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DIRETTORE RESPONSABILE: MARIO ROMANO |
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ELEZIONI FORENSI '98:LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE A SEZIONI UNITEdi EMME ERRE |
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(disegno tratto dalla copertina di"Racconti di un giudice" di G.Pellegrino-Ediz.Cedam ) Come molti avvocati anche di altri Fori ricorderanno, avverso le elezioni del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di S.Maria Capua Vetere, relative al biennio 1998/1999, fu presentato, nel gennaio del 1998, reclamo al Consiglio Nazionale Forense, da parte dei Colleghi dell'Associazione Solidarietà Forense Avvocati Giovanni Leuci, Gaetano Madonna, Francesco Goglia e Carlo Greco, rappresentati dal leader della Associazione Avv. Mario Romano, già presidente dello stesso Consiglio Forense. Nella circostanziata impugnativa veniva denunciata una serie di macroscopiche irregolarità riscontrate nel corso delle elezioni, degli scrutini e della proclamazione degli eletti, tra cui : - il mancato riscontro e conteggio delle schede votate (c.d.: "prova di resistenza"); - la mancata coincidenza tra numero di effettivi elettori e schede votate; - l' arbitraria attribuzione del voto a tutti i candidati della "Lista di Unione" prestampata, malgrado la presenza in numerose schede (oltre 70) di un vistoso crocesegno ("x") ovvero del monosillabo ("si") accanto a soli 2 o 3 nominativi di candidati, in favore dei quali - con ogni evidenza - l'elettore aveva inteso esprimere il suo voto di preferenza. I vizi denunciati, e soprattutto quest'ultimo, avevano, dunque, influito sulla proclamazione degli eletti al primo turno, determinando l'elezione di ben 13 consiglieri, 7 dei quali - ove non fossero stati beneficiari dell'irregolare attribuzione di cui sopra - non sarebbero stati eletti in prime cure, con conseguente svolgimento di votazioni di ballottaggio per 9 seggi e non per soli 2, come, poi, verificatosi. Con sentenza del 19 maggio 1999 (n.59/99), in aperta difformità con le richieste del Procuratore Generale della Cassazione( che aveva concluso per l' accoglimento del ricorso per i motivi sopra ricordati), il C.N.F. pronunciava il rigetto del reclamo, pur affermando , tuttavia, che " è incontestabile che le divergenze riscontrate sono indice di non meglio identificate irregolarità da ricondursi senza dubbio ad un sistema elettorale farraginoso al quale può solo essere auspicato di essere semplificato nell'interesse di future elezioni funzionali, chiare e trasparenti" (così, testualmente in sentenza CNF , pag.19). A tale pronuncia seguiva in data 13 luglio 1999 - da parte degli Avvocati di "Solidarietà Forense"- immediata e rituale presentazione di ricorso presso le competenti Sezioni Unite della Suprema Corte, con pieno rispetto di termini ed adempimenti processuali, nell'evidente finalità di pervenire ad un'auspicata tempestiva pronuncia chiarificatrice, rispetto a quella, piuttosto incomprensibile di primo grado, specie sotto il profilo del principio di diritto da consacrare , relativamente alla sussistenza o meno di legittimità nel criterio di attribuzione adottato , sia pure in buona fede, da parte del Seggio elettorale. Vale, allora, sottolineare che, dopo pressanti richieste scritte avanzate dalla difesa dei ricorrenti per una definizione del contenzioso in tempi solleciti, il giudizio passava attraverso le seguenti scansioni temporali: - dopo circa un anno dalla presentazione, il ricorso veniva fissato per la prima volta per l'udienza del 10 marzo 2000, nella quale la Corte a S.U. si riservava in Camera di Consiglio, emettendo ordinanza -notificata alla difesa dei ricorrenti solamente in data 21 giugno2000 - con cui disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti del P.G. , integrazione prontamente effettuata, con atto del 6 luglio 2000; - la nuova udienza veniva fissata per il 25 gennaio 2001, in cui - dopo la discussione dei rispettivi difensori e del P.G. - la Corte si riservava la decisione. Dopo alcuni mesi - e precisamente il 27 marzo del corrente anno 2001 - veniva depositata la sentenza ( notificata al difensore dei ricorrenti il 26 aprile u.s.), con cui la Corte ha ritenuto di dichiarare "il ricorso inammissibile per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di giudizio tra le parti". E' opportuno ribadire che, nelle more del giudizio, non si è verificata alcuna iniziativa o attività processuale (rinunzia, modifica della domanda e simili) da parte dei ricorrenti, sicchè l'unico sopravvenuto motivo di cessazione della materia del contendere non può che identificarsi nel decorso del tempo - certamente non ascrivibile ai ricorrenti - ed alle nuove elezioni, nel frattempo celebratesi. Vi è, tuttavia, la considerazione che, nel caso di specie - a ben riflettere - la materia in contestazione, vertendo sulla legittimità o meno delle procedure di voto adottate, non sia da considerare ipso facto venuta meno per essersi effettuata una nuova tornata elettorale, ben potendosi ritenere sussistente l'esigenza di affermarne o negarne la validità , sia pure in via astratta, com'è proprio del Giudice di legittimità, cui - per vero - è sottratta qualsivoglia delibazione di merito legata ai contorni fattuali della vicenda,ai cui sviluppi temporali non può che rimanere estraneo. Decidendo di non decidere, dunque, la Corte ha lasciato aperto il dubbio sulla censurabilità non tanto e non solo di quelle elezioni, quanto , piuttosto, delle procedure di voto e di scrutinio adottate - e ,purtroppo, tuttora vigenti presso l'Ordine casertano - per le quali inutilmente il Consiglio Nazionale Forense - nella sua pronuncia, oggetto di impugnativa rimasta, di fatto, inevasa dalla Suprema Corte - lanciò un appello, allorchè affermò che le irregolarità riscontratesi nelle elezioni forensi di S.Maria Capua Vetere erano " da ricondursi senza dubbio ad un sistema elettorale farraginoso al quale può solo essere auspicato di essere semplificato, nell'interesse di future elezioni funzionali, chiare e trasparenti".
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