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PERTINENZIALITA' DELLO STUDIO
RISPETTO AL REATO
Innovativa pronuncia della Cassazione
(Sentenza del 08.10.2010 n.36201)
Breve nota
a cura del
Direttore Editoriale
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In
difformità con le richieste del P.G. (che aveva concluso per la
reiezione del ricorso) la VI sezione penale della S.C.
ha accolto la tesi di un avvocato . al quale il Tribunale del
Riesame di Cosenza aveva sequestrato lo studio, a seguito del rinvio
a giudizio per il reato di truffa in danno di una Compagnia
assicurativa.
Nell'adottare
la innovativa decisione, la Corte ha ritenuto che per
giustificare la misura cautelare de qua debba sussistere una sicura
connessione tra il tipo di reato contestato e l'immobile adibito a
studio: nel caso di specie - secondo i Giudici di legittimità, non
può ritenersi tale sussistenza, dal momento che - ai fini di una
ipotetica reitarazione del reato - l'autore potrebbe porre in essere
altri reati della stessa specie, anche in posti diversi e
avvalendosi di mezzi esterni a quelli presenti nel proprio studio.
In altri termini, secondo la S.C. , ciò che viene in rilievo nella
fattispecie in commento non sarebbe tanto la sede logistica, quanto
piuttosto il rapporto tra il cliente ed il difensore, senza il quale
non potrebbe porsi in atto il reato, nè presso lo studio nè altrove.
Il principio
sancito, dunque, è stato compenditato con il concetto di
pertinenzialità dello studio rispetto all'attività delittuosa
ivi ,e solo ivi, praticata e praticabile: si pensi, ad esempio, allo
studio dentistico, non essendo in alcun modo pensabile che una
pratica illecità di tipo odontoiatrico, possa aver luogo in
posto diverso e senza gli apprestamenti solo ivi reperibili.
ENRICO
ROMANO |