DIRETTORE RESPONSABILE: MARIO ROMANO

 
 

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 ( aggiorn. luglio 2011 )

 

 

   Cassazione / In tema di responsabilità dell'ente gestore delle autostrade (sent.n.11016/2011)

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   Nota  del Direttore

 
 

       Con la pronuncia del 19.05.2011 n.11016, la S.C. ha messo (almeno provvisoriamente) la parola fine alla vexata quaestio inerente i danni riportati dall'automobilista a causa della (imprevedibile) presenza di un animale sulla sede autostradale, che provochi un sinistro.  

        Questi i fatti e queste le parti salienti della sentenza in commento.

Un automobilista conviene in giudizio l'ente gestore delle autostrade per il risarcimento del danno subito dall'a propria autovettura, a seguito di un sinistro conseguente alla comparsa dinanzi all'auto di una volpe, per evitare la quale, l'auto stessa finisce contro la rete dki protezione della sede stradale.

        Col primo motivo, per vero, il ricorrente ha  denunciato la assoluta  mancanza di motivazione con riferimento alla necessità di stabilire a quale specie appartenesse l’animale presente sulla carreggiata, non avendo il giudice di merito chiarito le ragioni per le quali tale verifica fosse dirimente ai fini della soluzione della controversia.
 Sul punto i Giudici di legittimità hanno opportunamente evidenziati che la condotta di guida dell'automobilista sarebbe stata necessariamente identica, sia che si fosse trattato di una volpe, sia che si fosse trattato di un cane, mentre la società convenuta si era difesa sostenendo che la presenza di un animale nella sede stradale, indipendentemente dalla natura dello stesso, costituiva, in ogni caso un fatto eccezionale e imprevedibile.
        Col secondo motivo il ricorrente ha lamentato la violazione degli artt. 2051 e 2043 cod. civ., ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ.
La critica si appunta contro l’assunto del giudice di merito secondo cui la valutazione in ordine alla dedotta violazione dei doveri incombenti sul custode non meno che del precetto generale del neminem laedere, non può essere condotta in astratto, ma in relazione a fatti concreti, di talché il preciso accertamento dell’accaduto era assolutamente essenziale ai fini del decidere.
Così argomentando, il giudice di merito avrebbe violato le norme codicistiche richiamate, posto che la tutela da esse apprestata prescindeva dalla specie dell’animale che l’automobilista si era trovato improvvisamente davanti.
La tormentata elaborazione dei principi giuridici che governano la materia della responsabilità per danni cagionati da cose in custodia, ex art. 2051 cod. civ., è approdata, nella giurisprudenza di legittimità, alle seguenti affermazioni; - la responsabilità prescinde dall’accertamento del carattere colposo dell’attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento; la responsabilità prescinde altresì dall’accertamento della pericolosità della cosa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l’insorgenza di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato - con effetto liberatorio totale o parziale anche dal fatto del danneggiato, avente un’efficacia causale idonea a interrompere del tutto il nesso causale tra cosa ed evento dannoso o da affiancarsi come ulteriore contributo utile nella produzione del pregiudzio (Cass. civ. 7.4.2010, n. 8229; Cass. civ. 19.2.2008, n. 4279; Cass. civ. 5.12.2008, n. 28811); - la radicale oggettivazione dell’ipotesi normativa, insita nella prospettiva adottata, che rende più congruo parlare di rischio da custodia (piuttosto che di colpa nella custodia) e di presunzione di responsabilità (piuttosto che di colpa presunta), comporta che la responsabilità in questione non esige, per essere affermata, un’attività o una condotta colposa del custode, di talché, in definitiva, il custode negligente non risponde in modo diverso dal custode perito e prudente, se la cosa ha provocato danni a terzi (Cass. civ. 19.2.2008, n. 4279); - posto che funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi, traendo profitto dalla cosa, si trova nelle condizioni e di doverne sopportare gli incomoda e di controllarne i rischi, deve considerarsi custode chi di fatto ne governa le modalità d’uso e di conservazione e non necessariamente il proprietario; - corollario di tale prospettiva è che ove l’estensione del bene, per l’uso generalizzato dello stesso parte degli utenti o per qualsivoglia altra circostanza il potere di controllo sia oggettivamente impossibile non vi è rapporto di custodia, e non vi è dunque margine per l’operatività dell’art. 2051 cod. civ.; - segnatamente per i beni del demanio stradale, la possibilità in concreto della custodia va esaminata non solo in relazione all’estensione delle strade ma anche alle loro caratteristiche, alla posizione, alle datazioni, ai sistemi di assistenza, agli strumenti che il progresso tecnologico di volta in volta appresta e che condizionano largamente anche le aspettative della generalità degli utenti; - in particolare, per le autostrade previste dall’art. 2 del vecchio e del nuovo c.d.s. (d.P.R. n. 393 del 1959 e d.lgs. n. 285 del 1982), per loro natura destinate alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza, l’apprezzamento relativo all’effettiva possibilità del controllo, alla stregua dei suddetti parametri, induce ad una conclusione in via generale affermativa e, dunque, a ravvisare la configurabilità di un rapporto di custodia per gli effetti di cui all’art. 2051 cod. civ. (conf. Cass. civ. 15384/2006, cit.; Cass. civ. 29 marzo 2007, n. 7763; Cass. civ. 2.2.2007, n. 2308; Cass. civ. 13.1.2003, n. 298; Cass. civ. 15 gennaio 2003, n. 488); - ove vi sia rapporto di custodia, la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. è esclusa, come si diceva innanzi, solamente dal caso fortuito, che è qualificazione incidente sul nesso causale e non sull’elemento psicologico dell’illecito, e che individua un fattore riconducibile ad un elemento esterno, avente caratteri dell’ imprevedibilità e dell’inevitabilità (cfr. Cass. civ. 7.7.2010, n. 16029; Cass. civ. 19.2.2008, n. 4279; Cass. civ. 6 luglio 2006, n. 15384); - al danneggiato compete provare l’esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l’evento lesivo: più nello specifico, ricordato che la responsabilità presunta per danni da cose in custodia è configurabile anche con riferimento ad elementi accessori, pertinenze inerti e qualsivoglia altro fattore che, a prescindere dalla sua intrinseca dannosità o pericolosità, venga a interferire nella fruizione del bene da parte dell’utente, la prova che il danneggiato deve dare, anche a mezzo di presunzioni, consiste nella dimostrazione del verificarsi dell’evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia; spetta invece al custode provare l’esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo a interrompere quel nesso causale (v. Cass. civ. 2.2.2007, n. 2308)
      Ove l’oggettiva impossibilità della custodia, renda inapplicabile l’art. 2051 cod. civ., la tutela risarcitoria del danneggiato rimane affidata esclusivamente alla disciplina dell’art. 2043 cod. civ., norma che non limita affatto la responsabilità dell’ente proprietario della strada per danni conseguenti all’utilizzo da parte del soggetto danneggiato alle sole ipotesi di esistenza di un pericolo occulto (c.d. insidia o trabocchetto).
      Conseguentemente, secondo i principi che governano l’illecito aquiliano, graverà sul danneggiato l’onere della prova dell’anomalia del bene, che va considerata fatto di per sé idoneo ‑ in linea di principio ‑ a configurare il comportamento colposo della p.a., mentre spetterà a questa dimostrare i fatti impeditivi della propria responsabilità, quali la possibilità in cui l’utente si sia trovato di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza la suddetta anomalia o l’impossibilità di rimuovere, adottando tutte le misure idonee, la situazione di pericolo (confr. Cass. 6.7.2006, n. 15383; Cass. civ. 15384/2006 cit.).
Non è superfluo aggiungere che siffatto ordine di idee ha a suo tempo ricevuto il significativo avallo della Corte costituzionale la quale, chiamata a scrutinare la conformità con gli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione degli artt. 2051, 2043 e 1227 cod. civ., ha ritenuto infondato il dubbio proprio in ragione della aderenza ai principi della Carta fondamentale del nostro Stato dell’interpretazione affermatasi nella giurisprudenza di legittimità (confr. Corte cost. n. 156 del 1999).
       Venendo al caso di specie, deve ritenersi errata in diritto, oltre che assolutamente carente e incongrua sul piano motivazionale, la sentenza in oggetto che, come esplicitato innanzi, ha ritenuto l’iter decisorio condizionato, sul piano logico-giuridico alla determinazione della specie dell’animale frapposto alla marcia della vettura dell’appellante e, posto il relativo onere probatorio a carico dell’attore in responsabilità, ha mandato assolta la convenuta soc. Autostrade dalle istanze del soggetto leso.
Non par dubbio infatti che, sotto il profilo dell’art. 2051 cod. civ., spettasse all’ automobilista dimostrare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, e cioè la dipendenza eziologica dei pregiudizi riportati dalla sua autovettura per effetto della presenza sulla carreggiata di un quadrupede che, considerate le caratteristiche proprie dall’autostrada, l’automobilista aveva ragione di non attendersi; mentre incombeva sulla controparte dare la prova del fortuito, in sostanza deducendo che trattavasi di animale la cui presenza doveva considerarsi imprevedibile e inevitabile, in tale prospettiva, se del caso, valorizzandone e dimostrandone essa stessa la specie, ovvero rapportandone la presenza a fatti, quali ad esempio il taglio vandalico della rete di recinzione, che non era stato possibile riparare con un intervento tempestivo.
      E parimenti, ove non si fosse ritenuta applicabile la disciplina dell’art. 2051 cod. civ., per l’impossibilità, in concreto ,di custodire effettivamente il bene, data dall’utente la prova dell’anomala presenza di un animale sulla sede stradale, spettava alla società Autostrade provare i fatti impeditivi della propria responsabilità, quali la possibilità in cui l’utente si era trovato di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza la suddetta anomalia

 

   
     
     
 

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