DIRETTORE RESPONSABILE: MARIO ROMANO

 
 

  

 

 

ELEZIONI FORENSI '98: 

LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE A SEZIONI UNITE

di EMME ERRE

 
 

 
 

(disegno tratto dalla copertina di"Racconti di un giudice" di G.Pellegrino-Ediz.Cedam )

          Come    molti    avvocati   anche  di altri  Fori  ricorderanno, avverso le elezioni del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di S.Maria Capua Vetere, relative al biennio 1998/1999, fu presentato, nel gennaio del 1998, reclamo al Consiglio Nazionale Forense, da parte dei Colleghi dell'Associazione Solidarietà Forense  Avvocati Giovanni Leuci, Gaetano Madonna, Francesco Goglia e  Carlo Greco, rappresentati dal leader della Associazione Avv. Mario Romano, già presidente dello stesso Consiglio Forense.

       Nella circostanziata impugnativa veniva denunciata una serie di macroscopiche irregolarità riscontrate nel corso delle elezioni, degli scrutini e della proclamazione degli eletti, tra cui :

- il mancato riscontro e conteggio delle schede votate (c.d.: "prova di   resistenza");

la mancata coincidenza tra numero di effettivi elettori e  schede votate;

- l' arbitraria attribuzione del voto a tutti i candidati della  "Lista di Unione" prestampata, malgrado la presenza in numerose schede (oltre 70)  di un vistoso crocesegno ("x") ovvero del monosillabo ("si") accanto a soli 2 o 3 nominativi di candidati, in favore dei quali - con ogni evidenza - l'elettore aveva inteso esprimere il suo voto di preferenza. 

   I vizi denunciati, e soprattutto quest'ultimo, avevano, dunque, influito sulla proclamazione degli eletti  al primo turno, determinando l'elezione di ben 13 consiglieri, 7 dei quali - ove non fossero stati beneficiari dell'irregolare attribuzione di cui sopra - non sarebbero stati eletti in prime cure, con conseguente svolgimento di votazioni di ballottaggio per 9 seggi e non per soli 2, come, poi,  verificatosi.

  Con sentenza del 19 maggio 1999 (n.59/99),  in aperta  difformità con le richieste del Procuratore Generale della  Cassazione( che aveva concluso per l' accoglimento del  ricorso per i motivi sopra ricordati),  il C.N.F. pronunciava il rigetto del reclamo, pur affermando , tuttavia, che

 " è  incontestabile che le divergenze riscontrate sono indice di non meglio identificate irregolarità da ricondursi  senza dubbio ad un sistema elettorale farraginoso al quale può solo essere auspicato di essere semplificato  nell'interesse di future elezioni  funzionali, chiare e trasparenti" (così, testualmente in sentenza CNF , pag.19).

   A tale pronuncia seguiva in data 13 luglio 1999 - da parte degli Avvocati di "Solidarietà Forense"- immediata e rituale presentazione  di ricorso  presso  le competenti Sezioni Unite della Suprema Corte, con pieno rispetto di termini ed adempimenti processuali,  nell'evidente finalità di pervenire ad un'auspicata tempestiva  pronuncia  chiarificatrice, rispetto a quella, piuttosto incomprensibile di primo grado, specie sotto il profilo del principio di diritto da consacrare , relativamente alla  sussistenza o meno di legittimità nel criterio di attribuzione adottato , sia pure in buona fede, da parte del Seggio elettorale. 

     Vale, allora,  sottolineare che, dopo pressanti richieste scritte avanzate dalla difesa dei ricorrenti per una definizione del contenzioso in tempi solleciti, il giudizio passava attraverso le seguenti scansioni temporali:

- dopo circa un anno dalla presentazione,  il  ricorso veniva fissato per la  prima volta  per l'udienza del  10 marzo 2000, nella quale la Corte a S.U. si riservava in Camera  di Consiglio, emettendo ordinanza -notificata alla difesa dei ricorrenti solamente in data 21 giugno2000  -  con  cui disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti del P.G. , integrazione  prontamente effettuata, con atto del 6 luglio 2000;

- la nuova udienza veniva fissata per il 25 gennaio 2001, in cui - dopo la discussione dei rispettivi difensori e del P.G. - la Corte si riservava la decisione. 

Dopo alcuni mesi - e precisamente il 27 marzo del corrente anno 2001 -  veniva depositata  la sentenza ( notificata al difensore dei ricorrenti il 26 aprile u.s.), con cui  la Corte ha ritenuto di  dichiarare "il ricorso inammissibile per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di giudizio tra le parti".

E' opportuno ribadire che, nelle more del giudizio, non si è verificata alcuna iniziativa o attività processuale (rinunzia, modifica della domanda e simili) da parte dei ricorrenti, sicchè l'unico sopravvenuto motivo di cessazione della materia del contendere non può che identificarsi nel decorso del tempo - certamente non ascrivibile ai ricorrenti - ed alle nuove elezioni, nel frattempo celebratesi.

Vi è, tuttavia, la  considerazione che,  nel  caso di specie - a ben riflettere - la materia in contestazione, vertendo sulla  legittimità o meno delle  procedure di voto adottate, non sia da considerare ipso facto venuta meno per  essersi  effettuata una nuova tornata elettorale, ben  potendosi ritenere  sussistente l'esigenza di affermarne o negarne la validità , sia pure in via astratta, com'è proprio del Giudice di legittimità, cui - per vero - è sottratta qualsivoglia delibazione di merito legata ai contorni fattuali della vicenda,ai cui sviluppi temporali non può che rimanere estraneo. 

Decidendo di non  decidere, dunque, la Corte ha   lasciato aperto il dubbio sulla censurabilità  non  tanto e non solo di quelle elezioni, quanto , piuttosto, delle procedure di voto e di scrutinio adottate - e ,purtroppo, tuttora  vigenti presso l'Ordine casertano - per le quali inutilmente il Consiglio Nazionale Forense  - nella sua pronuncia, oggetto di impugnativa rimasta, di fatto, inevasa dalla Suprema Corte - lanciò un appello, allorchè affermò che le irregolarità riscontratesi nelle elezioni forensi di S.Maria  Capua Vetere erano " da ricondursi senza dubbio ad un sistema elettorale farraginoso al quale può solo essere auspicato di essere semplificato, nell'interesse di future elezioni funzionali, chiare e trasparenti".

 

 

     

 

 

 
   
   
 

HOME