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DIRETTORE RESPONSABILE: MARIO ROMANO |
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(aggiornamento 01.06.2002) " Egoismi e Solidarietà" di MAURIZIO DE TILLA - Presidente della Cassa Nazionale Forense
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Il sistema previdenziale forense è permeato da forti elementi di solidarietà che nessun avvocato deve dimenticare. Il prelievo del 3% si redditi professionali superiori ad un certo tetto (oggi Euro 74.800) , viene annualmente utilizzato per supportare le posizioni più deboli ed accrescere alcune prestazioni di base : minimi di pensione, assistenza, infortuni, malattie, invalidità, pensioni indirette ecc. In questo quadro di solidarietà va inquadrato il problema degli avvocati che, in quanto cancellati dagli albi, senza aver maturato il diritto a pensione, chiedono la restituzione dei contributi versati. A costoro non può essere restituito il contributo di solidarietà speso annualmente dalla Cassa FOrense. I principi su cui si fonda un sistema previdenziale obbligatorio sono, infatti, molto diversi rispetto a quelli propri di una assicurazione privata. Già prima della privatizzazione, invero, il sistema previdenziale delle categorie professionali poteva contare soltanto su risorse proprie. Oggi, dopo la privatizzazione, il sistema è ancora più "dichiaratamente autofinanziato" come lucidamente rilevato dalla Corte Costituzionale, e deve sopperire a tutte le esigenze previdenziali ed assistenziali della categoria. A migliore supporto della insostenibilità della tesi che propende ingiustamente per la restituzione del contributo di solidarietà va precisato che i professionisti iscritti alla Cassa Forense sono tenuti a versare: -un contributo soggettivo pari al 10% del reddito professionale netto dichiarato ai fini dell'IRPEF per la parte del reddito oltre il tetto massimo sopra indicato; -contributo,anch'esso di solidarietà,per indennità di maternità fissato annualmente. Dei contributi appena indicati solo il contributo soggettivo del 10% concorre alla determinazione della misura del trattamento pensionistico corrisposto dalla Cassa ai suoi iscritti alla maturazione dei relativi requisiti, mentre gli altri due contributi hanno finalità di sostegno della categoria e non sono, quindi, rimborsabili in alcuna ipotesi. Purtroppo avviene che un uso spesso strumentale dell'istituto della restituzione dei contributi (in qualche caso stigmatizzato anche in sede disciplinare dagli Ordini e dal C.N.F.), ha determinato alcune richieste di rimborso anche per la parte di contributo "solidaristico" versato in misura del 3% del reddito oltre il tetto pensionistico. E' del tutto evidente che simili comportamenti, ove legittimati,rischierebbero di scardinare fortemente il sistema previdenziale forense sopratutto se si considera che gli iscritti che versano contributi oltre il tetto pensionistico rappresentano oggi il15% degli avvocati italiani. Sul piano più strettamente giuridico va osservato che, mentre appare giustificata la restituzione dei contributi correlati per legge alla determinazione dei trattamenti previdenziali da erogarsi dalla Cassa, altrettanto non può dirsi per quei contributi che, come il contributo di solidarietà, (Insieme a quelli integrativo a carico del cliente e quello di maternità) , restano invece assolutamente estranei al meccanismo previsto per la determinazione della misura di tali prestazioni, essendo il loro pagamento imposto, come si è detto, al fine di consentire alla Cassa l'erogazione di tutte quelle prestazioni di natura solidaristica che prescindono, in tutto o in parte, dalla contribuzione pagata e sono comunque necessari a garantire il finanziamento di un sistema basato su una pensione retributiva con finanziamento a ripartizione. Come si è detto il contributo di solidarietà del 3 %, invece, partecipa, insieme al contributo integrativo, al finanziamento di tutte quelle prestazioni di natura tipicamente solidaristica che la legge previdenziale forense pone a carico dell'Istituto ed è per questo che si deve logicamente escludere che tale contributo rientri tra quelli rimborsabili all'iscritto in ipotesi di cancellazione dalla Cassa. Va, peraltro, sottolineato che , nel quadro del sistema di finanziamento "a ripartizione" delineato dal legislatore, il principio solidaristico trova la sua concreta applicazione in varie disposizioni normative e regolamentari che nelle linee generali possono essere così riassunte: - La previsione di una pensione minima, inderogabile, per gli avvocati che, sulla base di criteri puramente matematico-attuariali , andrebbero a percepire una pensione inferiore; tale previsione, pari a 8 volte il contributo minimo dell'anno anteriore al pensionamento, riguarda tutti i tipi di pensione erogati dalla Cassa (vecchiaia, anzianità, inabilità, invalidità, indiretta, di reversibilità). - LA previsione di un "bonus" di 10 anni aggiuntivi di anzianità figurativa per il calcolo delle pensioni indirette, di invalidità o di inabilità, tendente a tutelare in modo adeguato situazioni di premorienza o invalidità permanente, sopraggiunte con anzianità contributive relativamente basse. - Il riconoscimento del diritto a pensione in caso di premorienza o invalidità permanente, fermo restando quanto già detto con riferimento al calcolo della prestazione, il che costituisce un forte elemento di solidarietà, sopratutto nei casi di anzianità contributiva molto bassa (si pensi che bastano 5 o 10 anni per acquisire il diritto a pensione di invalidità, inabilità o indiretta); - Lo stanziamento di un fondo di assistenza costituito dal 2% delle entrate correnti nel bilancio di previsione della Cassa (più dio 20 miliardi l'anno). - Lo scaglionamento delle aliquote di rendimento da 1,75 fino a 1,15, tese a favorire una maggiore redditività in termini pensionistici delle fasce di redditi più basse; Gli oneri, annualmente sostenuti dalla Cassa a titolo di solidarietà , con l'attuale sistema previdenziale, ammontano, pertanto, ad oltre 40 milioni di Euro. Ciò senza contare che ulteriori riflessioni andrebbero fatte in ordine agli importi delle pensioni di vecchiaia molto superiori a quelle determinabili, a parità di redditi di anzianità di iscrizione, con un sistema di calcolo di tipo contributivo (legge 335/95). Sul piano previdenziale individuale va, inoltre, sottolineato che, , se , cancellandosi, il professionista può perdere il diritto alla pensione di vecchiaia, nondimeno, in pendenza dell'iscrizione, egli ha potenzialmente goduto della copertura assicurativa, in particolare della possibilità di ottenere la pensione di inabilità e di invalidità, oltre che la copertura del rischio di premorienza (pensione indiretta). Inoltre, ha goduto della possibilità di avvalersi di tutte le prestazioni assistenziali e assicurative erogate dalla Cassa, ivi compresa l'assistenza sanitaria per grandi eventi. Il pagamento delle contribuzioni, pertanto, non è stato affatto "a vuoto" , poichè , onorando il dovere contributivo, il professionista ha comunque ottenuto un vantaggio. Il contributo solidaristico, in definitiva, esaurisce la sua funzione nel momento del suo pagamento (non è correlato a ricevimenti di prestazioni previdenziali): la restituzione ne snaturerebbe il contenuto ed impedirebbe l'attuazione del principio solidarisitico, che caratterizza la previdenza dei liberi professionisti. Il paradosso dell'ipotesi interpretativa che propende per la restituzione del contributo di solidarietà è addirittura duplice: Per un verso , tale interpretazione consente di sottrarsi a posteriori ai doveri di solidarietà categoriali; per l'altro, l'interesse a sottrarsi ai doveri riguarda proprio i maggiori contribuenti della Cassa, e cioè i più abbienti. La cessazione del rapporto per qualsiasi ragione non può far venir meno retroattivamente il vincolo di solidarietà. La restituzione ( per giunta , con gli interessi) di un contributo pagato al solo fine di solidarietà non solo ne snaturerebbe il contenuto, impedendo l'attuazione del principio solidaristico costituzionalmente garantito (art.2 della Costituzione), ma sarebbe pure contrario ai principi costituzionali, poichè il fine solidaristico che caratterizza la previdenza forense non viene certo meno per effetto della cancellazione.(così: Cass.21 ottobre 1998 n.10458).
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