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DIRETTORE RESPONSABILE: MARIO ROMANO |
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Sito Internet : www.giustiziaoggi.it - e-mail:avvromanomario@libero.it Tel. e Fax: 0823. 844686 |
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( aggiorn. aprile 2009 ) CASSAZIONE:STOP ai semafori "Slot machine"! Negli ultimi tempi, in quasi tutti le città d'Italia si sono andate moltiplicando le pronunce dei Giudici di Pace, con cui sono state accolte le opposizioni avverso i verbali contravvenzionali elevati dai Comuni con l'utilizzo dei soli apparecchi fotografici di rilevamento collocati in prossimità degli incroci, per colpire gli automobilisti rei di oltrepassare con la luce semaforica rossa. Paradossalmente, tuttavia, è stata una sentenza di rigetto di una opposizione (quella del Giudice di Pace di Modena) che ha determinato l'emanazione di un'importante pronuncia della Suprema Corte (Cass.26.03.2009 n.7388) che è facile prevedere avrà l'effetto di consolidare l'orientamento dei Giudici di merito, favorevole agli automobilisti multati . Con tale innovativa pronuncia, infatti, la Corte - riformando la sentenza del G.d.P. di Modena, ha chiarito, senza possibilità di equivoci, che la contravvenzione per attraversamento di incroci con luce semaforica rossa è da ritenersi non valida se non contestata immediatamente da un vigile urbano che deve essere presente in loco. Il solo rilievo da Fhotored, dunque, non potrà più essere considerato sufficiente ai fini della validità del verbale e ciò - ha precisato la S.C. -perchè solo con la contestazione immediata può consentirsi al presunto trasgressore di motivare (e provare) eventuali cause di forza maggiore che lo abbiano determinato a commettere l'infrazione. E' certo, dunque, che come nei casi di eccesso di velocità per superamento di sette/otto Km/h rispetto al limite imposto (per es.50 Km/h), può effettuarsi il fermo dell'auto, senza necessità di rocamboleschi inseguimenti, anche nell'ipotesi di attraversamento dell'incrocio (che si verifica quasi sempre ad andatura moderata), ben può (e deve) farsi luogo a fermo dell'auto ed immediata contestazione dell'infrazione. Un differente e contrario atteggiamento - da parte di taluni Comuni - autorizza, dunque, il sospetto che l'utilizzo delle apparecchiature elettroniche di rilevamento, lungi dal costituire strumento teso alla disciplina del traffico, si traduca , di fatto, in un metodo fin troppo facile per... fare cassa! Del resto, a nostro sommesso avviso, non può negarsi che il verbale redatto a posteriori, in ufficio, da un vigile urbano non presente al momento dell'accertamento della infrazione, non può correttamente ritenersi parificabile ad un atto formato da pubblico ufficiale, avente validità fino a querela di falso, per il sol fatto che, da parte del verbalizzante, non viene attestato un suo personale accertamento, bensì riportato quanto suggeritogli dall'ausiliare meccanico. Si torni, allora, ai Vigili che si occupano di dirigere il traffico, presidiare le piazze, sorvegliare incroci e semafori, e si impartiscano loro idonei ordini di servizi, affinchè - per esempio - nei casi di guida "senza casco" non ci si limiti a rilevare il numero di targa del motoveicolo per, poi, trasmettere - dopo molti mesi - la relativa multa, magari al l'incolpevole proprietario (diverso dal guidatore). Si faccia obbligo di fermare il contravventore, intimando l'alt con regolamentare paletta, il cui utilizzo impegnerà un tempo anche inferiore di quello impiegato per segnare sul block notes un numero di targa, che potrebbe anche rivelarsi erroneamente rilevato! E' di ogni evidenza, peraltro, che solamente fermando il trasgressore, si farà opera di prevenzione e tutela della vita dei cittadini, mentre il mancato fermo, in caso di caduta accidentale o di sinistro stradale, potrebbe determinare il ferimento di quel giovane, della cui incolumità la P.A. (e per essa la Polizia locale), in una società degna di definirsi civile, non può, e non deve, mostrarsi i priva di attivo interesse.
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