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Non mancherà - ne siamo certi - di suscitare conseguenze
dirompenti nell'ambito dei processi penali pendenti dinanzi alle
Corti di merito del nostro Paese, la sentenza della Consulta con
cui, dichiarando l'illegittimità dell'art.8 II comma del
R.D.1578/33, come modificato con la Legge 24.07.85 n.406, la
Corte ha nteso limitare, per il praticante avvocato con patrocinio,
la possibilità di assumere la difesa di fiducia, ma non
più quella d'ufficio.
La ratio di tale
innovazione - secondo il Collegio presieduto da Amirante -
risiederebbe nella differenza tra l'uno e l'altro tipo di difesa. In
quella di fiducia, infatti, la scelta è fatta dal cliente il quale
conosce (o meglio: dovrebbe conoscere, anche dalla semplice
lettura della targa sulla porta o della
carta intestata del giovane professionista - n.d.r.) la qualifica
del difensore da lui incaricato e,
quindi, le sue limitate capacità tecniche ,
frutto di altrettanto modesta esperienza.
Nella nomina di ufficio , invece,
la esiguità di tecniche processuali o di cognizioni giuridiche
sostanziali è nota solo all'Organo giudiziario che nomina
all'imputato privo di difensore: a questi, per vero - in attuazione
concreta e non meramente platonica o astratta del dettato di cui
all'art. 24 della Costituzione - devesi assicurare una
effettiva difesa a mezzo di un Legale di sicura affidabilità,in
possesso di sicure capacità tecniche e morali.
A ben vedere - per la verità - la
pronuncia in commento ha, in sè, connotazioni meno rivoluzionarie di
quanto possa apparire prima facie, se si pensa che, anche
nella legge professionale previgente , ossia in quella anteriore
alla riforma dell'esame di avvocato, che ha abolito la differenza
tra l'avvocato ed il procuratore legale, a quest'ultimo, nei giudizi
penali dinanzi alla Corte di Appello era consentito assumere la
veste di
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patrono della parte civile, ma non
quella di difensore dell'imputato.
In proposito,
una qualche perplessità potrebbe, forse, derivare dalla
circostanza - evidentemente non adeguatamente presa in
considerazione dai Giudici costituzionali-rappresentata dai
crediti formativi, oggi obbligatori per tutti gli avvocati, con
un'anzianità inferire ai quarant'anni di professione ed a fortiori,
dunque, per i giovani praticanti, ai quali si dovrebbe
far...largo, affrancandoli da un precariato che ha, spesso, il
sapore di una condanna!
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