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DIRETTORE RESPONSABILE: MARIO ROMANO |
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(aggiorn.nov.2010 )
L'opinione La libera circolazione degli Avvocati in Europa |
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di RAFFAELE CRISILEO (*)
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Si sente parlare, sempre più spesso, di libera circolazione degli avvocati in Europa , ossia della concreta possibilità per un avvocato italiano di esercitare la propria professione dinanzi a tribunali ed a corti di altri stati dell'Europa. Sull'argomento posso rendere una mia personale esperienza vissuta favorevolmente nell'agosto del 2003 dinanzi al Giudice penale del Tribunale di Francoforte ,allorchè assunsi la difesa di due giovani della provincia di Caserta, tratti in arresto su disposizione dell'Autorità giudiziaria tedesca, per i reati di truffa, falso, appropriazione indebita e sostituzione di persona. L'attività illecita posta in essere dai predetti, era consistita - in estrema sintesi - nel noleggiare auto di grossa cilindrata, da una nota società tedesca, utilizzando documenti falsi e portando le auto stesse in Italia, dove venivano immesse nel mercato del riciclaggio. Fu un'esperienza professionalmente assai pregnante, nella quale mi feci affiancare da due colleghi tedeschi (gli avvocati Karl Harnak di Francoforte e Roman Ieronimus di Berlino) che avevano seguito il progetto universitario "Erasmus" nel nostro Paese e la cui collaborazione si rivelò preziosa. Su mio espresso incarico, i due avvocati tedeschi, dunque, assunsero la funzione di "Avvocato concertante" (così come previsto dal Diritto Comunitario), curando i miei rapporti con l'Autorità giudiziaria tedesca, nel rispetto della normativa tedesca, per vero, notevolmente diversa dalla nostra. Durante l'espletamento delle indagini preliminari (alquanto più brevi di elle italiane), i due giovani vennero scarcerati, a fronte del versamento di una cospicua cauzione in denaro, prevista dalla legislazione tedesca, a differenza di quanto accade in Italia. Ricordo che prima di intraprendere la mia opera di difensore nella repubblica tedesca, dovei registrarmi professionalmente in qualità di "Avvocato temporaneamente esercente la professione forense" , cosa che mi fu consentito senza difficoltà, perchè espressamente prevista dalla Direttiva CEE n.77/249, recepita dalla legge italiana n.31/1982, che - com'è noto - consente all'avvocato italiano di esercitare l'attività forense, in modo occasionale, nei paesi comunitari, con il titolo professionale d'origine e senza necessità di preventivo riconoscimento da parte dello Stato estero. In quella occasione, in conformità con un vademecum offertomi in lettura , dovetti operare in sintonia con i colleghi tedeschi (da me prescelti), la cui presenza colmò anche le mie lacune di tipo linguistico. Mosso da una mia curiosità culturale, presi ad approfondire un "Trattato dell'Unione Europea", acculturandomi sulle differenze tra "diritto di stabilimento" e "libera prestazione dei servizi", rilevando che , con la prima espressione, si identifica il professionista che intraprende in modo stabile e continuativo l'attività in uno stato della Comunità, mentre con la seconda ci si riferisce alla attività saltuaria, come - appunto - quella che io stesso esplicai, nella circostanza, a Francoforte. In particolare, la citata Direttiva stabilisce che, dopo l'esercizio continuativo per almeno tre anni in un Paese della U.E., l'avvocato straniero può essere ammesso a sostenere una prova attitudinale, superata la quale, assume il titolo di "Avvocato integrato". Con sorpresa e rammarico, ho appreso che l'Italia ha subito una condanna da parte della Corte di Giustizia Europea per non avere ancora fissati i criteri della prova attitudinale per consentire agli avvocati stranieri l'espletamento dell'attività professionale nel nostro Paese. Nel notare che la notizia si commenta da sola, non posso che esprimere l'augurio che la lacuna sia colmata al più presto: alla luce delle direttive vigenti (tutte recepite dalle legislazioni interne dei singoli Paesi della Comunità), l'avvocato "europeo" ha raggiunto l'ambìto traguardo di poter assistere i propri clienti anche al di fuori dei confini del proprio Stato, esercitando l'attività professionale sia pure con le limitazioni sopra ricordate che - c'è da auspicare - saranno del tutto abbattute sia per l'esercizio temporaneo che per quello stabilizzato. Per vero, in entrambe le ipotesi, l'avvocato "comunitario" può esercitare con il titolo originario, sia pure avvalendosi del titolo di avvocato di concerto (per la necessaria compresenza di un avvocato locale), nel caso di esercizio provvisorio, mentre nel caso di stabilità dovrà avere una propria struttura e, dopo tre anni di esercizio, potrà iscriversi all'albo del Paese ospitante, assumendo il titolo di "avvocato integrato", affrancandosi dalla collaborazione dell'avvocato concertante e ottenendo, così, quella integrazione culturale che rappresenta la base della Comunità, che non può, e non deve, limitarsi alla sola unità monetaria.
(*) Avvocato Penalista del Foro di Santa Maria Capua Vetere
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