime una qualifica dell’interesse che determina
in concreto la conclusione del negozio, valutato in connessione
con la causa tipica. La simulazione, per contro, esprime
semplicemente una divergenza o una ripugnanza fra quell’interesse
e la causa”.
La simulazione, la
cui disciplina è delineata dagli artt. 1414 c.c. e seguenti, è
l'istituto mediante il quale due soggetti pongono in essere un
contratto, o più in generale un negozio giuridico, con il
precipuo accordo che il medesimo non produca alcun effetto tra
le parti e concretizza un'ipotesi di divergenza tra
dichiarazione e volontà negoziale.
Detta divergenza può essere totale o
parziale e, infatti, la simulazione si suddivide in simulazione
assoluta e simulazione relativa.
Nel primo caso, le parti stipulano un contratto con
il tacito accordo che di esso non si debbano mai produrre gli
effetti che risultano dall'estrinseco del negozio; nel secondo,
vengono posti in essere un contratto di cui le parti non
desiderano il verificarsi degli effetti ed un contratto, c.d.
“dissimulato”, cui invece le parti decidono di dare esecuzione.
Nell'ipotesi di simulazione assoluta, il contratto è
considerato inefficace dall'ordinamento giuridico, ossia
totalmente improduttivo di effetti. L'accordo dissimulato,
invece, può divenire efficace per il diritto solamente qualora
provvisto dei necessari requisiti di forma e di sostanza
richiesti per quel tipo di negozio.
La separazione personale dei coniugi è l'istituto,
regolamentato dalle norme del codice civile (artt. 150 e
seguenti), dal codice di procedura civile e da una serie di
norme speciali, che non scioglie il vincolo coniugale, né fa
cessare lo status giuridico di coniuge. Essa incide
esclusivamente su alcuni degli effetti propri del matrimonio (si
scioglie la comunione legale dei beni, cessano gli obblighi di
fedeltà e di coabitazione). Altri effetti, invece, permangono,
ma sono limitati o disciplinati in modo specifico (dovere di
contribuire nell'interesse della famiglia, dovere di mantenere
il coniuge più debole e dovere di mantenere, educare ed istruire
la prole).
Nel caso di separazione consensuale tra i coniugi,
ossia quando marito e moglie, concordemente, decidono di
separarsi, secondo una parte della giurisprudenza, l’accordo da
essi posto in essere anche se non pienamente inquadrabile nella
categoria degli atti negoziali, può essere oggetto di
l’applicazione delle norme sul contratto che riguardano la
disciplina del negozio giuridico in generale o che esprimono
princìpi basilari dell’ordinamento, come quelle in tema di vizi
del consenso, di capacità delle parti e di simulazione.
Secondo gli ermellini, tuttavia, la disciplina
dettata dall’art. 1414 c.c. non può essere applicata sic et
simpliciter all’istituto della separazione consensuale
poiché tale procedimento è caratterizzato da evidenti
peculiarità.
Essi riconoscono come la separazione si sostanzi in
due distinti momenti: la volontà delle parti e l'omologa
giurisdizionale ed attribuiscono alla volontà dei coniugi la
“causa della separazione consensuale, mentre l’omologazione
agisce come mera condizione legale di efficacia”, e ne affermano
la natura sostanzialmente negoziale, negando l’ammissibilità
della simulazione sulla base della ritenuta “incompatibilità”
logica tra l'iniziativa processuale diretta ad acquisire la
condizione formale di coniugi separati e l'accordo di
simulazione.
Una parte della giurisprudenza, invece, ritiene
apertis verbis che l’atto in cui si sostanzia la separazione
consensuale abbia natura negoziale: in tale accordo, difatti, si
dispiega pienamente l’autonomia dei coniugi e la loro
valutazione in merito alla gravità della crisi coniugale, di
conseguenza viene escluso potere di indagine e valutazione del
giudice sui motivi della decisione di separarsi.
Nella pronuncia n.17607 del 20 novembre 2003, la
Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibile l'eccezione di
simulazione in relazione allo scioglimento del vincolo del
matrimonio civile, originato da una separazione consensuale
intervenuta tra i coniugi unicamente a fini fiscali.
Secondo la giurisprudenza, la separazione trova
difatti la propria ed unica fonte nel consenso manifestato dai
coniugi dinanzi al presidente del Tribunale e la successiva
omologazione, condizione sospensiva della produzione degli
effetti delle pattuizioni stipulate tra i coniugi, già
integranti un negozio giuridico perfetto ed autonomo, è
unicamente diretta ad attribuire efficacia dall'esterno
all'accordo di separazione.
L'accordo di separazione, pertanto, viene
qualificato come atto essenzialmente negoziale di espressione
della capacità dei coniugi di autodeterminarsi responsabilmente.
Nella fattispecie, la volontà di conseguire lo
status di coniugi separati non è simulata, ma effettiva:
l'iniziativa processuale, con le conseguenti implicazioni
giuridiche che essa comporta, si risolve in un'iniziativa che
supera ed annienta il precedente accordo simulatorio, ponendosi
in contrasto con esso.
La Corte rileva quindi che è "logicamente
insostenibile che i coniugi possano disvolere con detto accordo
la condizione di separati ed al tempo stesso volere l'emissione
di un provvedimento giudiziale destinato ad attribuire
determinati effetti giuridici a detta condizione: l'antinomia
tra tali determinazioni non può trovare altra composizione che
nel considerare l'iniziativa processuale come atto incompatibile
con la volontà di avvalersi della simulazione".
Pertanto, non si tratta della simulazione della
separazione in quanto tale, bensì esclusivamente della
simulazione di un accordo inserito nel più ampio contesto delle
condizioni concordate ex art. 158 c.c. ed oggetto di
omologa da parte del Tribunale. I due profili della simulazione
della separazione e della simulazione nella
separazione, dal punto di vista teorico investono entrambi la
configurabilità della simulazione in relazione ad atti per il
perfezionamento dei quali è previsto un intervento dell'autorità
giudiziaria.
La Cassazione, quindi, conferma l’ammissibilità nei
confronti dell’accordo di separazione consensuale dei classici
rimedi negoziali, da esperirsi attraverso un’azione ordinaria e
non con il procedimento camerale ex art. 710 c.p.c..
Tramite quest’ultima procedura può farsi valere
unicamente la “sopravvenienza di fatti nuovi, che abbiano
alterato la situazione preesistente, mutando i presupposti in
base ai quali il giudice o le parti avevano stabilito le
condizioni della separazione”.
Secondo i giudici di legittimità, la simulazione ed
vizi del consenso sono astrattamente configurabili in caso di
accordo di separazione consensuale omologato ed essi possono
essere fatti valere soltanto tramite un giudizio ordinario.
Il problema della configurabilità di una simulazione
nella separazione consensuale è però strettamente legato a
quello della natura del negozio che si pone alla base del
rimedio ex artt. 158 c.c. e 711 c.p.c..
Considerando, il carattere contrattuale/negoziale
delle intese in oggetto, risulta applicabile tutta la normativa
relativa agli accordi negoziali, a cominciare dal principio
costituito dall’art. 1322 c.c., al negozio giuridico di
separazione personale nonchè alle intese di carattere
patrimoniale concluse in sede.
Del resto, come già visto, l’applicabilità della
normativa summenzionata alla materia degli accordi tra coniugi
in occasione di separazione risulta essere un dato accettato da
buona parte della dottrina e della giurisprudenza.
Per quanto attiene, più specificamente, le intese
costituenti il contenuto dell’accordo di separazione
consensuale, quindi, non sembra esservi dubbio sulla natura non
solo negoziale di questi atti, bensì addirittura sul relativo
carattere contrattuale, quando gli stessi abbiano ad oggetto
prestazioni di tipo patrimoniale.
Si rileva come anche in questo caso l’art. 1322 c.c.
abbia ricevuto concreta applicazione in un’innumerevole serie di
casi che hanno portato, in nome del principio dell’autonomia
privata, ad una vera e propria dilatazione dell’usuale contenuto
“i rapporti patrimoniali tra i coniugi separati hanno rilevanza
solo per le parti, non essendovi coinvolto alcun pubblico
interesse, per cui essi sono pienamente disponibili e rientrano
nella loro autonomia privata” (Cass. 6426/1987).
Stabilita la natura negoziale degli accordi di
separazione consensuale, occorre focalizzare l'attenzione in
merito all’applicabilità dei “classici” rimedi negoziali agli
accordi e, nello specifico, alla possibilità di impugnarli per
simulazione.
In materia di
simulazione e di vizi del consenso, sono numerose le pronunce di
merito che ritengono d’ostacolo all’applicazione della
disciplina contrattuale la presenza, al momento dello scambio
dei consensi, del presidente del Tribunale, accentuandone
l'importanza, ma bisogna comunque riconoscere che la
giurisprudenza di legittimità sia stata in grado di offrire
impreviste concessioni alla negozialità degli accordi effettuati
dai coniugi.
Per quanto concerne i possibili effetti nei riguardi
dei terzi dell’eventuale accertamento giudiziale della
simulazione, occorre richiamare i principi generali per ciò che
attiene alla simulazione, di cui agli artt. 1415 s. e 2652, n.
4, c.c..
Fermo restando che, tanto l’accertamento giudiziale
della simulazione della separazione consensuale, così come dei
relativi accordi patrimoniali, sfuggono alla annotazione a
margine dell’atto di matrimonio, non rimane che riconoscere alla
trascrizione sui pubblici registri immobiliari e mobiliari delle
relative domande giudiziali il precipuo scopo di disciplinare i
confitti con i terzi aventi causa in relazione a diritti
relativi a beni immobili o mobili registrati acquistati in base
ad atti soggetti alla trascrizione.
Si sottolinea, quindi, l'emergere della funzione
della trascrizione sui registri immobiliari “integrativa”
rispetto all'annotazione a margine dell’atto di matrimonio
secondo gli artt. 162 e 2647 c.c..
A tal proposito, occorre considerare la posizione
dei terzi eventualmente interessati a dimostrare il carattere
comune dei beni acquistati dopo il verificarsi dello
scioglimento apparente, come, ad esempio, i creditori della
comunione, i quali sono legittimati a far prevalere la realtà
sull’apparenza, dimostrando il carattere meramente fittizio
dell'apparente causa di scioglimento del regime patrimoniale
legale.
In tale ipotesi, sarebbe applicabile solo la
simulazione, in quanto l’azione diretta ad ottenere
l'annullamento per un vizio del consenso è rimessa dal
legislatore codicistico alla titolarità esclusiva della sola
parte il cui consenso sia stato dato per errore, estorto con
violenza o carpito con dolo.
Da ultimo, si ricordano le pronunce nn. 2270/93 e
657/94 della Corte di Cassazione attraverso le quali la stessa
ha esplicitamente individuato nella separazione consensuale “uno
dei momenti di più significativa emersione della negozialità nel
diritto di famiglia”.
(*)
Avvocato del Foro di Roma
in
collaborazione con l'Avv.
Maddalena Martino
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