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 L'autonomia del danno esistenziale

 Spigolando in Cassazione: una sentenza del febbraio u.s.

 

    Richiamando ed ampliando il contenuto di una sua precedente pronuncia (sent. n.6572/06), la Suprema Corte - con la recente sentenza n.2546 del 06.02.2007 - ha definitivamente ribadito che quello c.d. "esistenziale" rappresenta  un danno da risarcire in via autonoma, ossia da non includere quale voce aggiuntiva nel danno biologico o in  quello morale.

Secondo i Giudici di legittimitą, infatti, si tratta di un danno  che si configura allorchč si verifichi ,nella sfera soggettiva del danneggiato, un'alterazione delle abitudini di vita  che ne moifichi negativamente e ne alteri le scelte dei rapporti interpersonali , fino a  far emergere un sostanziale mutamento della personalitą: un simile titolo di danno, tuttavia,  non  essendo conseguenza diretta  e costante dell'evento lesivo.,  presuppone - ai fini della risarcibilitą - un'espressa istanza all'interno del libello introduttivo del giudizio, con indicazione circostanziata del tipo di pregiudizio  che abbia le caratteristiche sopra accennate in relazione alla personalitą della vittima dell'altrui illecito.

 

  

 

                                                          

        

           

                                                                                                  

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