DIRETTORE RESPONSABILE: MARIO ROMANO

 
 

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 ( aggiorn. maggio 2011 )

 

 

  Corte di Cassazione  a S.U./ In tema di notifica a più parti (Sentenza n. 10864 del 18 maggio 2011)
 

 

    

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   Nota  del Direttore

 

   

Risolvendo una questione di massima di particolare importanza, le SU – confermando l’indirizzo giurisprudenziale consolidato a partire dal 1997 – affermano che, in caso di notificazione a più parti, il termine di dieci giorni entro il quale l’attore (ai sensi dell’art. 165 cod. proc. civ.) o l’appellante (ai sensi dell’art. 347 cod. proc. civ., che alla prima disposizione fa rinvio) devono costituirsi, decorre dalla prima notificazione, non dall’ultima. Nel pervenire a questa conclusione, le SU premettono una considerazione di metodo. Rilevano che “se la formula del segmento di legge processuale, la cui interpretazione è nuovamente in discussione, è rimasta inalterata, una sua diversa interpretazione non ha ragione di essere ricercata e la precedente abbandonata, quando l’una e l’altra siano compatibili con la lettera della legge, essendo da preferire – e conforme ad un economico funzionamento del sistema giudiziario – l’interpretazione sulla cui base si è, nel tempo, formata una pratica di applicazione stabile.


(Sezioni Unite Civili, Presidente P. Vittoria, Relatore R. Vivaldi)



 


                                    

 

 

 

 

Soltanto fattori esterni alla formula della disposizione di cui si discute – derivanti da mutamenti intervenuti nell’ambiente processuale in cui la formula continua a vivere, o dall’emersione di valori prima trascurati – possono giustificare l’operazione che consiste nell’attribuire alla disposizione un significato diverso”.

 

(Sezioni Unite Civili, Presidente P. Vittoria, Relatore R. Vivaldi)

 
     
     
 

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