|
|
“Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione
degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto
delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del
contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione
familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello
comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti
elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone
l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore
dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o
comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.”
Il testo appena riportato è quello del 4 comma dell’art 5 così come
da ultimo modificato dall’art 10 della legge n 74 del 6 marzo 1987,
norma di riferimento per la trattazione dell’istituto
dell’assegno divorzile.
A premettere, si deve rivolgere l’attenzione
all’orientamento espresso in materia dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione con sentenza n. 11492/90, e confermato anche di
recente ( Cass. n. 15610/06 e n. 25436/07) ai fini dell’
accertamento del diritto all’assegno di divorzio. La Suprema
Corte ha, di fatti, precisato come il riconoscimento del
diritto all’assegno abbia come presupposto la mancanza di “mezzi
adeguati ”o
l’impossibilità di procurarseli” per ragioni oggettive”,
ovvero con rimando alla inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante
valutati sotto il profilo dei redditi posseduti “intesi
come redditi idonei ad assicurare il tenore di vita goduto durante
il matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di
continuazione dello stesso, o che poteva legittimamente e
ragionevolmente fondarsi su aspettative maturate nel corso del
rapporto, fissate al momento del divorzio”. (Cass., sent. n.
6541 del 2002, n. 7541 del 2001).
A tal fine, il tenore di vita precedente deve desumersi dalle
potenzialità economiche dei coniugi, ossia dall’ammontare
complessivo dei loro redditi e dalle loro disponibilità patrimoniali
( Cass., sentenze n. 15610 e n. 4764 del 2007), senza che sia
indispensabile uno stato di bisogno, come richiesto in caso di
alimenti, e rilevando piuttosto l’apprezzabile deterioramento,
in dipendenza del divorzio “delle precedenti condizioni
economiche, le quali devono essere tendenzialmente ripristinate, per
ristabilire un interrotto equilibrio “(Cassazione 28 febbraio
2007, n. 4764).
Orbene la previsione dell’art 5 comma 8 della legge n. 898
del 1970 già prevedeva che “su accordo delle parti” la
corresponsione potesse avvenire in unica soluzione così
normativizzando un’ipotesi di liquidazione cumulativa delle
spettanze dovute a titolo di assegno divorzile, alternativa, purchè
oggetto di espresso consenso da parte dei coniugi, a quella della
corresponsione periodica.
La novella intervenuta a seguito della legge n 74 del 1987,
nell’intento di assicurare al coniuge divorziato più debole,
generalmente la donna, una tutela più estesa, ha così
modificato il comma 8 dell’art. 5 “su accordo delle parti
la corresponsione può avvenire in un'unica soluzione ove questa sia
ritenuta equa dal Tribunale: in tal caso non può essere proposta
alcuna successiva domanda di contenuto economico.”
Si è così prevista la necessaria intermediazione dell’organo
giudicante il quale, richiamando in parte la funzione svolta in sede
di omologazione, si rende artefice di un controllo di equità
con la importante conseguenza di ridurre l’accordo raggiunto dagli
ex coniugi a semplice prerequisito, incapace, uti singulo,di
determinare l’applicazione dell’istituto. Tramite tale giudizio il
giudice eviterebbe ogni forma di abuso in danno del coniuge più
debole che, a causa del suo stato di bisogno, potrebbe essere
indotto ad accettare in unica soluzione attribuzioni inadeguate.
Così come modificato dalla legge n. 74 del 1987 l’assegno una tantum
ha continuato a destare l’interesse dei tecnici del settore, in
primis, con riguardo alla sua funzione.
Di fatti l’importo da corrispondere in forma periodica viene
stabilito in base alla situazione esistente al momento della
pronuncia di divorzio, con la conseguente possibilità di una sua
successiva revisione, in sintonia alla funzione
prevalentemente assistenziale dello stesso; al contrario l’ assegno
divorzile una tantum viene concordato liberamente dai coniugi nel
suo ammontare in maniera risolutiva e definitiva.
Il pagamento unico definisce una volta per tutte i rapporti
economici degli ex coniugi concretizzandosi in una dazione di natura
patrimoniale e producendo l’effetto di rendere immodificabili le
condizioni pattuite, “le quali restano così definitivamente
fissate”. Si tratta evidentemente di un finalità risarcitoria
che lo porta a distinguersi dal ruolo svolto dall’assegno
periodico.
Lo spartiacque tra i due istituti andrebbe rinvenuto
nell’impossibilità per l’assegno divorzile una tantum di fungere da
reddito, come autorevole giurisprudenza ha constatato.
La Suprema Corte, a tale riguardo, argomentando a contrario, in
mancanza cioè di una disposizione legislativa che qualifichi come
reddito imponibile ai fini IRPEF il provento acquisito in capo al
coniuge beneficiario, ha stabilito che il trasferimento una tantum
attuerebbe piuttosto l’attribuzione di una somma capitale. "Il
fatto che né il legislatore della riforma tributaria del 1971 nè
quello successivo, fino ad oggi, abbiano mai dettato una
espressa e specifica norma impositrice (…) che qualifichi come
reddito imponibile ai fini IRPEF il provento conseguito dal coniuge
beneficiario, avente ad oggetto la somma di denaro risultante dalla
capitalizzazione dell’assegno divorzile, costituisce un serio
indizio della natura non reddituale del provento medesimo per
implcita, ma inequivoca, “intenzione” del legislatore
medesimo"(Cass. sez. trib. 12.10.1999, n. 11437,
GI, 2000, 263).
Ma che cosa deve intendersi per reddito?
A tale riguardo giova richiamare la stessa definizione di reddito
utilizzata dal legislatore ai fini della abrogata imposta di
ricchezza mobile laddove si constata che “presupposto
dell'imposta è la produzione di un reddito netto, in danaro o in
natura, continuativo od occasionale, derivante da capitale o da
lavoro, o dal concorso di capitale e lavoro, ovvero derivante da
qualsiasi altra fonte...”( art. 81 comma 1 D.P.R. 29 gennaio
1958 n. 645, recante approvazione del t.u. delle leggi sulle imposte
dirette). Il reddito pertanto, in primis, costituisce una nuova
ricchezza che si colloca in uno stringente rapporto di causa-
effetto con una “fonte produttiva”.
Mentre il reddito può predicarsi come “flusso di beni” , il
patrimonio o capitale è un “fondo di beni” dal quale scaturisce il
reddito come nuova ricchezza creata. Sulla base di tali
premesse sembra da accogliere la tesi che ravvisa l’esistenza di
“due fattispecie” separate e distinte: l’assegno corrisposto una
tantum rientrerebbe nel concetto di attribuzione patrimoniale non in
quello di reddito difettando del requisito di periodicità.
In conformità a ciò, l’art. 10, 1° co., lett. c) del d.p.r. 22
dicembre 1986, n. 917 Testo unico delle imposte sui redditi
nell’elencare gli oneri deducibili ai fini della
determinazione del reddito imponibile, vi ascrive gli “assegni
periodici corrisposti al coniuge ad esclusione di quelli destinati
al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed
effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di
cessazione dei suoi effetti civili nella misura in cui risulta
dall’autorità giudiziaria” ma non include alla lista quelli
corrisposti una tantum.
La norma, a rilievo dei più, avrebbe delineato pertanto una
trattamento fiscale non omogeneo stante la possibilità per il
coniuge obbligato al versamento dell’assegno periodico,
di fatto equiparato ad una retribuzione, di dedurre il
rispettivo importo, possibilità negata in caso di assegno una tantum
.
Colta la questione, la Corte di Cassazione, ipotizzando
la possibile violazione degli articoli 3 e 53 della Costituzione ha
sollevato, con ordinanza 18 settembre 2000, n. 795, questione di
legittimità costituzionale avente ad oggetto la disposizione sopra
citata, nella parte in cui non include nella categoria di oneri
deducibili ai fini IRPEF, l’assegno una tantum corrisposto all’ex
coniuge in conseguenza della pronuncia di scioglimento o
cessazione degli effetti civili del matrimonio.
|
La Corte Costituzionale, in risposta, dopo aver riconosciuto
la manifesta infondatezza della questione sollevata, ha
invocato “la piena discrezionalità legislativa” sul punto ritenendo
tale disciplina ragionevole e perfettamente collimante con i
principi di capacità contributiva in quanto “… la deducibilità o
meno di oneri e spese dal reddito imponibile del contribuente non è
generale ed illimitata, spettando al legislatore la sua
individuazione in considerazione del necessario collegamento con la
produzione del reddito, con il gettito generale dei tributi e con
l'esigenza di adottare le opportune misure atte ad evitare le
evasioni di imposta, secondo scelte che, in questa materia,
appartengono alla discrezionalità legislativa, col solo limite del
rispetto del generale principio di ragionevolezza..” (Corte
Cost. 22 novembre/6 dicembre 2001 n.383).
Quanto agli effetti dell’assegno divorzile, in relazione all’art 9
bis della legge sul divorzio, in tema di pensione di reversibilità
in conseguenza del decesso dell’ex coniuge, la giurisprudenza ha
sempre ritenuto che il diritto a tale forma pensionistica si origini
soltanto nell’ipotesi in cui, al tempo della regolamentazione dei
rapporti economici in sede di divorzio, gli ex coniugi non abbiano
optato per la corresponsione di una somma capitale “una tantum”.
La ratio ispiratrice risiederebbe nella natura liquidatoria del
versamento unico, il quale sarebbe in grado di far scomparire ogni
onere derivante dal pregresso vincolo matrimoniale. E, pertanto,”
il coniuge divorziato che abbia ricevuto l’assegno divorzile
mediante corresponsione di un capitale “una tantum”, sopravvenuto il
decesso dell’ex coniuge, non può vantare diritti alla pensione di
reversibilità” (Cass. sez. lav. 18-7-2002 n. 10458 ma anche
C.Conti Sez III App. 14.12.2006 n 457).
Da ultimo, non meno rilevante aspetto su cui porre l’attenzione è
quello relativo alla possibilità di revoca o meno dell’assegno
divorzile una tantum in relazione a quanto espresso nel comma 8
dell’ art 5, sopra richiamato, ai sensi del quale, successivamente
alla sua corresponsione “… non può essere proposta alcuna
successiva domanda di contenuto economico.”
Sul punto la Corte di cassazione ha allontanato ogni nuvola di
dubbio precisando che se si procede ad una liquidazione in unica
soluzione di quanto compete al coniuge più debole, dopo tale
liquidazione non sopravvive un rapporto da cui possano scaturire
nuovi ed ulteriori obblighi “in quanto l'aspettativa ad un
assegno è stata esaurita attraverso l'una tantum, ed è venuto meno -
a seguito del divorzio - ogni rapporto di natura personale fra i
coniugi - potenziale fonte di altre pretese anche economiche. E che
la conclusione suddetta è ulteriormente confortata dalla
considerazione che la possibile modifica "in aumento" dell'assegno
periodico trova, alla luce dell'art. 9 della legge 898,
giustificazione nella circostanza che tale revisione può assumere
due direzioni: può comportare cioè sia un aumento sia una
diminuzione delle corresponsioni.”
Invece,” se si permettesse di porre in discussione il rapporto
definito con l'una tantum attraverso i meccanismi previsti dall'art.9
si perverrebbe all'assurdo di prevedere solo lo strumento
attraverso cui la cifra concordata in sede di divorzio può essere
…”.E’ dunque evidente “ l'intendimento del legislatore di
rendere la revisione del tutto incompatibile con la liquidazione in
unica soluzione, che del resto cesserebbe di essere "unica" ove
potesse venir affiancata in epoca successiva da un assegno
periodico”.(Cass. 29 agosto 1998 n. 8654; 27 luglio 1998 n.7365
e Corte Suprema di Cassazione ud. 28/9/2000 sent. n.126/01). La
revoca deve ritenersi biologicamente incompatibile con la natura e
funzione di un istituto, quale quello dell’assegno divorzile una
tantum, che consente di chiudere in maniera ermetica la vicenda di
un rapporto matrimoniale ormai esaurito senza lasciare spazio
per ulteriori diritti quesiti.
(*)
in collaborazione
con la
Dott.ssa Erika Pigliapoco
|
|