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Il cittadino che subisce un' ispezione tributaria ha
diritto a prendere visione e a estrarre copia della denuncia dalla quale
tale ispezione è scaturita. A maggior ragione se dall'ispezione non sia
venuta fuori alcuna irregolarità.
È questo il principio affermato dalla IV
Sez. del Consiglio di stato, con la sentenza in commento.
Il caso verteva su di un diniego opposto dalla Guardia di finanza a
una richiesta di accesso ai sensi dell' art. 22 della legge 241/1990,
presentata da una società che era stata fatta oggetto di un controllo
tributario. La società ricorrente aveva chiesto di accedere agli atti
per difendere i propri interessi lesi, per il danno di immagine subito
proprio per effetto del controllo dei finanzieri. Che peraltro si era
concluso con un nulla di fatto.
E non si trattava di una richiesta formulata in vista di una
ipotetica azione di risarcimento, ma di un'istanza diretta ad acquisire
documentazione da far valere nel corso di un giudizio pendente davanti
al Tribunale, proprio sugli stessi fatti. Il giudizio in sede civile
verteva, infatti, su di un inadempimento contrattuale operato ai danni
della società da un'impresa pubblicitaria, che aveva impedito alla
ricorrente di avvalersi degli strumenti di propaganda pattuiti con la
medesima.
Di qui l'azione risarcitoria, che, peraltro, si concludeva
con la condanna dell'impresa al risarcimento in forma specifica. E cioè
con il reintegro della società ricorrente nel diritto ad avvalersi dei
mezzi pubblicitari oggetto del contratto. Mezzi che consistevano nella
facoltà di seguire il Giro d'Italia con propri veicoli pubblicitari.
Sennonché, subito dopo il reintegro, la società ricorrente era stata
fatta oggetto di un'ispezione tributaria dalla quale non era emerso
nulla di irregolare. Di qui il danno di immagine alla base della
richiesta di accesso che, però, veniva rigettata dalla Guardia di
finanza. E dunque, il conseguente esperimento dell'azione giudiziale
davanti al Tar, che si concludeva con la soccombenza e la relativa
impugnazione davanti al Consiglio di stato, che ha capovolto la
decisione del collegio di I grado.
I giudici di Palazzo Spada hanno motivato la decisione
facendo presente che le denunce e le comunicazioni non rientrano tra i
documenti di interesse pubblicistico coperti dalla preclusione del
diritto di accesso. Che si giustifica solo in relazione all'esigenza di
salvaguardare l'ordine e la sicurezza pubblica, nonché la prevenzione e
la repressione della criminalità.
E dunque, con particolare riferimento ai
documenti attinenti l'attività informativa nei settori istituzionali e a
quelli della Guardia di finanza inerenti l'emanazione di ordini di
servizio, nonché l'esecuzione del servizio stesso.
E siccome le denunce e le comunicazioni non pregiudicano gli
interessi sottesi alla sicurezza, all'ordine pubblico e alla prevenzione
e repressione della criminalità, l'accesso doveva essere consentito.
Tanto più che i documenti chiesti in visione non erano oggetto di un
procedimento penale e neppure costituivano atti di indagine.
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