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Con la pronuncia del 19.05.2011 n.11016, la S.C. ha messo
(almeno provvisoriamente) la parola fine alla vexata
quaestio inerente i danni riportati dall'automobilista a
causa della (imprevedibile) presenza di un animale sulla
sede autostradale, che provochi un sinistro.
Questi i fatti e queste le parti salienti della sentenza in
commento.
Un automobilista
conviene in giudizio l'ente gestore delle autostrade per il
risarcimento del danno subito dall'a propria autovettura, a
seguito di un sinistro conseguente alla comparsa dinanzi
all'auto di una volpe, per evitare la quale, l'auto stessa
finisce contro la rete dki protezione della sede stradale.
Col primo motivo, per vero, il ricorrente ha
denunciato la assoluta mancanza di motivazione con
riferimento alla necessità di stabilire a quale specie
appartenesse l’animale presente sulla carreggiata, non
avendo il giudice di merito chiarito le ragioni per le quali
tale verifica fosse dirimente ai fini della soluzione della
controversia.
Sul punto i Giudici di legittimità hanno opportunamente evidenziati che la
condotta di guida dell'automobilista sarebbe stata
necessariamente identica, sia che si fosse trattato di una
volpe, sia che si fosse trattato di un cane, mentre la
società convenuta si era difesa sostenendo che la presenza
di un animale nella sede stradale, indipendentemente dalla
natura dello stesso, costituiva, in ogni caso un fatto
eccezionale e imprevedibile.
Col secondo motivo il ricorrente ha
lamentato la violazione degli artt. 2051 e 2043 cod. civ.,
ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ.
La critica si appunta contro l’assunto del giudice di merito
secondo cui la valutazione in ordine alla dedotta violazione
dei doveri incombenti sul custode non meno che del precetto
generale del neminem laedere, non può essere
condotta in astratto, ma in relazione a fatti concreti, di
talché il preciso accertamento dell’accaduto era
assolutamente essenziale ai fini del decidere.
Così argomentando, il giudice di merito avrebbe violato le
norme codicistiche richiamate, posto che la tutela da esse
apprestata prescindeva dalla specie dell’animale che
l’automobilista si era trovato improvvisamente davanti.
La tormentata elaborazione dei principi giuridici che
governano la materia della responsabilità per danni
cagionati da cose in custodia, ex art. 2051 cod.
civ., è approdata, nella giurisprudenza di legittimità, alle
seguenti affermazioni; - la responsabilità prescinde
dall’accertamento del carattere colposo dell’attività o del
comportamento del custode e ha natura oggettiva,
necessitando per la sua configurabilità, del mero rapporto
eziologico tra cosa ed evento; la responsabilità prescinde
altresì dall’accertamento della pericolosità della cosa e
sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia
per la sua intrinseca natura, sia per l’insorgenza di agenti
dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può
essere rappresentato - con effetto liberatorio totale o
parziale anche dal fatto del danneggiato, avente
un’efficacia causale idonea a interrompere del tutto il
nesso causale tra cosa ed evento dannoso o da affiancarsi
come ulteriore contributo utile nella produzione del
pregiudzio (Cass. civ. 7.4.2010, n. 8229; Cass. civ.
19.2.2008, n. 4279; Cass. civ. 5.12.2008, n. 28811); - la
radicale oggettivazione dell’ipotesi normativa, insita nella
prospettiva adottata, che rende più congruo parlare di
rischio da custodia (piuttosto che di colpa nella custodia)
e di presunzione di responsabilità (piuttosto che di colpa
presunta), comporta che la responsabilità in questione non
esige, per essere affermata, un’attività o una condotta
colposa del custode, di talché, in definitiva, il custode
negligente non risponde in modo diverso dal custode perito e
prudente, se la cosa ha provocato danni a terzi (Cass. civ.
19.2.2008, n. 4279); - posto che funzione della norma è
quella di imputare la responsabilità a chi, traendo profitto
dalla cosa, si trova nelle condizioni e di doverne
sopportare gli incomoda e di controllarne i rischi, deve
considerarsi custode chi di fatto ne governa le modalità
d’uso e di conservazione e non necessariamente il
proprietario; - corollario di tale prospettiva è che ove
l’estensione del bene, per l’uso generalizzato dello stesso
parte degli utenti o per qualsivoglia altra circostanza il
potere di controllo sia oggettivamente impossibile non vi è
rapporto di custodia, e non vi è dunque margine per
l’operatività dell’art. 2051 cod. civ.; - segnatamente per i
beni del demanio stradale, la possibilità in concreto della
custodia va esaminata non solo in relazione all’estensione
delle strade ma anche alle loro caratteristiche, alla
posizione, alle datazioni, ai sistemi di assistenza, agli
strumenti che il progresso tecnologico di volta in volta
appresta e che condizionano largamente anche le aspettative
della generalità degli utenti; - in particolare, per le
autostrade previste dall’art. 2 del vecchio e del nuovo
c.d.s. (d.P.R. n. 393 del 1959 e d.lgs. n. 285 del 1982),
per loro natura destinate alla percorrenza veloce in
condizioni di sicurezza, l’apprezzamento relativo
all’effettiva possibilità del controllo, alla stregua dei
suddetti parametri, induce ad una conclusione in via
generale affermativa e, dunque, a ravvisare la
configurabilità di un rapporto di custodia per gli effetti
di cui all’art. 2051 cod. civ. (conf. Cass. civ. 15384/2006,
cit.; Cass. civ. 29 marzo 2007, n. 7763; Cass. civ.
2.2.2007, n. 2308; Cass. civ. 13.1.2003, n. 298; Cass. civ.
15 gennaio 2003, n. 488); - ove vi sia rapporto di custodia,
la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. è esclusa,
come si diceva innanzi, solamente dal caso fortuito, che è
qualificazione incidente sul nesso causale e non
sull’elemento psicologico dell’illecito, e che individua un
fattore riconducibile ad un elemento esterno, avente
caratteri dell’ imprevedibilità e dell’inevitabilità (cfr.
Cass. civ. 7.7.2010, n. 16029; Cass. civ. 19.2.2008, n.
4279; Cass. civ. 6 luglio 2006, n. 15384); - al danneggiato
compete provare l’esistenza del rapporto eziologico tra la
cosa e l’evento lesivo: più nello specifico, ricordato che
la responsabilità presunta per danni da cose in custodia è
configurabile anche con riferimento ad elementi accessori,
pertinenze inerti e qualsivoglia altro fattore che, a
prescindere dalla sua intrinseca dannosità o pericolosità,
venga a interferire nella fruizione del bene da parte
dell’utente, la prova che il danneggiato deve dare, anche a
mezzo di presunzioni, consiste nella dimostrazione del
verificarsi dell’evento dannoso e del suo rapporto di
causalità con il bene in custodia; spetta invece al custode
provare l’esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera
soggettiva, idoneo a interrompere quel nesso causale (v.
Cass. civ. 2.2.2007, n. 2308)
Ove l’oggettiva impossibilità della custodia,
renda inapplicabile l’art. 2051 cod. civ., la tutela
risarcitoria del danneggiato rimane affidata esclusivamente
alla disciplina dell’art. 2043 cod. civ., norma che non
limita affatto la responsabilità dell’ente proprietario
della strada per danni conseguenti all’utilizzo da parte del
soggetto danneggiato alle sole ipotesi di esistenza di un
pericolo occulto (c.d. insidia o trabocchetto).
Conseguentemente, secondo i principi che
governano l’illecito aquiliano, graverà sul danneggiato
l’onere della prova dell’anomalia del bene, che va
considerata fatto di per sé idoneo ‑ in linea di principio ‑
a configurare il comportamento colposo della p.a., mentre
spetterà a questa dimostrare i fatti impeditivi della
propria responsabilità, quali la possibilità in cui l’utente
si sia trovato di percepire o prevedere con l’ordinaria
diligenza la suddetta anomalia o l’impossibilità di
rimuovere, adottando tutte le misure idonee, la situazione
di pericolo (confr. Cass. 6.7.2006, n. 15383; Cass. civ.
15384/2006 cit.).
Non è superfluo aggiungere che siffatto ordine di idee ha a
suo tempo ricevuto il significativo avallo della Corte
costituzionale la quale, chiamata a scrutinare la conformità
con gli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione degli artt.
2051, 2043 e 1227 cod. civ., ha ritenuto infondato il dubbio
proprio in ragione della aderenza ai principi della Carta
fondamentale del nostro Stato dell’interpretazione
affermatasi nella giurisprudenza di legittimità (confr.
Corte cost. n. 156 del 1999).
Venendo al caso di specie, deve ritenersi
errata in diritto, oltre che assolutamente carente e
incongrua sul piano motivazionale, la sentenza in oggetto
che, come esplicitato innanzi, ha ritenuto l’iter decisorio
condizionato, sul piano logico-giuridico alla determinazione
della specie dell’animale frapposto alla marcia della
vettura dell’appellante e, posto il relativo onere
probatorio a carico dell’attore in responsabilità, ha
mandato assolta la convenuta soc. Autostrade dalle istanze
del soggetto leso.
Non par dubbio infatti che, sotto il profilo dell’art. 2051
cod. civ., spettasse all’ automobilista dimostrare il nesso
causale tra cosa in custodia e danno, e cioè la dipendenza
eziologica dei pregiudizi riportati dalla sua autovettura
per effetto della presenza sulla carreggiata di un
quadrupede che, considerate le caratteristiche proprie
dall’autostrada, l’automobilista aveva ragione di non
attendersi; mentre incombeva sulla controparte dare la prova
del fortuito, in sostanza deducendo che trattavasi di
animale la cui presenza doveva considerarsi imprevedibile e
inevitabile, in tale prospettiva, se del caso,
valorizzandone e dimostrandone essa stessa la specie, ovvero
rapportandone la presenza a fatti, quali ad esempio il
taglio vandalico della rete di recinzione, che non era stato
possibile riparare con un intervento tempestivo.
E parimenti, ove non si fosse ritenuta
applicabile la disciplina dell’art. 2051 cod. civ., per
l’impossibilità, in concreto ,di custodire effettivamente il
bene, data dall’utente la prova dell’anomala presenza di un
animale sulla sede stradale, spettava alla società
Autostrade provare i fatti impeditivi della propria
responsabilità, quali la possibilità in cui l’utente si era
trovato di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza
la suddetta anomalia |