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DIRETTORE RESPONSABILE: MARIO ROMANO |
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Sito Internet : www.giustiziaoggi.it - e-mail:avvromanomario@libero.it Tel. e Fax: 0823. 844686 |
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( aggiorn. febbr. 2009 )
Strumenti di finanziamento delle società di capitalidi MATTEO SANTINI e MADDALENA MARTINI
Le società di capitali sono state oggetto dell'importante modifica normativa apportata dal decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 6 con il quale il legislatore ha introdotto novità anche sul fronte dei mezzi di finanziamento alle società medesime. La disciplina previgente dedicava agli strumenti finanziari finalizzati all'aumento del capitale sociale una regolamentazione troppo scarna rispetto alle esigenze del mercato e si basava unicamente sull'assunto che le compagini societarie si autofinanziassero attraverso i propri soci oppure ricorressero alle banche qualora i soci non fossero stati in grado di fronteggiare le esigenze dell’azienda. Sotto la vigenza del codice civile pre-riforma, infatti, la possibilità che la società potesse cercare finanziamenti all'esterno, quindi anche tra soggetti che, sebbene non direttamente interessati all'impresa, fossero comunque disposti ad investire il proprio capitale in essa, era considerata un'eventualità remota, marginale e, pertanto, disciplinata in maniera non sufficientemente dettagliata. Il legislatore del 2003, invece, ha posto tra gli obiettivi della riforma proprio quello di regolamentare analiticamente gli strumenti finanziari che le società hanno a disposizione per incrementare il proprio patrimonio, sia modificando i tradizionali strumenti finanziari, quali i titoli azionari ed obbligazionari, sia introducendone di nuovi, ammettendo persino la possibilità di finanziare la società attraverso titoli non partecipativi che, quindi, non fanno acquisire al possessore la qualità di socio. Le tipologie dei mezzi di finanziamento delle società di capitali, quindi, non sono più solamente l’emissione di titoli di debito (obbligazioni) o di partecipazione (azioni), bensì, anche la diffusione di strumenti di reperimento delle risorse economiche utili all'attività d'impresa che, giuridicamente ed economicamente, posseggono caratteristiche appartenenti sia agli strumenti obbligazionari che a quelli azionari. Volendo analizzare analiticamente le differenti tipologie di finanziamento alle società, è utile iniziare l'excursus dallo strumento più tipico che è quello del finanziamento effettuato dai soci medesimi, anch'esso oggetto di modifica da parte del d.lgs. 6/2003. La nuova normativa prevede una maggiore tutela dei creditori sociali in quanto disincentiva la prassi di reperire finanziamenti dai propri soci senza utilizzare la forma del conferimento e garantisce in tal modo la reale consistenza del patrimonio sociale. I requisiti che debbono sussistere affinché un socio possa finanziare la società sono rimasti quelli disciplinati dalla delibera del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio, in attuazione del decreto delegato 1° settembre 1993 n. 385 e sono: l’iscrizione nel libro dei soci da almeno tre mesi, la partecipazione al capitale sociale pari ad almeno il 2% dell'ammontare del capitale nominale quale risultano dall'ultimo bilancio approvato nonché la previsione di tale possibilità nello statuto. Salvo differente disposizione statutaria, inoltre, i versamenti in parola debbono essere considerati come infruttiferi in quanto, qualora si voglia procedere a mezzo di finanziamenti fruttiferi, occorre una speciale disposizione. Per quanto concerne il rimborso dei finanziamenti dei soci, l'art. 2467 del codice civile, norma ad applicazione necessaria che deve essere applicata a prescindere dalle disposizioni statutarie, prevede che esso sia “postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori della società e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito.” Prima della novella, il credito vantato nei confronti della società era considerato di pari grado rispetto a quello degli altri creditori chirografari; attualmente, invece, esso viene soddisfatto solamente a condizione che non siano pregiudicati quelli degli altri terzi creditori, per cui, in caso di conflitto, questi ultimi saranno preferiti. La disposizione del primo comma dell'art. 2467 è tuttavia mitigata dal disposto del capoverso, il quale afferma che “si intendono finanziamenti dei soci a favore della società quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento”e, pertanto, i finanziamenti effettuati fuori dalle summenzionate condizioni sono rimborsabili dalla società liberamente. Il legislatore riformista ha inteso dare grande rilevanza al potenziamento dei canali di raccolta di risorse economiche soprattutto predisponendo un sistema totalmente nuovo di istituti per effetto dei quali le società di capitali posso reperire finanziamenti di rischio o di debito. Il mezzo più tipico è il titolo azionario; il codice civile ne prevede diverse categorie che sono state notevolmente ampliate dal decreto legislativo del 2003.
Accanto alle azioni che hanno uguale
valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti ai sensi e per gli
effetti dell'art. 2348, I comma c.c., si ricordano le azioni privilegiate
che godono di priorità nella distribuzione degli utili, nella restituzione
del capitale e che possono essere postergate in caso di perdite (art. 2348
comma II c.c.). Secondo quanto disposto dall'art. 2369 V comma, tale specie
di azione può essere emessa solo a seguito di una delibera dell’assemblea
straordinaria e con un quorum deliberativo superiore ad un terzo del
capitale sociale, sia in prima che in seconda convocazione.
Le azioni possono essere altresì con
prestazioni accessorie i cui possessori, oltre all’obbligo del conferimento,
hanno l’obbligo di prestare alla società un’attività di tipo personale.
La dottrina ritiene che la società possa stabilire che tali titoli possano
percepire utili se il relativo settore è in utile, anche qualora gli altri
settori non lo siano. E' tuttavia escluso che la distribuzione degli
dividendi a favore di tali azionisti possa eccedere gli utili che risultano
dal bilancio della società. Pertanto se l’attività sociale, nel suo
complesso subisce una perdita, i possessori delle azioni correlate non
avranno diritto ad ottenere alcunchè.
Le società di capitali sono finanziabili anche attraverso le obbligazioni ed il decreto legislativo del 2003 non si è limitato a modificare unicamente i titoli di rischio, ma ha coinvolto anche quelli di debito: notevoli sono, infatti, le novità introdotte in materia di obbligazioni che, oggi, possono essere emesse anche dalle società a responsabilità limitata. E' fatto notorio che i titolari di obbligazioni hanno diritto alla restituzione del capitale nonchè alla riscossione degli interessi; secondo il combinato disposto dei commi I e II del nuovo art. 2411 c.c., tale diritto può essere, totalmente o parzialmente, subordinato alla piena soddisfazione dei diritti di altri creditori della società e la tempistica può variare in relazione alle condizioni economiche in cui si trova la medesima.
La competenza ad emettere obbligazioni non convertibili -senza opzione
sull'acquisto dell'azione- è attribuita agli amministratori, salvo che la
legge o lo statuto non dispongano diversamente. L’emissione di obbligazioni
convertibili, invece, rimane di competenza dell’assemblea straordinaria
secondo quanto previsto dall'art. 2420 bis c.c..
La vera novità apportata con la riforma del 2003 è quella degli strumenti
finanziari partecipativi attraverso i quali il legislatore ha ampliato le
possibilità per le società per azioni di reperire mezzi di finanziamento
attraverso nuovi strumenti finanziari che attribuiscono diritti patrimoniali
e di partecipazione, senza il diritto di voto nell’assemblea degli azionisti
ed evitando l’ingerenza dei possessori degli strumenti finanziari nelle
decisioni della società.
Essi sono:
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