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| Risolvendo
una questione di massima di particolare importanza, le SU –
confermando l’indirizzo giurisprudenziale consolidato a
partire dal 1997 – affermano che, in caso di notificazione a
più parti, il termine di dieci giorni entro il quale
l’attore (ai sensi dell’art. 165 cod. proc. civ.) o
l’appellante (ai sensi dell’art. 347 cod. proc. civ., che
alla prima disposizione fa rinvio) devono costituirsi,
decorre dalla prima notificazione, non dall’ultima. Nel
pervenire a questa conclusione, le SU premettono una
considerazione di metodo. Rilevano che “se la formula del
segmento di legge processuale, la cui interpretazione è
nuovamente in discussione, è rimasta inalterata, una sua
diversa interpretazione non ha ragione di essere ricercata e
la precedente abbandonata, quando l’una e l’altra siano
compatibili con la lettera della legge, essendo da preferire
– e conforme ad un economico funzionamento del sistema
giudiziario – l’interpretazione sulla cui base si è, nel
tempo, formata una pratica di applicazione stabile.
(Sezioni Unite Civili, Presidente P. Vittoria, Relatore
R. Vivaldi)
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Soltanto fattori
esterni alla formula della disposizione di cui si discute –
derivanti da mutamenti intervenuti nell’ambiente processuale in cui
la formula continua a vivere, o dall’emersione di valori prima
trascurati – possono giustificare l’operazione che consiste
nell’attribuire alla disposizione un significato diverso”.
(Sezioni
Unite Civili, Presidente P. Vittoria, Relatore R. Vivaldi)
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