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In queste prime roventi settimane di ottobre - dopo una
sentenza della Consulta che può essere criticata ma, comunque,
rispettata - a sentire le espressioni tutt'altro che leggere
adoprate da politici e giornalisti all'indirizzo dei Giudici che
hanno ritenuto di spazzar via il Lodo Alfano, ci torna alla
memoria una presa di posizione recentemente assunta dalla Corte di
Cassazione, con cui è stato ribadito il divieto, per l'avvocato, di
utilizzare espressioni pesanti nella critica nei confronti del
Magistrato, autore di un provvedimento non condiviso e, come tale,
fatto oggetto di impugnazione.
Con tale sentenza (la n.34821
dell'8 settembre 2009), la S.C., infatti, ha ritenuto che il
limite da rispettare nella critica in un atto giudiziario deve
essere rigorosamente funzionale al corretto mandato conferito al
difensore , sicchè ,quando - come nel caso concreto sottoposto ai
Giudici di legittimità
- l'avvocato si sia spinto, nel proprio atto difensivo, ad
accusare un Magistrato di avere - in occasione di una causa di
separazione tra coniugi - "tenuto una inoperosa condiscendenza
per diniego di giustizia, omettendo di modificare il provvedimento
presidenziale di assegno e di affidamento dei figli e
di avere agito con tacita compiacenza", debba ritenersi
configurabile il reato di calunnia, per avere accusato il Giudice di
omissione di atti di ufficio e di abuso di ufficio.
La sentenza, così motivata, non può
che trovare consenso, dovendosi ammettere che, il linguaggio
adoperato da quell'avvocato, abbia travalicato di molto
il confine dell'immunità della toga.
La legge è uguale per tutti e,
dunque, anche per noi avvocati.
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E
tuttavia, l'entità della condanna inflitta a quel patrono,dal
Tribunale di Messina (anni due di reclusioni, con pena sospesa , e
senza riconoscimento di attenuanti; avete letto bene: anni, non
mesi) appare poco uguale, se la confrontiamo a quella ( da due ad
otto mesi) irrogata in casi analoghi dalla Magistratura, per
ingiurie o calunnie verso altri pubblici ufficiali (Vigili
urbani, Funzionari statali ecc.), come può verificarsi dalla lettura
dei repertori di giurisprudenza di merito e di legittimità
degli ultimi quindici anni.
E che si sia trattato di un
trattamento adottato con mano particolarmente pesante è lecito
argomentarlo dalla decisione della stessa Suprema Corte che,
nella sentenza, ha osservato come erroneamente, dai Giudici di
merito, non erano state concesse le attenuanti generiche ed ha ,
perciò, rinviato gli atti ad altra Corte di Appello per la
rideterminazione della pena.
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