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I
nostri lettori sono invitati a non storcere il naso di fronte
all'immagine di apertura di questo articolo:
far
vedere i sorci verdi, infatti, (o meglio, minacciare
taluno di farglieli vedere ) , non è cosa riprovevole e
non riveste connotazione di
reato, così come privo di rilevanza penale è da ritenere
l'epiteto di disonesto rivolto al proprio interlocutore, nel
corso di una animata discussione.
Lo ha sancito la Suprema Corte con una recente
pronunzia (la n.8006/2010) di pochi giorni or sono, con cui ha
chiarito che l'espressione non deve essere intesa come una minaccia
, trattandosi di un modo di dire con cui si vuol far capire
che si adotteranno tutti i mezzi possibili per far valere le
proprie ragioni.
La vicenda era finita in Cassazione , su ricorso della Procura della
Repubblica che aveva impugnato una sentenza di assoluzione emessa
dal Tribunale penale di Nuoro contro la persona che
aveva pronunciato questa colorita...promessa all'indirizzo della ex
socia che si rifiutava di restituire un appartamento, nel quale
continuava a dimorare senza titolo, definendola anche "disonesta".
In realtà, lo sconcerto di fronte ad una
assoluzione, forse, un po' troppo permissiva, è suscitato
dalla considerazione che, per
escludere un intento minatorio di grave spessore a siffatta
espressione, occorrerebbe avere la certezza che, con essa, si
intenda far riferimento al ricorso a mezzi leciti (quali le
procedure legali previste per la fattispecie). Or bene, laddove
l'autore della minaccia non chiarisca (come,nel caso in commento,
non sembri abbia fatto) le
sue intenzioni nel senso or ora enunciato, vi potrebbe essere
materia per ipotizzare il ricorso a mali ingiusti,
accompagnati da violenza, non necessariamente fisica: la vista
dei sorci verdi è, infatti, una metafora che evoca la volontà di
incutere una sofferenza, magari sul piano morale o psicologico,
come tale,non sicuramente e non sempre indenne da configurazioni e/o
rilevanza penale.
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Ma tant'è. La Suprema Corte
di Cassazione - nel suo continuo oscillare tra rigorismo e...
modernismo etico e giuridico - non è nuova a decisioni che non mancano di suscitare
disappunto e qualche (sana) critica.
Basterà ricordare la
sentenza del maggio 2002 (in questa rivista, ante:aggiornamento
maggio 2002), con cui la stessa Corte ritenne non penalmente
punibile l'espressione "Non rompermi i C.", dove, nella
citazione testuale, si è - da parte nostra - utilizzata l'iniziale puntata per
ragioni di pudore e la maiuscola per un rigurgito
di...maschilismo!
G.d.S.
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