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 ( aggiorn. marzo 2010 )

 

 

  Corte Costituzionale

 DIFFERENZA TRA la DIFESA di FIDUCIA e quella  di UFFICIO, per  il praticante avvocato. 

    

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   Nota i del Direttore editoriale, in margine alla recente pronuncia della  Corte Costituzionale  (sent. 17.03.2010 n. 106)

 

   

Non mancherà  - ne siamo certi - di suscitare conseguenze dirompenti nell'ambito dei processi penali pendenti dinanzi alle Corti di merito del nostro Paese, la sentenza della Consulta con cui, dichiarando l'illegittimità dell'art.8 II comma del R.D.1578/33, come modificato con la Legge 24.07.85  n.406, la Corte ha nteso limitare, per il praticante avvocato con patrocinio, la possibilità  di assumere la difesa di fiducia, ma non  più quella d'ufficio.

La ratio di tale innovazione - secondo il Collegio presieduto da Amirante - risiederebbe nella differenza tra l'uno e l'altro tipo di difesa. In quella di fiducia, infatti, la scelta è fatta dal cliente il quale conosce  (o meglio: dovrebbe conoscere, anche dalla semplice lettura della targa sulla porta o della carta intestata del giovane professionista - n.d.r.) la qualifica

del difensore da lui incaricato e,

quindi, le  sue limitate capacità tecniche , frutto di altrettanto modesta esperienza.

Nella nomina di ufficio , invece, la esiguità di tecniche processuali o di cognizioni giuridiche sostanziali è nota solo all'Organo giudiziario che nomina all'imputato privo di difensore: a questi, per vero - in attuazione concreta e non meramente platonica o astratta del dettato di cui all'art. 24 della Costituzione -  devesi assicurare una effettiva difesa a mezzo di un Legale di sicura affidabilità,in possesso di sicure capacità tecniche e  morali.

A ben vedere - per la verità - la pronuncia in commento ha, in sè, connotazioni meno rivoluzionarie di quanto possa apparire prima facie, se si pensa che, anche nella legge professionale previgente , ossia in quella anteriore alla riforma dell'esame di avvocato, che ha abolito la differenza tra l'avvocato ed il procuratore legale, a quest'ultimo, nei giudizi penali dinanzi alla Corte di Appello era consentito assumere la veste di

 

 

 

patrono della parte civile, ma non quella di difensore dell'imputato.  

In proposito,  una qualche  perplessità potrebbe, forse, derivare dalla circostanza - evidentemente non adeguatamente presa in considerazione dai Giudici costituzionali-rappresentata  dai crediti formativi, oggi obbligatori per tutti gli avvocati, con un'anzianità inferire ai quarant'anni di professione ed a fortiori, dunque, per i giovani praticanti,  ai quali si dovrebbe far...largo, affrancandoli da un precariato che ha, spesso, il sapore di una condanna!

 

 

 

 

         

 

 

 

 
     
     
 

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