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 ( aggiorn. ott. 2009 )

 

DallA CASSAZIONE, uN MONITO ALLA MODERAZIONE PER GLI AVVOCATI

   

I CONFINI DEL LINGUAGGIO del DIFENSORE (*)

            

di

ENRICO ROMANO

    

i

(*)     Nota in margine alla recente pronuncia della  Cassazione

 

   

In queste prime  roventi settimane di ottobre - dopo una sentenza della Consulta che può essere criticata ma, comunque, rispettata -  a sentire le espressioni tutt'altro che leggere adoprate da politici e giornalisti all'indirizzo dei Giudici che hanno ritenuto di spazzar via il Lodo Alfano, ci torna alla memoria una presa di posizione recentemente assunta dalla Corte di Cassazione, con cui è stato ribadito il divieto, per l'avvocato, di utilizzare espressioni  pesanti nella critica nei confronti del Magistrato, autore di un provvedimento non condiviso e, come tale, fatto oggetto di impugnazione.

Con tale sentenza (la n.34821 dell'8 settembre 2009), la S.C., infatti, ha ritenuto che  il limite da rispettare nella critica in un atto giudiziario deve essere rigorosamente funzionale al corretto mandato conferito al difensore , sicchè ,quando - come nel caso concreto sottoposto ai Giudici di legittimità - l'avvocato si sia spinto, nel proprio atto difensivo, ad accusare un Magistrato di avere - in occasione di una causa di separazione tra coniugi - "tenuto una inoperosa condiscendenza per diniego di giustizia, omettendo di modificare il provvedimento presidenziale di assegno e di affidamento dei figli  e   di avere agito con tacita compiacenza", debba  ritenersi  configurabile il reato di calunnia, per avere accusato il Giudice di omissione di atti di ufficio e di abuso di ufficio.

La sentenza, così motivata, non può che trovare consenso, dovendosi ammettere che, il linguaggio adoperato da quell'avvocato, abbia  travalicato  di molto il confine dell'immunità della toga.

La legge è uguale per tutti e, dunque, anche per noi avvocati.

 

 

 

 

 

 

 

 

     

E tuttavia, l'entità della condanna inflitta a quel patrono,dal Tribunale di Messina (anni due di reclusioni, con pena sospesa , e senza riconoscimento di attenuanti; avete letto bene: anni, non mesi) appare poco uguale, se la confrontiamo a quella ( da due ad otto mesi) irrogata in casi analoghi dalla Magistratura, per ingiurie o calunnie verso altri pubblici ufficiali  (Vigili urbani, Funzionari statali ecc.), come può verificarsi dalla lettura dei repertori  di giurisprudenza di merito e di legittimità degli ultimi quindici anni.

E che si sia trattato di un trattamento adottato con mano particolarmente pesante è lecito argomentarlo dalla decisione della stessa Suprema  Corte che, nella sentenza, ha osservato come erroneamente, dai Giudici di merito, non erano state concesse le attenuanti generiche ed ha , perciò, rinviato gli atti ad altra Corte di Appello per la rideterminazione della pena.

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 
     
     
 

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