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DIRETTORE RESPONSABILE: MARIO ROMANO |
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(aggiorn. aprile 2004 )
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I |
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CORTE dei CONTI " Reversibilitā piena, anche se il cumulo supera il minimo INPS " (Nota a sentenza ) di TOMMASO MIGLIACCIO*
Se non siete vedovi - come Vi auguriamo - salvo che il coniuge sia davvero insopportabile, oppure se non siete interessati alle sorti economiche di un coniuge che piange la prematura scomparsa dell'altro, potete non leggere queste note, altrimenti, proseguite. La Sezione Regionale della Corte dei Conti della Calabria, con una recente pronuncia (sent. n.1163/2003 pubblicata nei giorni scorsi) , adeguandosi alla prevalente giurisprudenza espressa da altre Sezioni regionali e, da ultimo, dalla Sezione Centrale , ha statuito che č reversibile in misura piena l'indennitā integrativa speciale spettante, in vita, al coniuge deceduto , anche se il coniuge superstite sia percettore di un proprio autonomo reddito (stipendio o pensione). Tale previsione - ha aggiunto la stessa sentenza - si intende operante anche nell'ipotesi in cui il cumulo dei due trattamenti (pensionistici) comporti il superamento dei minimi Inps. L'orientamento della Corte (Relatore Scerbo) rappresenta un nuovo corso che interessa (sia pur indirettamente) una miriade di persone, che attendono di poter beneficiare di tale innovativa provvidenza : ferma restando, infatti, l'applicabilitā della pronuncia solo al caso dedotto in giudizio, č innegabile la portata del precedente, per la disciplina delle fattispecie analoghe. Per vero, č ormai criterio univoco - ribadito dalla stessa Sezione Centrale - quello teso a "riconoscere incondizionatamente il diritto al cumulo dell'integritā integrativa su pensione e retribuzione nonchč su pensione e pensione" . La particolaritā della sentenza in commento risiede, poi, nella parte in cui la motivazione, pur ammettendo che la giurisprudenza č ormai concorde nel ritenere ammissibile il cumulo di indennitā integrativa speciale su pensione e retribuzione, č contrastante , invece, per quanto riguarda il cumulo di due pensioni . In proposito, la Corte si addentra in una ricostruzione della vigente normativa che discetta di natura ablatoria o additiva della sentenza della Corte Costituzionale.
N.B.: La nota a firma Tommaso Migliaccio* ( alla sentenza n.1163/03 della Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti della Calabria) č stata pubblicata integralmente nel Quotidiano LA GAZZETTA DEL SUD (pag. 27) del 29.03.04. ______ * Avvocato del Foro di Catanzaro - Giornalista pubblicista -
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