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DIRETTORE RESPONSABILE: MARIO ROMANO |
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(aggiorn.
febbr.2006)
IL DECRETO LEGISLATIVO 40/2006 :UNA RIFORMA VOLTA ALLA CONCRETA ATTUAZIONE del principio di Nomofilachia della CORTE DI CASSAZIONE
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Sembrava destinato a rimanere confinato negli scaffali degli studi legali degli avvocati più anziani il testo del R.D.30 gennaio 1941 n.12 che, con riferimento all'ordinamento giudiziario, attribuiva alla Suprema Corte la funzione di "assicurare l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, l'unità del diritto oggettivo nazionale ed il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni". Queste finalità di altissimo profilo, negli ultimi tempi sembravano, per la verità, appartenere alla peculiarità delle pronunce della Corte Costituzionale, con una visione, latu sensu, allargata oltre i confini della verifica della costituzionalità delle leggi. Bene ha fatto, dunque, il Legislatore degli anni 2000 a chiarire (con il Decreto Legislativo del 2 febbraio 2006 n. 40) come i principi di diritto enunciati dalla Corte nelle sue sentenze debbano costituire precedenti che, pur senza un pieno valore vincolante, finiscono con orientare la giurisprudenza di merito, sì da scongiurare deleteri contrasti responsabili del proliferare del contenzioso. Si tratta, cioè, di principi interpretativi di indiscutibile valore che si traducono in un'auspicata concreta nomofilachia, purtroppo ufficialmente assente dal nostro Diritto positivo. In tale direzione , dunque,la riforma in commento, modificando ed allargando i confini dell'art. 360 c.p.c., ha introdotto: a) un maggior rilievo del ruolo delle Sezioni Unite della S.C. i cui principi dovranno ispirare le pronunce delle Sezioni semplici : è stato, infatti, precisato che, nell'ipotesi di difformità rispetto ad una statuizione assunta, sullo stesso argomento, dalle Sezioni Unite, la questione sia rimessa alle S.U. per ottenerne la decisione; b) la previsione dell'enunciazione del principio di diritto, da parte della Cassazione, sia in caso di accoglimento che di rigetto del ricorso, con riferimento a tutti i motivi, ossia non solamente in relazione a quelli proposti per violazione e falsa applicazione di una norma di diritto; c) la possibile estensione di sindacare l'interpretazione e l'applicazione dei Contratti collettivi di diritto comune, in analogia con le disposizioni, a suo tempo, introdotte dalla c.d. Riforma del Pubblico Impiego (D.Lgt. 30.03.2001 n.165); d) una estensione dei casi di ricorso nell'interesse della legge, da parte del Pubblico Ministero, di cui all'art. 363 c.p.c., anche nelle ipotesi di provvedimenti non ricorribili dalla parte privata e ciò, proprio, allo scopo di rendere possibile l'enunciazione di principi ed orientamenti giurisprudenziali di valore nomofilattico. Naturalmente, a fronte di un maggior carico di lavoro prevedibilmente riversato sulla Corte, per effetto della riforma, è stato opportunamente modificato anche il previgente regime di impugnativa delle pronunce rese dai Giudici di Pace ai sensi del II comma dell'art. 113 c.p.c., prevedendo l'appellabilità, anzichè il ricorso per Cassazione, sul presupposto che la revisione di una sentenza "secondo equità" proprio perchè non fondata su rigida applicazione di norme di diritto, meglio va devoluta ai Giudici di merito , piuttosto che ai Giudici di Legittimità. Quest'ultimo principio ispiratore, per vero, seppur astrattamente condivisibile, andrà esaminato in sede di attuazione pratica, dal momento che la filosofia che aveva ispirato la previsione della ricorribilità, per saltum, in Cassazione, per i giudizi di valore modesto (nei limiti di € 1.032,00) consisteva in un preciso intento deflattivo delle questioni bagattellari, talchè potrebbe verificarsi un compluvio di ricorsi in appello, con appesantimento del carico di lavoro delle Corti di questo grado, così come accaduto per i giudizi relativi ai contratti di massa (v.: ricorsi contro le Compagnie assicurative,per gli aumenti delle polizze in violazione del principio sancito dall'Antitrust). Ma, tant'è : siamo ,ancora una volta, di fronte all'irrisolto dilemma della botte piena e...!
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