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Il Direttivo Nazionale
dell’Associazione Nazionale Forense
-esaminata la questione relativa all’interpretazione dell’art. 2 comma
26, L. 335dell’08.08.1995 (cd. Legge “Dini”), secondo il quale i
professionisti pensionati ultrasettantenni che continuino ad esercitare
la professione dopo aver maturato l’ultimo supplemento a pensione,
avrebbero l’obbligo di iscriversi alla Gestione Separata dell’INPS e di
versare, per questo, un contributo con aliquota pari, allo
stato, al 17% del reddito prodotto;
preso atto della circostanza che, sulla base di tale interpretazione,
l’INPS ha inoltrato ai soggetti interessati un avviso bonario richiedendo
il versamento di tali considerevoli importi far data dal 01.01.2006,
peraltro gravati di sanzioni ed interessi;
RILEVA
La questione sopra illustrata si innesta in un momento particolarmente
delicato per l’avvocatura, già pesantemente gravata dall’aumento della
contribuzione previdenziale ordinaria, a seguito della entrata in vigore
agli inizi di quest’anno della riforma da tempo richiesta dall’Ente Cassa
Forense.
Purtuttavia sulla vicenda, di particolare rilevanza in quanto le pretese
dell’Inps colpiscono gli avvocati più anziani, quindi verosimilmente più
fragili, ai quali viene richiesta una contribuzione di entità addirittura
superiore a quella versata nel periodo di piena attività e maggiori
redditi, inspiegabilmente ad oggi non si registra alcuna presa di
posizione ufficiale da parte dell’Ente.
E’ di tutta evidenza, invece, la opportunità che l’ulteriore,
obbligatoria contribuzione, la cui entità deve rimanere proporzionata
all’età e alla ridotta attività degli avvocati ultrasettantenni,
confluisca nelle casse del nostro Ente
Previdenziale, tenendo conto che la normativa che lo regola, peraltro,
non prevede possibilità di opzione per l’iscrizione verso altra Cassa.
E’ altresì altrettanto evidente la necessità di avviare un ampio e
analitico confronto sia all’interno dell’avvocatura - nelle sue
componenti istituzionali, politiche ed associative – che con le altre
categorie di professionisti interessati, al fine di ribadire il principio
della unicità della prestazione previdenziale, atteso l’obbligo del
pensionato attivo di rimanere iscritto alla Cassa Forense.
Infine non va ignorato che, alla luce dei dati recentemente pubblicati
sulla Rivista della Cassa Forense, la questione riguarderebbe oltre 8000
colleghi ultrasettantenni che, allo stato, sono obbligati soltanto al
versamento del contributo di solidarietà (oggi del 5%) e che, nel caso in
cui si accertasse la fondatezza della pretesa dell’INPS, verrebbero
colpiti con un aumento di oltre il 200%!
INVITA
la Cassa Forense, bene comune degli avvocati, attraverso i propri
rappresentanti istituzionali, a tutelare i diritti e gli interessi degli
iscritti, ad attivarsi celermente per definire la questione e chiarire i
rapporti con l’INPS, al fine di accertare definitivamente che la
contribuzione - obbligatoria - sui redditi prodotti dagli avvocati ancora
in attività, che godono già di un trattamento pensionistico debba
necessariamente confluire nelle casse dell’Ente.
AUSPICA
, nel contempo, anche attraverso l’azione che Cassa Forense vorrà
esplicare,possano trovare una opportuna definizione tutte le posizioni contributive eventualmente arretrate, come già evidenziate dall’INPS,
attraverso il
contemperamento degli interessi delle parti coinvolte.
EVIDENZIA
la opportunità che tale questione venga chiarita, e opportunamente
discussa, nel corso della imminente IX Conferenza della Cassa
Forense, prevista a Stresa nei giorni dal 15 al 18 aprile p.v.
(*) trasmessoci via mail dall'Avv.Marcello
Pacifico - Segretario dell'AssoStampa Forense |
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