Nel contempo
abbiamo ricevuto,
unitamente alla
convocazione dell'assemblea
per il giorno
15/04/2011 anche una
lettera inviata dal
legale dei sigg. B e
C all'amministratore
del condominio che
invita formalmente
lo stesso a
contattare il legale
medesimo per
addivenire ad una
composizione bonaria
della vertenza (?)
pur essendo ancora
in via di
quantificazione i
danni, e decorso
tale
termine ,provvederà
ad adire
all'Autorità
Giudiziaria.
Visti i tempi
brevi per lo
svolgimento
dell'assemblea
chiediamo
cortesemente un
parere nel più breve
tempo possibile.
Ringraziando,
porgo distinti
saluti.
Nadia Pernich
RISPONDE IL
DIRETTORE
Gentile
lettrice,
E' noto che le spese
necessarie per la
conservazione e per
il godimento delle
parti comuni
dell'edificio
condominiale,così
come quelle
necessarie per la
prestazione dei
servizi
nell'interesse
comune e per le
innovazioni
deliberate dalla
maggioranza sono
sostenute dai
condomini in misura
proporzionale al
valore della
proprietà di
ciascuno, salvo
diversa convenzione,
ai sensi
dell'art.1123 c.c.
Lo stesso
articolo, tuttavia ,
al secondo comma
espressamente
prevede , a mo' di
deroga al detto
principio di ordine
generale, che
se trattasi - come
nel caso di specie
- di cose destinate
a servire i
condomini in misura
diversa, le spese
sono ripartite in
proporzione dell'uso
che ciascuno può
farne.
Inoltre,
sempre a mente della
richiamata norma,in
presenza di più
scale, lastrici
solari e impianti
destinati a servire
una parte
dell'intero
fabbricato, le spese
relative alla loro
manutenzione sono a
carico del gruppo di
condomini che ne
trae utilità.
Per completezza, si
segnalano, altresì,
talune massime della
Suprema Corte
sull'argomento:
"L'obbligo
del singolo
condomino di
contribuire in
misura proporzionale
al valore della sua
unità immobiliare
alle spese
necessarie per la
manutenzione e
riparazione delle
parti comuni
dell'edificio e alla
rifusione dei danni
subiti dai singoli
condomini nelle loro
unità immobiliari, a
causa dell'omessa
manutenzione o
riparazione delle
parti comuni, trova
la sua fonte nella
comproprietà delle
parti comuni
dell'edificio" . (Sent.Cass.n.23308/07).
" Spese necessarie "
sono le erogazioni
destinate ad
assicurare alle cose
comuni la
destinazione e il
servizio che debbono
realizzare e
costituenti le
finalità del
condominio, come le
riparazioni per
manutenzione
ordinaria e
straordinaria. Spese
" per la prestazione
dei servizi
nell'interesse
comune " sono quelle
concernenti opere
necessarie alle
parti comuni
dell'edificio
elencate nell'art.
1117, nn. 2 e 3,
c.c., nonché quelle
intese ad assicurare
il funzionamento dei
relativi servizi. Il
concetto di "
servizi " accolto
nell'art. 1123 c.c.
(Sent.Cass.n.227/77).
"In mancanza di
diversa convenzione
adottata
all'unanimità,
espressione
dell'autonomia
contrattuale, la
ripartizione delle
spese condominiali
deve necessariamente
avvenire secondo i
criteri di
proporzionalità,
fissati nell'art.
1123, e, pertanto,
non è consentito
all'assemblea
condominiale,
deliberando a
maggioranza, di
ripartire tra i
condomini non morosi
il debito delle
quote condominiali
dei condomini
morosi; invece,
nell'ipotesi di
effettiva,
improrogabile
urgenza di trarre
aliunde somme - come
nel caso di
aggressione in
executivis da parte
di creditore del
condominio, in danno
di parti comuni
dell'edificio - può
ritenersi consentita
una deliberazione
assembleare, la
quale tenda a
sopperire
all'inadempimento
del condomino moroso
con la costituzione
di un fondo-cassa ad
hoc, tendente ad
evitare danni ben
più gravi nei
confronti dei
condomini tutti,
esposti al vincolo
di solidarietà
passiva;
conseguentemente
sorge in capo al
condominio e non ai
singoli condomini
morosi
l'obbligazione di
restituire ai
condomini solventi
le somme a tale
titolo percepite,
dopo aver
identificato gli
insolventi e
recuperato dagli
stessi quanto dovuto
per le quote
insolute e per i
maggiori oneri "(Sent.n.13631/01).
In tema di
responsabilità dei
singoli condomini
per le obbligazioni
contratte dal
condominio verso i
terzi, va affermata
la tesi della
parziarietà
considerato che la
solidarietà passiva
esige, in linea di
principio, la
sussistenza non
soltanto della
pluralità dei
debitori e
dell'identica causa
dell'obbligazione,
ma altresì della
indivisibilità della
prestazione comune;
di modo che, in
mancanza di
quest'ultimo
requisito e in
difetto di
un'espressa
disposizione di
legge, l'intrinseca
parziarietà
dell'obbligazione
prevale;
l'obbligazione
ascritta a tutti i
condomini, ancorché
comune, è
divisibile,
trattandosi di somma
di denaro; la
solidarietà del
condominio non è
contemplata da
alcuna disposizione
di legge e
l'interpretazione
letterale e
sistematica
dell'art. 1123 c.c.
impone di escludere
che possa
distinguersi tra
profilo esterno e
profilo interno
dell'obbligazione;
infine, in
dipendenza del
difetto di struttura
unitaria del
condominio,
l'amministratore
vincola i singoli
nei limiti delle sue
attribuzioni e del
mandato conferitogli
in ragione delle
quote (sent.n.16920/09).
Il principio di
proporzionalità tra
spese ed uso di cui
all'art. 1123, 2° co.,
secondo cui, salva
contraria
convenzione, le
spese per la
conservazione ed il
godimento delle
parti comuni
dell'edificio sono
ripartite, qualora
si tratti di cose
destinate a servire
i condomini in
misura diversa, in
proporzione all'uso
che ciascuno può
farne, esclude che
le spese relative
alla cosa che in
alcun modo, per
ragioni strutturali
o attinenti alla sua
destinazione, non
può servire ad uno o
più condomini
possano essere poste
anche a carico di
quest'ultimi (sent.n.7077/95).
Sperando
di esserLe stato
utile, Le porgo
cordiali saluti.-
Il DIRETTORE Avv.
Mario Romano