( aggiorn. genn. 2011)
La RESPONSABILITA' dei
MEDICI :
Un viaggio tra la colpa professionale e l'istinto
predatorio di alcuni pazienti.
C O N S I D E R A
Z I O N I (amare)
di
RAFFAELE CRISILEO (*)
E'
recente la notizia di diversi medici di un noto nosocomio della
nostra provincia , raggiunti da informazione di garanzia da
parte della locale Procura della Repubblica, con l'ipotesi di
reato di omicidio colposo in danno di un giovane paziente,
deceduto dopo due mesi dal ricovero.
Altra
notizia non meno sconcertante è quella apparsa su una
accreditata pubblicazione dell'Unione Europea, secondo cui nove
cittadini su dieci (dell'Unione) hanno manifestato poca fiducia
verso i sanitari, contro i quali sono sempre più frequenti le
denuncie per presumibili errori professionali.
Si
tratta, com'è evidente, di un fenomeno il cui dilagare ha spinto
i medici a creare una cellula attiva, per tutelare se stessi, il
personale paramedico e... le compagnie assicurative.
Tante, secondo noi, le cause di
questo diffondersi, quali ad es. : l’aumento delle malattie;
delle associazioni per i diritti del malato (il cd. Tribunale
per i diritti del malato); l’aumento della vita media dell’uomo;
la maggior diffusione dei mezzi di comunicazione di massa.
Va subito detto che l’ opera del
medico ha per oggetto l’esercizio di un’attività tecnicamente
qualificata attraverso la quale egli si obbliga a dare al
paziente le migliori cure necessarie, che la scienza medica
può offrire.
Chiarito ciò dobbiamo chiederci
che cosa s’intende per “responsabilità medica” . Secondo noi
con questo termine ci riferiamo a quel segmento di tutela della
salute del cittadino, in relazione ai rischi che egli corre,
quando si sottopone ad un trattamento sanitario
E, poi, la prima cosa che deve
fare il medico, qual è ? Egli deve, chiaramente e
correttamente, rendere edotto il paziente sui rischi
dell’intervento e sulle alternative praticabili e, poi, deve
diligentemente prestare la propria opera (anche quella non
inizialmente prevista, al fine di garantire al paziente un
trattamento sicuro).
Mette subito conto evidenziare
che, nell'esercizio della professione sanitaria, il medico può
incorrere in vari tipi di responsabilità (penale, civile e
disciplinare) quando viola le leggi e/o regolamenti oppure
quando viola i doveri di servizio oppure, ancora, quando non
rispetta le norme contrattuali che assume verso il paziente
(cliente).
E’ notorio che ci troviamo nel
campo della responsabilità penale (per colpa o per dolo) nel
momento in cui il medico commette un fatto previsto come
reato dal codice penale o da una legge speciale.
Quanto al dolo o alla colpa, va
chiarito che la responsabilità del medico è dolosa allorché la
violazione è volontaria, come nel caso del reato di omissione
di referto, dell’ interruzione illecita della gravidanza, del
rivelazione del segreto professionale, della falsità in atti,
del comparaggio, ecc.., mentre la responsabilità è colposa
quando avviene per negligenza, imprudenza, imperizia o per
inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.
In sintesi vi è responsabilità
per colpa medica quando un determinato evento ( morte, lesioni
ecc. ) anche se non è voluta dal sanitario, è attribuibile ad
una sua cattiva condotta e quando vi sia nesso di causalità
tra le due cose.
Ma spesso ci si chiede che cosa
s’intende per “ negligenza, per imprudenza e per imperizia “
La risposta è riassumibile così
: la negligenza equivale a trascuratezza, cioè la mancanza di
attenzione; l’imprudenza, invece, deriva da un comportamento
avventato (squilibrato) mentre l’imperizia da una scarsa
professionalità di fondo.
In definitiva, il medico che
affronta un caso di particolare complessità è responsabile solo
per “dolo” o “colpa grave”, mentre di fronte ad un intervento
semplice egli deve provare che ci sono state delle
complicazioni non possibili a prevedersi. Ciò perché la
professione medica, diversamente dalle altre, presenta dubbi e
complicazioni, inizialmente non prevedibili.
Che cosa succede quando ne deriva
un danno in sede di prestazione del servizio sanitario ? Il
paziente danneggiato può agire contro l’ ASL per responsabilità
che deriva dal contratto, anche nel caso di “ colpa lieve”
e può agire, anche, verso il medico per responsabilità
extracontrattuale, con esclusione, però, del caso di colpa
lieve.
In definitiva, pensiamo che
sia da condannare quel medico che abbia una scarsa conoscenza
della scienza medica e che non rispetti le regole della sua
professione come siano da condannare coloro che, per mero e
deplorevole istinto predatorio, instaurano giudizi infondati o
presentano denuncie penali destituite, a priori, di
fondamento, finalizzate solo ad ottenere il risarcimento danni
da enti o compagnie assicurative che tutela il personale
sanitario.
(*) Avvocato Penalista del Foro di
S.Maria Capua Vetere