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(aggiorn. agosto 2011 )
LA
SEPARAZIONE
CONSENSUALE
di
MATTEO SANTINI (*)
La scelta della
separazione consensuale è senza dubbio la via più celere e meno
traumatica per porre fine al proprio rapporto matrimoniale.
Essa si basa
sostanzialmente nell'accordo dei coniugi che viene manifestato in forma
espressa davanti al Tribunale.
Il tempo medio per ottenere una separazione consensuale (cioè il tempo
intercorrente tra il deposito del ricorso e l'omologazione del
Tribunale) è di circa 3 - 6 mesi, a fronte di un periodo molto più lungo
per addivenire ad una separazione di tipo giudiziale.
Inoltre nel caso di
separazione giudiziale i tempi possono essere ulteriormente allungati da
un'eventuale appello o ricorso in cassazione.
Trascorsi tre anni dal
giorno in cui le parti di presentano dinnanzi al Presidente del
Tribunale per l‘udienza è possibile avviare le procedure per ottenere il
divorzio.
Anche in questo caso
la scelta del divorzio congiunto, abbrevia notevolmente i tempi ed il
costo della procedura.
Nel ricorso per separazione consensuale, dovranno essere indicate le
condizioni alle quali i coniugi intendono separarsi, con particolare
riferimento all’assegnazione della casa coniugale, all’affidamento dei
figli, al mantenimento e modalità di frequentazione degli stessi, alla
somma periodica da corrispondere eventualmente al coniuge più debole
La scelta della
procedura consensuale esclude ovviamente ogni indagine e riferimento ad
eventuali comportamenti dell’uno e dell’altro coniuge determinanti il
fallimento dell’unione coniugale. La scelta del modello consensuale è
infatti tesa anche ad escludere ogni esame di merito sulle cause della
rottura del rapporto. Pertanto, non avrebbe alcun senso inserire nel
ricorso una serie di premesse volte ad un ricostruzione della vita
matrimoniale e delle sue vicende, se ciò è finalizzato alla
colpevolizzazione e alla stigmatizzazione del comportamento di un
coniuge. Del resto, la richiesta di separazione non è subordinata alla
sussistenza di particolari motivi. E‘ sufficiente addurre in modo
generico la sopraggiunta intollerabilità della convivenza, senza neppure
dover indicarne le motivazioni sottese.
Alcuni Tribunali
consentono che la procedura venga avviata senza il patrocinio di un
avvocato. Nella maggior parte dei casi ciascun coniuge ricorre ad un
proprio legale di fiducia per essere assistito nella fase delle
trattative e nella redazione del ricorso per separazione consensuale. In
questo caso i legali dei coniugi lavoreranno a stretto contatto proprio
al fine di appianare le eventuali divergenze sugli accordi di
separazione, attivandosi se del caso, per moderare e ridimensionare la
confluttualità tra i coniugi. E‘ anche possibile che i coniugi siano già
daccordo su tutti i punti delle separazione e che si rivolgano ad un
unico avvocato che avrà il compito di redigere il ricorso per
separazione assumendo una posizione equidistante tra le parti e
premurandosi di non favorire l’uno o l’altro coniuge. E‘ doveroso
sottolineare che in caso di fallimento delle trattative, l’avvocato
congiuntamente nominato dai coniugi dovrà rinunziare al mandato
professione non potendo più assistere nessuno dei due coniugi.
L’inosservanza di tale prescrizione costituisce un illecito disciplinare
di notevole rilevanza.
La procedura di
separazione consensuale (e anche quella di divorzio congiunto), si
instaura con la presentazione di un ricorso al Tribunale. Ai sensi
dell’aritcolo 706 1° comma c.p.c.,
“la domanda di separazione personale si propone al tribunale del luogo
dell’ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza, del luogo
in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio, con ricorso che
deve contenere l’esposizione dei fatti sui quali la domanda è fondata”.
Appena depositato il ricorso,
viene predisposto e costituito il fascicolo d'ufficio ed il presidente
del tribunale fissa con decreto l'udienza alla quale i coniugi devono
comparire personalmente (nei grandi Tribunale di solito circa
tre/quattro mesi dopo la presentazione del ricorso).
Nel corso di tale
udienza dovrà essere esperito il tentativo di conciliazione dei coniugi,
la cui riuscita è un evento estremamente raro. Nella suddetta ipotesi
verrebbe redatto verbale di conciliazione in cui sarebbe annotata tale
volontà.
L'ipotesi più frequente invece
è quella in cui, le parti rinnovano la loro volontà di separarsi alle
condizioni di cui al ricorso.
Il Tribunale effettua un
controllo di conformità tra quanto richiesto nel ricorso e la normativa
vigente in materia, ponendo particolare attenzione e cura all'aspetto
dell'affidamento e del mantenimento della prole.
Si tratta della c.d.
omologazione, ovvero il controllo sulla conformità
e compatibilità degli accordi di separazione alla legge; è un
procedimento che si instaura d'ufficio e segna la fase ultima della
separazione consensuale, conferendo piena efficacia agli accordi di
separazione
Accade di frequente che i
coniugi a dispetto delle disposizioni contenute nella legge 54/2006
sull’affidamento condiviso, inseriscano nel ricorso la previsione
dell’affidamento monogenitoriale. Ritengo che in tal caso pur
nell’accordo dei coniugi, il Tribunale debba rifiutare l‘omologa della
separazione e ciò in virtù del principio espresso dalla suddetta legge
la quale stabIlisce come criterio primario di scelta quello
dell’affidamento bigenitoriale, a meno che non ricorrano gravi motivi
relativi soprattutto alla non idoneità di uno dei due genitori. La
scelta del modello di affidamento monogenitoriale deve restare
necessariamente come l’extrema ratio giustificata da situazioni che
renderebbero oltremodo pregiudizievole per i figli minori un affidamento
condiviso. Le disposizioni di cui alla legge 54/2006 vertendo su diritti
indisponibili a tutela dei minori sono da considerarsi come inderogabili
pur in presenza di diverso accordo tra i coniugi.
Ove
i coniugi decidano di riconciliarsi la domanda di separazione personale
già proposta è da intendersi come abbandonata. La riconciliazione
implica il completo ripristino della convivenza mediante la ripresa dei
rapporti che caratterizzano il vincolo matrimoniale i quali, come
stabilito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 11523/1990 devono
apparire come oggettivamente idonei a dimostrare una seria e comune
volontà di conservare il rapporto.
A
differenza della separazione consensuale, quella giudiziale implica
l'instaurarsi di una lite giudiziale.
Peculiarità della separazione giudiziale, è la possibilità dell'addebito
della separazione ad uno dei coniugi.
E'
infatti possibile che uno dei coniugi chieda espressamente al Tribunale
di dichiarare l'altro coniuge come unico responsabile del fallimento
coniugale. L'art. 151 del codice civile stabilisce che" il Giudice
dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale
dei coniugi sia addebitabile la separazione in considerazione del suo
comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio."
Diversi sono i comportamenti ed i fatti che possono portare all'addebito
di una separazione. Prescindendo dalle scontate ipotesi di violenza o
commissione di reati da parte di un coniuge nei confronti dell'altro
(che in taluni casi rendono ammissibile anche il divorzio immediato), vi
sono altri comportamenti che pur non trovando espresso riferimento in
supporti normativi, vengono valutati dai Tribunali per l'addebito della
separazione; tra questi ricordiamo le vessazioni psicologiche, il
rifiuto nell'esercitare l'atto sessuale, l'estrema gelosia,
l'atteggiamento del coniuge più facoltoso che fa mancare all'altro i
mezzi di sostentamento, ecc.
Anche per ciò che concerne il divorzio è prevista la possibilità per i
coniugi di instaurare una procedura di tipo congiunto, risparmiando
notevolmente in termini di tempo e di denaro.
Il
ricorso per divorzio congiunto viene presentato dai coniugi quando sono
passati tre anni dalla avvenuta separazioneIl ricorso deve indicare le
condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici tra i coniugi.
Il
Tribunale valuterà la rispondenza delle condizioni pattuite
congiuntamente dalle parti all'interesse dei figli.
Qualora il contenuto del ricorso non sia ritenuto conforme alla legge o
all'interesse della prole il Tribunale, previa emissione degli idonei
provvedimenti urgenti, nominerà un giudice istruttore, il quale,
attraverso un giudizio ordinario, dovrà accertare la conformità delle
clausole pattuite alla Legge.
I procedimenti in materia di
diritto di famiglia sono oggi soggetti al pagamento del contributo
unificato nella misura di euro 37,00 (se trattasi di separazione
consensuale) e di euro 85,00 - se trattasi di separazione giudiziale.
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(*)
Avvocato del Foro di Roma
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