L'ADDEBITO
della
SEPARAZIONE ,
alla luce
delle ultime pronunce giurisprudenziali
di
MATTEO
SANTINI e ERIKA PIGLIAPOCO
Il testo dell’art 151 cod civ, nella
formulazione pregressa, anteriore alla riforma del 1975,
ammetteva la separazione personale dei coniugi soltanto per
colpa e per altre cause tassativamente indicate ed identificate
nell’adulterio, nel volontario abbandono, sevizie, eccessi,
minacce o ingiurie gravi, condanna penale e nonchè nella non
fissata residenza.
Alla luce della precedente
normativa, separazione e colpa costituivano, difatti, un
connubio quasi indissolubile.
Una volta svincolata, con la
riforma del diritto di famiglia del 1975, la separazione dal
concetto di colpa, a cui, per ragioni di ordine sociale e
culturale, veniva irrimediabilmente associata, vennero poste le
basi per delineare il nuovo istituto “dell’addebito della
separazione”.
Quale effetto di tale novella
legislativa, l’attuale formulazione dell’art 151 cod civ
distingue la domanda di separazione personale dei coniugi, che
trova la sua disciplina al primo comma di tale norma, dalla
domanda di addebito prevista al secondo comma.
Scelta del legislatore della
riforma, condivisibile, sotto molteplici e rilevanti profili.
Se, difatti, la dichiarazione
personale dei coniugi presuppone l’accertamento di fatti tali
da rendere intollerabile la prosecuzione della vita coniugale o
da recare grave pregiudizio all’educazione della prole, e ciò,
anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i
coniugi (Cass 00/8106), condicio sine qua non, ai fini
della dichiarazione di addebito, è, invece, il comportamento
posto in essere da uno dei due coniugi in contrasto con i doveri
che derivano dal matrimonio.
Nonostante la responsabilità dei
nubendi non costituisca più un presupposto indefettibile
della pronuncia di separazione giudiziale, il suo
accertamento,ad oggi, è necessario, invece, per la declaratoria
di addebitabilità dal momento che“ il giudice , pronunciando
la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne
sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la
separazione in considerazione del suo comportamento contrario ai
doveri che derivano dal matrimonio.”(art 151 comma 2 cod.civ.).
In termini sostanziali ciò significa
affermare l’esistenza di un rapporto di accessorietà
dell’addebito alla pronuncia di separazione dei coniugi.
In termini processuali ciò
significa, come ha avuto modo di chiarire la stessa Corte di
Cassazione, con una recente pronuncia, che la domanda di
addebito deve essere riconosciuta come autonoma e che“l’iniziativa
di un coniuge di richiedere la dichiarazione di addebitabilità
della separazione all’altro coniuge..non è mera deduzione
difensiva o semplice sviluppo logico della contesa instaurata
con la domanda di separazione, tanto che, se presa dalla parte
attrice deve essere inserita nell’atto introduttivo del
giudizio, esorbitando dalla stessa “emendatio belli” consentita
in corso di causa, e, se presa dalla parte convenuta, è soggetta
ai tempi e modi delle riconvenzionale.” (Cass n 2818, 8
febbraio 2006).
“L’istituto dell’addebito di
separazione”si pone, per unanime di giurisprudenza e dottrina,
dunque, come una mera variante dell’accertamento dell’improseguibilità
della convivenza, alla stregua di una modalità accessoria ed
eventuale, accertabile ove ne ricorrano le circostanze: essa
presuppone l’espressa domanda di parte (Cass. 6 settembre 1985
n. 4639) e il riscontro da parte del giudice di “un
comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”.
Tali doveri sono, in primis, quelli
indicati all’art 143 cod civ, il quale espressamente afferma
che dal matrimonio derivano gli obblighi di fedeltà, assistenza
morale e materiale, collaborazione nell’interesse della famiglia
e coabitazione, nonché, il medesimo dato normativo pone, come
fonte di doveri, il concetto di parità dei coniugi, di cui
all’art 29 della Costituzione.
L’elencazione ivi contenuta non è
da considerarsi, tuttavia, come tassativa: ulteriori doveri, la
cui violazione rileva ai fini dell’addebito, possono trarsi da
altre norme del sistema, senza considerare, che, quale settore
vivo del diritto, le pronunce della giurisprudenza più recenti
se, da un lato, hanno assecondato le mutevoli esigenze che la
delicatezza della materia pone, dall’altro, hanno sciolto
emblematici dubbi circa l’estensione dell’applicazione
dell’istituto de quo.
Non ogni inadempienza, alla luce
delle recenti pronunce giurisprudenziali, difatti, causa
l’addebito della separazione; occorrono piuttosto violazioni di
un certo peso e rilievo.
La condotta del nubendo che
viola i propri doveri coniugali rileva solo che assuma una certa
gravità ed osservato, in ogni caso, il requisito della
imputabilità inteso quale immediata riferibilità al
comportamento volontario e cosciente di una persona capace di
intendere e volere.
Rilevante a tal proposito la
Sentenza della Cassazione n 3168 del 30 marzo del 1994 laddove
dispone che “ correttamente viene pronunziata separazione
senza addebito allorchè non sia raggiunta la prova che da parte
di uno o di entrambi i coniugi sia tenuto un comportamento
volontario e consapevole contrario ai doveri nascenti dal
matrimonio, ovvero che la condotta posta in essere dall’uno o
dall’altro, per la sua gravità, abbia determinato o contribuito
a determinare una situazione di intollerabilità dell’ulteriore
convivenza”.
Il giudice è pertanto chiamato a
valutare il comportamento di entrambi i coniugi per il tramite
di una valutazione globale e comparativa delle rispettive
condotte “onde verificare se il comportamento dell’uno non
possa trovare piena giustificazione nelle provocazioni insite in
quello dell’altro” (Cass 21 agosto 1997 n. 78179).
Tuttavia, a tal proposito, si deve
rilevare come la stessa giurisprudenza abbia individuato, di
recente, un limite insuperabile a tale valutazione comparativa
che ricorre in tutti quei casi in cui la reazione costituisca
una trasgressione di precise norme di carattere imperativo
inerenti l’ordine familiare, non suscettibili di deroghe, in
quanto poste a tutela di beni e di diritti fondamentali della
persona del coniuge.
La questione è di centrale
importanza ed è stata oggetto di una recente pronuncia del 27
maggio 2008, n. 13827 ai sensi della quale ".. ove i fatti
accertati a carico di un coniuge costituiscano violazione di
norme di condotta imperative ed inderogabili - traducendosi
nell'aggressione a beni e diritti fondamentali della persona,
quali l'incolumità e l'integrità fisica, morale e sociale
dell'altro coniuge, ed oltrepassando quella soglia minima di
solidarietà e di rispetto comunque necessaria e doverosa per la
personalità del partner - essi sono insuscettibili di essere
giustificati come ritorsione e reazione al comportamento di
quest'ultimo, e si sottraggono anche alla comparazione con tale
comportamento, la quale non può costituire un mezzo per
escludere l'addebitabilità nei confronti del coniuge che quei
fatti ha posto in essere".
Si rileva, inoltre, come molte
pronunce di addebito nella giurisprudenza meno recente
trovassero fondamento nella violazione dell’obbligo di fedeltà
coniugale.
Il concetto di fedeltà, infatti,
anche se talvolta inteso in maniera restrittiva, come mero
dovere di astensione da atti sessuali con persona diversa dal
coniuge, fu concepito, dopo la riforma del 1975, come l’obbligo
coniugale di più largo spettro, perché profondamente ancorato,
nell’impegno solennemente assunto, con le nozze, dai nubendi
di non tradire la fiducia reciproca.
Tale ricostruzione deve ritenersi,
alla luce delle recenti pronunce giurisprudenziali, ormai
anacronistica, avendo la Cassazione, da ultimo con sentenza del
19 marzo 2009, affermato il principio
secondo cui la separazione non può essere addebitata al coniuge
infedele, qualora l’incidenza del tradimento sulla relazione
coniugale non abbia spiegato effetti negativi sull’unità
familiare e qualora la relazione sia giunta alla rottura per
il concorrere di altri motivi, come avviene allorquando “il
giudice accerti la preesistenza di una rottura già
irrimediabilmente in atto, dovuta al comportamento dell’altro
coniuge - il suo tacere in merito alla sua impotentia generandi
- ovvero ad altre ragioni e comunque del tutto autonoma ed
indipendente dalla successiva violazione de dovere di fedeltà”.
Oggi,
pertanto, si deve rilevare come l’infedeltà non sia presupposto
sufficiente per ottenere la pronuncia di addebito, essendo
parimenti necessario che essa sia stata causa della fine
dell’unione tra i coniugi secondo un rapporto di causalità
stringente e diretto tra infedeltà ed intolleranza della
convivenza.
Con riguardo all’estensione della
copertura temporale delle condotte rilevanti ai fini
dell’addebito, la giurisprudenza degli ultimi anni si è resa
responsabile di un ampliamento importante di tale ambito
disponendo che "il comportamento tenuto dal coniuge
successivamente al venir meno della convivenza, ma in tempi
immediatamente prossimi a detta cessazione, sebbene privo, in sè,
di efficacia autonoma nel determinare l'intollerabilità della
convivenza stessa, può nondimeno rilevare ai fini della
dichiarazione di addebito della separazione allorché costituisca
una conferma del passato e concorra ad illuminare sulla condotta
pregressa". (Cass., n. 17710 del 2005).
(*)
contaminazione grafica di Giustiziaoggi / da"I
fidanzatini "di Pienet