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FEDERALISMO FISCALE/
Novità
per i Comuni in tema di "patto di stabilità".
Nota redazionale
Cambiano le sanzioni per i comuni e le province che non
hanno rispettato il patto di stabilità interno nell’anno
2010 (le precedenti sanzioni erano nel frattempo entrate in
vigore il 1° gennaio 2011!).
L’ottavo decreto attuativo del federalismo
fiscale, il decreto legislativo in materia
di meccanismi sanzionatori e premiali relativi a Regioni,
Province e Comuni, approvato definitivamente dal Consiglio
dei ministri giovedì 28 luglio
scorso, modifica le penalità per gli enti inadempienti ai
vincoli di finanza pubblica, a partire dagli sforamenti
realizzati nel 2010.
La novità principale riguarda
la sanzione più pesante e discussa, relativa al
taglio dei trasferimenti in misura
pari all’importo dello sforamento effettivo rispetto
all’obiettivo patto.
Era stata introdotta dalla manovra
correttiva 2010 e aveva il pregio di
responsabilizzare gli enti inadempimenti, ma nello stesso
tempo era molto più pesante rispetto alla misura precedente
che prevedeva il taglio del 5% dei trasferimenti, e in molti
casi difficile da applicare.
Così, nel suo primo anno di applicazione la sanzione
viene confermata, ma perde la sua forza, grazie ad
una clausola di salvaguardia per cui
l’importo del taglio non può superare comunque il 5% delle
entrate correnti (titolo 1 tributarie più, titolo 2
trasferimenti più, titolo 3 extratributarie) dell’ultimo
consuntivo.
Dopo la soppressione dei trasferimenti statali operata
con il federalismo fiscale, la sanzione si riferisce anche
alle “nuove” entrate del fondo sperimentale di riequilibrio;
in caso di incapienza gli enti locali sono tenuti a versare
la differenza allo Stato. Al termine del periodo
transitorio, cioè dal 2014 i tagli saranno operati sul fondo
perequativo.
La sanzione non si applica nel caso in cui
il superamento degli obiettivi del patto di stabilità
interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi
realizzati con la quota di finanziamento nazionale e
correlati ai finanziamenti dell’Unione Europea rispetto alla
media della corrispondente spesa del triennio precedente.
Altra modifica
di minor rilievo riguarda l’aggiornamento della base su cui
si calcola la riduzione delle indennità degli
amministratori, che fa riferimento alle indennità risultanti
al 30 giugno dell’anno 2010, anziché del 2008.
Possono esultare i 46 comuni
(su 2.265), che nel 2010 non erano riusciti a centrare
gli obiettivi di finanza pubblica; essi sono concentrati in
Lombardia (15 comuni) e Veneto (8 comuni), seguiti dalle
regioni Campania e Sicilia. Una sola provincia ha sforato il
patto di stabilità.
Questo, in cinque punti, il quadro
sanzionatorio per il mancato rispetto del patto
di stabilità
dopo le modifiche
del decreto premi e sanzioni.
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Taglio del fondo sperimentale di riequilibrio o del
fondo perequativo pari alla differenza tra il risultato
registrato e l’obiettivo programmatico e comunque per un
importo non superiore al 5 % delle entrate correnti
registrate nell’ultimo consuntivo.
-
Gli enti che hanno sforato il Patto sono assoggettati al
limite alle spese correnti, che non potranno superare il
valore minimo dei corrispondenti impegni assunti
nell’ultimo triennio.
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Il divieto di assunzioni abbraccia il personale di ruolo
e a tempo determinato, i co.co.co. e i contratti di
somministrazione di lavoro temporaneo. Sono inoltre
vietati i contratti di servizio con soggetti privati che
si configurino come elusivi del blocco.
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Divieto di ricorrere a mutui e prestiti per il
finanziamento degli investimenti.
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Taglio del 30%, rispetto al valore risultante alla data
del 30 giugno 2010, delle indennità di funzione di
sindaci (o presidenti di provincia) e assessori e dei
gettoni di presenza dei consiglieri comunali o
provinciali.
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