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L’amministrazione
di sostegno è una figura istituita dal
Parlamento con la Legge numero 6 del 9 gennaio 2004, a
tutela di tutti coloro i quali, pur avendo difficoltà nel
provvedere ai propri interessi, bisogni e cure, non
necessitano di ricorrere agli istituti, di gran lunga più
penetranti, dell'interdizione
o dell'inabilitazione.
Trattasi di una
normativa attesa da molti anni, emanata a seguito di un iter
alquanto lungo e contrastato che ha introdotto
nell'ordinamento italiano delle significative novità in
merito alla tutela dei soggetti più deboli.
In ogni caso,
la nuova disciplina recepisce l’orientamento già presente
nella legge n. 104/1992 ed in numerose indicazioni fornite
dall'Unione Europea ma, soprattutto, dà attuazione ai
princìpi dettati dagli artt. 2 e 3 della Carta
Costituzionale a favore di quei soggetti che, si trovano in
stato di difficoltà: la normativa in parola, difatti, ha un
elevato valore sociale ed è una risposta di civiltà
giuridica per la tutela della qualità e della dignità della
vita di persone disabili.
La
finalità del legislatore, quindi, consiste nella tutela, con
la minore limitazione possibile della capacità di agire,
delle persone che
«per effetto di una infermità ovvero di
una menomazione fisica o psichica» si trovino
«nella impossibilità, anche parziale o
temporanea, di provvedere ai propri interessi».
Alle persone
disabili, quindi, vengono riconosciute delle misure di
protezione flessibili, adattabili nel tempo alle diverse e
variabili esigenze, offrendo momenti di protezione solamente
quando ciò sia necessario e senza mai giungere ad una totale
esclusione della capacità di agire.
In pratica, non è più necessario ricorrere ai drastici
istituti dell'interdizione o dell'inabilitazione per poter
tutelare i beni di una persona incapace di gestirsi
autonomamente a causa di problematiche legate alla psiche
ovvero all’età avanzata.
L’amministratore di sostegno, quindi, è il soggetto il quale
assiste una persona affetta da una grave infermità o da una
menomazione fisica o psichica e che, pertanto, si trova
nell’incapacità di provvedere in modo adeguato alla cura
della propria persona nonché dei propri interessi: rimangono
esclusi da tale misura tutti coloro i quali, pur colpiti da
una menomazione di carattere fisico, siano perfettamente
compos sui.
L’amministratore di sostegno offre un supporto protettivo ad
aree di alterazioni dello stato di salute che, prima della
legge n. 6/2004, erano destinate ad essere comprese dalle
previsioni degli artt. 414 e 415 c.c. e, cioè,
dall’interdizione e dall’inabilitazione.
La richiesta di
amministrazione di sostegno è presentata con ricorso dallo
stesso beneficiario oppure dal coniuge, dalla persona
stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado,
dagli affini entro il secondo grado, dal tutore, dal
curatore o dal magistrato del pubblico ministero al giudice
tutelare presso la Procura della Repubblica del Tribunale
del circondario presso cui il beneficiario ha la propria
residenza.
Una novità
assoluta è quella che consente ai responsabili dei servizi
socio-sanitari direttamente impegnati alla cura ed
all'assistenza della persona, se a conoscenza di fatti tali
da rendere opportuna l'apertura del procedimento, di
presentare autonomamente un'istanza.
Il ricorso deve
indicare le generalità del beneficiario, la sua dimora
abituale, le ragioni per cui si richiede la nomina
dell'amministratore di sostegno, il nominativo ed il
domicilio - se conosciuti dal ricorrente - del coniuge, dei
discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi
del beneficiario.
Il giudice
tutelare ha l'obbligo di sentire personalmente il soggetto
cui il procedimento si riferisce, all'occorrenza anche
recandosi nel luogo in cui questi si trova e deve
considerare, compatibilmente con gli interessi e le esigenze
di protezione della persona, i suoi bisogni e le sue
richieste.
Svolta la
summenzionata istruttoria, il giudice dispone, anche ex
officio, tutti gli accertamenti di natura medica e tutti gli
altri mezzi istruttori ritenuti utili ai fini della
decisione ed, entro sessanta giorni dalla data di
presentazione della richiesta di nomina dell'amministratore
di sostegno, provvede con decreto motivato immediatamente
esecutivo.
Detto decreto
deve contenere altresì l'indicazione dell'oggetto
dell'incarico e di tutte le attività che l'amministratore di
sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del
beneficiario.
Qualora la
durata dell'incarico sia prevista a tempo determinato, il
giudice tutelare ha la facoltà di prorogarlo con decreto
motivato pronunciato anche d'ufficio prima della scadenza
del termine.
Tale decreto è
reclamabile dinnanzi alla Corte d'Appello, il cui
provvedimento è impugnabile con ricorso per Cassazione.
La scelta del
soggetto da nominare avviene considerando soprattutto
l'interesse del beneficiario il quale può anche designare
personalmente, con atto pubblico o scrittura privata
autenticata, il nominando in previsione di una propria
futura ed eventuale incapacità.
Tuttavia, nel
caso in cui dovesse mancare tale scelta o in presenza di
gravi motivi, il giudice tutelare può designare con decreto
motivato un amministratore di sostegno diverso, ma nella
propria scelta, deve comunque preferire, qualora possibile,
il coniuge, il convivente, il padre, la madre, il figlio o
il fratello o la sorella, un parente entro il quarto grado o
il soggetto designato dal genitore superstite con
testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata e
mai gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno
in cura o in carico il beneficiario.
L'amministratore di sostegno, una volta nominato, deve tener
conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario che,
tuttavia, conserva pienamente la capacità di agire per tutti
gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o
l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno.
L'amministrazione di sostegno dura non più di dieci anni,
salve le ipotesi in cui tale incarico sia rivestito dal
coniuge, dal convivente, dagli ascendenti o discendenti.
A seguito della
nomina del giudice tutelare, questi non perde il proprio
potere di principale tutore del beneficiario: il giudice,
infatti, in qualsivoglia momento può convocare presso di sè
l'amministratore di sostegno per chiedere informazioni,
chiarimenti e notizie sulla gestione dell'amministrazione di
sostegno e fornire istruzioni inerenti agli interessi del
beneficiario.
La procedura
concernente l'istituto in parola, quindi, inizia e si svolge
interamente davanti al giudice tutelare; anche quando è
promossa nell’ultimo anno prima della maggiore età, affinché
l’amministratore operi a decorrere dal diciottesimo anno,
infatti, il ricorso deve essere proposto al giudice tutelare
e non al tribunale per i minorenni.
Mentre la
procedura di interdizione ed inabilitazione nella prima
fase, sino alla sentenza, si svolge avanti al tribunale
ordinario o al tribunale per i minori e, nella fase di
gestione della tutela o curatela, diviene di competenza del
giudice tutelare, quella che porta all’istituzione
dell’amministrazione di sostegno, anch'essa bifasica, si
svolge tutta innanzi al giudice tutelare.
Il procedimento
è camerale, anche se recepisce alcune regole della procedura
contenziosa dell’interdizione ed è completamente gratuito,
in quanto rivolto a realizzare la finalità dello Stato di
proteggere i soggetti incapaci: tutti gli atti ed i
provvedimenti, quindi, non sono soggetti all’obbligo di
registrazione (e dunque al pagamento della tassa di
registro) e sono altresì esenti dal contributo unificato.
Per ricorrere a tale procedura, dunque, occorre
corrispondere esclusivamente le spese per il rilascio di
copia di atti e quelle richieste dall’ufficiale giudiziario
per l’esecuzione delle notifiche.
Per ciò che
concerne i soggetti legittimati a promuovere l'azione per
l’amministrazione di sostegno: due vi sono obbligati quando
sono a conoscenza di una situazione che lo impone, il
magistrato del pubblico ministero mentre, i responsabili dei
servizi sanitari e sociali; i parenti, i conviventi stabili
e l’interessato, invece, ne hanno solo facoltà.
Con
l'affiancare al pubblico ministero i servizi sociali, i
quali hanno un compito istituzionale di protezione dei
soggetti deboli e sono direttamente a conoscenza delle
situazioni contingenti, il legislatore ha inteso ovviare al
fenomeno diffuso dell’inerzia dello stesso pubblico
ministero relativamente alla promozione di interdizione e
inabilitazione e proteggere la persona priva in tutto o in
parte di autonomia in modo più effettivo ed efficace.
Per quanto
concerne il p.m., questi, a norma dell'art. 70 c.p.c., è
legittimato a promuovere il ricorso per l’amministrazione di
sostegno in quanto parte pubblica che interviene nella cause
riguardanti la capacità delle persone.
La
legittimazione concorrente dei servizi socio-sanitari
direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona
costituisce un'assoluta novità: solitamente, infatti, essi
hanno solamente facoltà o doveri di segnalazione, di
denuncia o di referto all’autorità giudiziaria, ma, nel caso
di specie, detti servizi, se a conoscenza di situazioni tali
da rendere opportuna l’apertura del procedimento, sono
tenuti a presentare un ricorso direttamente al giudice
tutelare ovvero, ax art. 406 c.c., a procedere ad una
segnalazione al p.m..
Gli altri
soggetti che possono presentare ricorso per l’istituto de
quo sono il coniuge, i parenti entro il quarto grado nonchè
gli affini entro il secondo ed i conviventi stabili del
beneficiario.
Anche lo stesso
interessato può proporre ricorso per l’istituzione in
proprio favore di una amministrazione di sostegno che è
quindi un diritto direttamente esigibile dal beneficiario
medesimo.
Trattandosi di
volontaria giurisdizione, non vi è l'obbligo della difesa
tecnica e le parti private hanno facoltà di proporre ricorso
personalmente; in alternativa, possono farsi rappresentare e
difendere da un legale e, se ne ricorrono le condizioni,
possono essere ammesse al gratuito patrocino a spese dello
Stato.
Ai sensi
dell'art. 407 c.c., come già accennato, il ricorso al
giudice tutelare deve indicare i dati del soggetto
ricorrente, le generalità del beneficiario, la sua dimora
abituale, le ragioni per cui si richiede la nomina
dell’amministratore, il nominativo e il domicilio (se
conosciuti) del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti,
dei fratelli e dei conviventi del beneficiario.
L'elencazione
dei motivi per i quali si chiede l’amministrazione di
sostegno deve specificare e dimostrare i bisogni della
persona beneficiaria ed i compiti di sostituzione ed
assistenza che dovrebbero essere attribuiti
all’amministratore.
Il ricorso,
quindi, deve illustrare quelle che si ritengono le infermità
ed incapacità della persona, spiegare che, per effetto di
esse, non possa provvedere alla propria cura ed alla
corretta amministrazione del proprio patrimonio, indicare se
vi sono conviventi stabili e qual è la sua situazione
patrimoniale e reddituale ed infine proporre tutte le
attività di sostituzione o assistenza che potrebbe essere
utile venissero attribuite all’amministratore.
L'atto deve
essere depositato nella cancelleria del giudice tutelare del
luogo dove la persona interessata ha residenza o domicilio;
il giudice tutelare, quindi, fissa con decreto la data
dell’udienza in cui devono comparire avanti a lui il
ricorrente, la persona proposta come beneficiaria
dell’amministrazione e tutte le persone indicate nel ricorso
le cui informazioni ritenga utili.
Il ricorso con
il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza deve essere
notificato, a cura dell'ufficiale giudiziario, all'eventuale
beneficiario il quale, in quanto litisconsorte necessario,
può contraddire e difendersi, ed alle persone indicate nel
decreto, e comunicato al pubblico ministero. Una parte della
dottrina è dell'opinione che il ricorso e il decreto debbano
essere notificati a cura della cancelleria, che procederà
tramite ufficiali giudiziari alla notifica a tutti i
soggetti interessati; un'altra parte, invece, ritiene che il
ricorrente debba provvedere a fare notificare il ricorso e
il decreto a mezzo di ufficiale giudiziario esclusivamente
al beneficiario, mentre la cancelleria convocherebbe con
biglietti di cancelleria tutti gli altri soggetti.
Le modalità non
sono pertanto ancora chiare e le prassi dei Tribunali non
ancora omogenee per cui è opportuno che, chi ricorre, si
informi sul modo in cui in l’ufficio competente ritiene
debbano effettuarsi le notifiche.
A norma
dell'art. 407 c.c., è obbligatorio per il Giudicante
procedere alla diretta audizione della persona cui il
procedimento si riferisce e, qualora ve ne sia necessità, il
giudice tutelare deve recarsi nel luogo in cui si trova per
sentirla e, ex art. 405 c.c., qualora ne ricorrano le
circostanze, adottare anche ex officio i provvedimenti
urgenti per la cura della persona interessata e
l’amministrazione del suo patrimonio: la sola presentazione
del ricorso consente dunque che siano assunti subito tutti i
provvedimenti necessari ed urgenti di protezione della
persona non autonoma, ancora prima della sua audizione e del
decreto di nomina dell’amministratore.
Se non vi è
necessità di provvedimenti urgenti, il giudice provvede
all’assunzione delle informazioni dal ricorrente, dai
parenti e dai terzi citati ed allo svolgimento degli
accertamenti di natura medica e degli altri mezzi istruttori
che siano ritenuti utili. Il procedimento, infatti, tende ad
accertare da quale menomazione o infermità sia affetto il
soggetto interessato, quali effetti abbia sulla sua capacità
di agire, quali siano le sue residue capacità e come
limitarle nel minore modo possibile, quale forma di sostegno
potrebbe essere utile e come amministrare il patrimonio.
All’esito
dell'istruttoria, il giudice, con decreto emanato entro
sessanta giorni dal deposito del ricorso, istituisce
l’amministrazione di sostegno e nomina l’amministratore.
La nomina
avviene seguendo alcuni criteri predeterminati dal
legislatore ai sensi dell'art. 408 c.c..
Come già
esposto, infatti, l'interessato può avere già designato
l’amministratore in previsione della propria eventuale
futura incapacità; detta designazione può, comunque, essere
revocata in ogni momento. La designazione da parte
dell'interessato può essere anche proposta nello stesso
ricorso.
La scelta
dell'amministrando di nominare una persona di sua fiducia,
da cui si senta accompagnato, deve essere presa in grande
considerazione dal giudice in quanto è molto importante per
il significato stesso della misura.
Nel caso in cui
non vi abbia provveduto personalmente l'interessato o in
quello in cui il giudice, per gravi motivi, dovesse
disattendere alla scelta, provvede direttamente quest'ultimo,
sempre “con esclusivo riguardo alla cura e agli interessi
della persona del beneficiario”.
Solitamente,
comunque, la preferenza è attribuita ai parenti ovvero alla
persona stabilmente convivente, i quali si presume possano
svolgere meglio le attività sostitutive di cura rispetto ad
un estraneo.
In ogni caso,
possono essere amministratori anche altre persone idonee e
può essere nominata amministratore altresì una delle persone
giuridiche elencate nel titolo II del libro I del codice
civile: detta scelta, tuttavia, deve essere riservata ai
casi in cui l’attività sostituiva da svolgersi sia quella di
mera amministrazione di beni.
Il decreto di
nomina dell'amministratore indica la durata dell’incarico,
che può essere a tempo determinato, prorogabile, o
indeterminato e determina altresì l’oggetto della
amministrazione, con la specifica e tassativa indicazione
degli atti che l’amministratore può o deve compiere in nome
e per conto del beneficiario, di quelli che il beneficiario
compie soltanto con l’assistenza dell’amministratore di
sostegno e delle limitazioni di spesa che l’amministratore
può sostenere con l’utilizzo del denaro del beneficiario.
Il contenuto
dato all’amministrazione dal giudicante deve corrispondere
alle finalità di protezione del soggetto beneficiario,
decidendo anche di ufficio ed a prescindere dalle richieste
delle parti; l'unico limite che non può in alcun modo
essere travalicato è quello di privare in toto il
beneficiario di ogni spazio di autonomia perché questi, ex
art. 409 c.c., “può, in ogni caso, compiere gli atti
necessari a soddisfare le esigenze della propria vita
quotidiana”.
Nonostante
quanto appena menzionato, il giudice tutelare può anche
allargare l’ambito della protezione disponendo che
determinati effetti e limitazioni, previsti dalle norme
concernenti l’interdetto o l’inabilitato, si estendano anche
al beneficiario dell’amministrazione di sostegno, avuto
riguardo all’interesse del medesimo: anche
nell’amministrazione di sostegno, quindi, quando il giudice
tutelare lo dispone, ritenendo che ne sia il caso, possono
operare divieti quali, ad esempio, quelli di contrarre
matrimonio o di fare testamento.
Il
provvedimento di istituzione dell’amministrazione di
sostegno è flessibile nei suoi contenuti: il giudice
tutelare ha il potere di modificare ed integrare, in ogni
momento e anche di ufficio, le decisioni assunte, sostituire
l’amministratore e, in determinate situazioni, esonerarlo,
sospenderlo o rimuoverlo. Ogni qualvolta che il giudice
tutelare modifica o integra le decisioni assunte, la persona
cui il procedimento si riferisce deve essere necessariamente
sentita.
Da ultimo, il
provvedimento del giudice tutelare deve altresì prevedere la
periodicità e le modalità, anche tenendo conto della durata
dell'amministrazione medesima, con le quali l’amministratore
di sostegno deve relazionare il giudice in ordine
all’attività svolta nonché le condizioni del beneficiario. A
differenza del tutore, quindi, l’amministratore di sostegno
non deve redigere alcun rendiconto annuale, bensì una
relazione, orale o scritta, il cui contenuto deve estendersi
anche alle condizioni di vita personali e sociali.
Il giudice,
quindi, segue la gestione dell'amministrazione attraverso le
relazioni che gli pervengono ed in ogni momento può
convocare presso di sè l’amministratore di sostegno onde
ricevere informazioni, chiarimenti e notizie sulla gestione
dell’incarico e dare istruzioni inerenti agli interessi ed
alla cura del beneficiario.
Occorre inoltre
rilevare come l’amministratore debba prestare il proprio
giuramento, ma non procedere all’inventario, salvo che il
decreto di nomina disponga altrimenti.
Gli atti
compiuti nel corso dell’amministrazione di sostegno
riferibili al beneficiario hanno un regime diverso a seconda
della loro natura: per gli atti non presenti tra quelli per
cui è necessaria l'assistenza dell'amministratore e per
quelli necessari alla soddisfazione delle esigenze di vita
quotidiana, il beneficiario conserva la piena capacità di
agire; per quelli elencati nel provvedimento giudiziario,
invece, il beneficiario deve necessariamente essere
assistito dall’amministratore di sostegno oppure dev'essere
quest'ultimo a compierli personalmente, quale rappresentante
esclusivo.
Infine, per
quanto concerne il compimento degli atti potenzialmente
pregiudizievoli per il patrimonio, compresi
nell’amministrazione e rientranti fra quelli elencati negli
artt. 375 e 376 c.c. riguardanti l'alienazione e la vendita
dei beni, l’amministratore deve essere debitamente
autorizzato dal giudice tutelare; tuttavia, qualora
l’amministrazione fosse stata istituita per quel determinato
fatto, nel decreto di istituzione e nomina viene compresa
l’autorizzazione per quell’atto.
Le disposizioni
patrimoniali del beneficiario dell’amministrazione a favore
dell’amministratore medesimo sono nulle, ma sono valide le
disposizioni testamentarie e le convenzioni fatte
dall’amministrato a favore dell’amministratore che sia
coniuge, parente entro il quarto grado o persona che sia
stata nominata in quanto convivente stabile.
Per assicurare
la correttezza delle relazioni con i terzi estranei, l'art.
405 c.p.c. richiede che l'apertura e chiusura dell'istituto
in parola siano annotate in margine dell’atto di nascita del
beneficiario; i decreti di apertura, di modifica e di
chiusura sono iscritti in un apposito registro tenuto presso
il tribunale competente (art. 405, commi 7 e 8, cod. civ.).
Il terzo,
quindi, può, qualora e quando ne abbia interesse, conoscere
dal registro costituito presso il tribunale gli atti che il
beneficiario può compiere da solo, per quali attività
necessita assistenza e quali atti devono essere svolti
dall’amministratore di sostegno.
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