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DIRETTORE RESPONSABILE: MARIO ROMANO |
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Sito Internet : www.giustiziaoggi.it - e-mail:avvromanomario@libero.it Tel. e Fax: 0823. 844686 |
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(aggiorn.
agosto 2009)
Luci ed ombre della recente riforma del c.d. "procedimento sommario di cognizione"
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Certamente encomiabile - e lo diciamo senza ombra di ironia - appare, agli operatori del Diritto, la ferma determinazione del Ministro della Giustizia Angelino Alfano di apprestare rimedi alle lungaggini di un processo (quello civile) che ha relegato il nostro Paese nella non invidiabile ultima posizione, rispetto a tutti gli altri partners europei. Lo ha detto con forza a Bologna,al Congresso nazionale Forense, nel novembre dello scorso anno e lo ha ripetuto nel varare la Legge 18.06.2009 n. 69 ( in vigore dal 4 luglio u.s.), con cui ha inteso riformare sia il giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione (con l'introduzione del nuovo art.360bis c.p.c. che prevede la inammmissibilità del ricorso), sia in relazione al giudizio civile di cognizione di primo grado, che si svolge dinanzi al Giudice monocratico del Tribunale. Sì, perchè la riforma acceleratoria, in commento, non attiene ai giudizi per i quali vige la riserva di collegialità ex art.50 bis c.p.c., ossia per tutta la materia fallimentare, successoria, nonchè per quella devoluta alla camera di consiglio e alle sezioni specializzate (v.: rito Lavoro). Allora vediamola questa novità, da cui si attende il miracolo di dare le ali alla formica...! La (buona?) novella è contenuta negli articoli 702bis, 702ter e 702quater inseriti nel Titolo I del Libro IV del (nuovo) codice processuale civile. In particolare - a parte l'utilizzazione del ricorso il luogo della citazione,sulla falsariga del rito lavoristico già adottato anche per i giudizi risarcitori da lesioni dinanzi ai Giudici di Pace - la vera novità consiste in una possibilità di trattazione deformalizzata concessa al Giudice (monocratico), le quante volte ravvisi - secondo la sua discrezionalità - di poter ovviare al una approfondita istruttoria , pervenendo all'emanazione di un'ordinanza (provvisoriamente esecutiva), al termine di una indagine sommaria. In realtà, a ben guardare, l'intasamento che si vorrebbe snellire nel corso del giudizio di primo grado (dinanzi al Tribunale monocratico), finirà con il riproporsi nella inevitabile fase di appello, cui sarà costretta la parte soccombente. La stessa riforma, infatti,prevede (nè potrebbe essere diversamente, per l'insopprimibile principio del contraddittorio) che in appello potrà farsi luogo a tutta la plena cognitio (istruttoria), omessa nella fase di merito del primo grado deformalizzato, con l'intuibile appesantimento della durata del gravame, nel corso del quale saranno espletate prova testimoniale, consulenza d'ufficio ecc. Non meno ...platonica risulta, poi, l'altra novità che la stessa riforma 69/2009 ha introdotto con l'art. 81bis delle Disposizioni di Attuazione del Codice di rito, con la "calendarizzazione delle udienze",in virtù della quale il Giudice fissa il calendario delle varie udienze e degli incombenti che in ciascuna di esse saranno espletati, la cui proroga potrà essere disposta su richiesta delle parti o, anche, ex officio. E' di solare evidenza - e non potrà negarlo neppure il più ottimista tra gli ispiratori della novella - che, per come atteggiata, la norma finirà con avere effetto accelleratorio pari a zero e ciò per due semplici ordini di motivi: il primo perchè, non essendo aumentato il numero di Giudici, non potrà la sola norma di calendario impedire la dilatazione delle udienze,quale conseguenza del perdurante intasamento dei ruoli: di qui, il rinvio d'ufficio appositamente previsto;il secondo, perchè - come per tutti gli altri termini imposti al Giudice - anche questo introdotto con il ricordato art. 81 bis disp. att. c.p.c.- non include alcuna sanzione laddove, da parte del Giudice, sia disposto un differimento d'ufficio del calendario in precedenza fissato, senza che siano presenti "gravi motivi sopravvenuti" (come, pure, la norma in commento espressamente sancisce all'ultimo capoverso). E non v'è da meravigliarsi, se è vero - com'è vero - che l'articolo appena precedente (81 disp, att. c.p.c.) disinvoltamente stabilisce che l'intervallo tra l'una e l'altra udienza istruttoria del giudizio civile "non può essere superiore a quindici giorni" (sic!) e, subito dopo, aggiunge che tale termine può essere ecceduto solamente "per speciali circostanze delle quali dovrà farsi menzione nel provvedimento": anche qui, naturamente, manca la benchè minima previsione di sanzione per la (frequentissima) ipotesi di (ab)uso di tale eccezionale previsione! A questo punto, l'Avvocato - e con lui il Cittadino che dalla civil-lumaca continua ad essere soffocato - di fronte all'ennesima (inefficace) buona intenzione di velocizzare il martoriato giudizio civile - non può che esclamare: usque tantum, Angelino ?
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