DIRETTORE RESPONSABILE: MARIO ROMANO

 
    

 

   

LAVORO  & FUTURO

Gli orizzonti nuovi del "Telelavoro"

 

 

  

    di    ENRICO ROMANO 

 

 

   

 
 

 

 
     

 

 Quando nel  1973  Jack Nilles   coniò il termine “telelavoro” certamente non poteva immaginare di  attribuire un “nomen juris” ad  una profonda  rivoluzione che sta scardinando la concezione tayloristica della contestualità della prestazione del lavoro:   le  tradizionali dimensioni di spazio e tempo risultano modificate in ragione dell’adozione di strumenti di lavoro informatici o telematici ;  la prestazione  può essere   assicurata ovunque il “telelavoratore” si trovi e, soprattutto,  in qualsiasi momento della giornata .

Quale modello di esplicazione  delle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa,  il  lavoro remoto” è , nel settore privato,  ancora in fase  di  canonizzazione ed elaborazione  normativa.    Le maggiori difficoltà “sistematiche” sono, infatti, costituite  dall’  inquadramento   del telelavoro  nell’area della “subordinazione” ovvero nell’ambito della “parasubordinazione”,  ferme restando   le più  recenti elaborazioni dottrinarie   relative alla   categoria generale  denominata “lavoro coordinato”pur  filtrate attraverso  tentativi di tipizzazione  legati allo schema – per molti versi collaudato – del lavoro a domicilio.

È in  questa prospettiva che  si inseriscono diverse proposte di legge,  (ad esempio p.d.l. n. 2049 Smuraglia; p.d.l. n.2470 Sciacca-Nappi; p.d.l.n.2305; p.d.l. n. 3189; p.d.l. n.3489) confluite in un testo unificato  presentato al Senato nel gennaio  del 1999 .

In  quest’ultimo  vengono dettate    alcune regole di fondo  circa la  disciplina applicabile , ossia  :   1) forma del contratto, 2) suo contenuto essenziale,  3) criteri per l’entità del compenso  ( con applicabilità di trattamenti economici non inferiori a quanto previsto dai Ccnl di categoria), 4) poteri di controllo (inapplicabilità dell’art.4 Stat.Lav.), 5)  diritto  di assemblea telematica , 6)  modalità del recesso, 7) durata minima . Alla contrattazione collettiva, è, poi,  demandata ogni determinazione circa le cause di legittima sospensione del rapporto.

Oggetto di particolare  attenzione da parte del legislatore è, inoltre,  il problema del diritto del  telelavoratore  all’informazione ed alla socialità.  Allo scopo di scongiurare il paventato  pericolo di isolamento , è  stata , infatti,   prevista sia la possibilità per il lavoratore di collegarsi telematicamente con l’azienda in modo interattivo (ed anche per  motivi diversi  da quelli strettamente connessi alla prestazione) sia   il diritto alla  bacheca elettronica”, scaturito da  una  lettura certamente più moderna dell’art.25 Stat.Lav.

Con riferimento alla  tutela della maternitàè  dato, tuttavia,   rilevare la presenza di ostacoli che  attualmente si frappongono   ad una  piú rigorosa applicazione  della normativa vigente in una sistema che     garantisca un adeguato trattamento per le lavoratrici madri, sia autonome che subordinate, con gli opportuni necessari adattamenti, in considerazione della   peculiarità del rapporto di telelavoro.   Maggior attenzione adrebbe,inoltre,  riservata alle  possibili  ripercussioni del “lavoro remotizzato” sui diritti del lavoratore relativi - ad esempio - alla riservatezza ed inviolabilità del domicilio, nonché all’applicabilità e/o compatibilità con la normativa di cui all’art.2087 c.c. e D.Lgs 626/94,  con l’intera normativa di cui alla L.300/70 , con  il regime di tutela reale previsto dalla L.604/66, con l’art.36 Cost.  e con il principio di parità di trattamento .  Di qui l’ipotesi dell’introduzione di  un  Telestatutodei lavoratori, anche alla luce delle previsioni di cui è cenno nell’intesa per il lavoro del ‘96.
      E’, dunque, opportuno  individuare in maniera più  precisa   alcune indispensabili forme di tutela, che ,  senza pregiudicare le ragioni di flessibilità produttiva (spesso alla base dei lavori atipici generalmente considerati),  tentino di  evitare ogni forma di flessibilità  non  regolata ed ogni tendenza alla “precarizzazione” del  rapporto di lavoro.  In questo senso, non possono  trascurarsi  i contributi forniti dalle elaborazioni  dottrinaria e giurisprudenziale , nonché  le  esperienze  provenienti da quelle realtà produttive  che stanno attuando   “sul campo”  forme di  telelavoro. 

E’ il caso dei concreti esperimenti di telelavoro ,infatti ,  affrontati  in Italia,  dalla  Telecom Italia (con passaggio a  part-time di 200 lavoratori) , da DBK SpA e da IBM Semea , anche se  – in qualche  caso – si è trattato di “scelte” frutto di ristrutturazioni aziendali .  Altre volte , invece, le  forme (rectius:tipologie) di telelavoro sono utilizzate dalle imprese in aggiunta al tradizionale contratto di lavoro  subordinato a tempo pieno e indeterminato, ovvero in alternativa ad altre tipologie di contratti atipici , quali  - ad esempio - il lavoro a domicilio .

Tale circostanza implica un  fenomeno di delocalizzazione delle attività produttive , ovvero  outsourcing.  Si è, così,  osservato come  le imprese sovente sviluppino una sofisticata e razionale organizzazione in cui, ad un ridotto nucleo centrale di rapporti di lavoro stabili ed a  tempo pieno (riservati a lavoratori collocati in posizioni strategiche e numericamente inferiori al passato: downsizing) fa riscontro  una corolla di contratti, spesso atipici, per mezzo dei quali, attraverso la “precarizzazione” dei rapporti, le imprese stesse  tentano di  assicurarsi dei margini di flessibilità che consentano di adattarsi, con la massima rapidità, alle variazioni imposte dal mercato.

Da questo punto di vista,  è il caso di evidenziare che  il telelavoro , caratterizzandosi    per  la particolare modalità  con cui  la prestazione lavorativa può essere svolta, non si sottrae ad una valutazione  sulla sua idoneità ad assicurare effettivamente  una maggiore flessibilità del mercato del lavoro; un’adeguata soluzione  occupazionale in grado di soddisfare una domanda articolata e differenziata proveniente da molteplici  aree della società (giovani, donne, disoccupati di lunga durata, ecc.). Tale  problematica non implica, tuttavia,  necessariamente  un fenomeno di destrutturazione del mercato del lavoro.

Vale sottolineare il  lodevole  sforzo operato    nell’ambito della P.A.  , dove si registra l’introduzione delle prime regole sistematiche del telelavoro. 

 In particolare una   definizione di  telelavoro è contenuta nell’art.2 del Regolamento recante la disciplina del Telelavoro nelle Pubbliche Amministrazioni (a norma dell’art.4 comma 3 L 16.6.98 n.191 – Bassanini ter –ndr) emanato con D.P.R. 8.3.99 n.70 : “ prestazione eseguita dal dipendente in qualsiasi luogo ritenuto idoneo  , collocato al di fuori della sede di lavoro, dove la prestazione sia tecnicamente  possibile, con il prevalente supporto di tecnologie dell’informazione e della comunicazione che consentano il collegamento con l’Amministrazione  cui la prestazione inerisce”.

Particolarmente significativo è il nesso tra informatizzazione e telelavoro , pur se il “working out ” implica  - ai sensi dell’art.1 comma IV del Ccnl del comparto Regioni e A.L. del 14.9.2000 -  che il dipendente , almeno un giorno alla settimana  debba  recarsi presso la sede  per svolgere l’attività lavorativa.

Resta , comunque,  per la   P.A.  l’onere di una completa formazione ad hoc  dei dipendenti pubblici (meno riluttanti di quanto si possa immaginare rispetto a questa “novità”, almeno secondo una recente  indagine del Consiglio dei Ministri), oltre che dei costi di allestimento delle postazioni di telelavoro, assicurativi ecc.

Si tratta di “ sacrifici” che varrà  affrontare (magari finanziando i progetti di telelavoro  con i  fondi  di cui all’art.61 comma I lettera d D.Lgs n.29 /1993)  se non si vuole perdere l’opportunità di avvelersi  di    uno strumento  grazie al quale si potrà avviare un processo di ristrutturazione  e razionalizzazione della P.A. teso alla creazione di un’amministrazione moderna nella quale l’applicazione delle tecnologie informatiche, ed un impiego flessibile delle risorse umane,  potrà  consentire la realizzazione di un modello  organizzativo dinamico .

Merita perciò , di esere segnalata l’attività  dell’Autorità  per l’informatica nella Pubblica Amministrazione che ha varato  un progetto di rete unitaria  allo scopo di mettere in comunicazione tutti gli uffici pubblici (direttiva P.C.M. -“Progetto R.U.P.A”) e , di recente (con deliberazione  31.5.2001 in G.U. 151 del 2.7.2001) ha predisposto delle  Regole tecniche per il telelavoro” (per la predisposizione di progetti di telelavoro) nonché l’accordo programmatico  in materia di telelavoro  avviato dal Dipartimento Funzione Pubblica al quale  hanno aderito già numerose amministrazioni (AIPA, Ministero dei Trasporti, Ministero della Sanità, Università di Siena, Università di Verona, INPS , Amministrazione Provinciale di Bologna, ITEA, SIT, ecc.). Si tratta, con ogni evidenza,  di saper  cogliere, sin da oggi , le  ricadute positive (per il dipendente, per l’azienda, per la P.A. , per la collettività in generale) connesse all’utilizzo del telelavoro ; effetti positivi   derivanti soprattutto dalla riduzione degli spostamenti dei lavoratori sul territorio (meno traffico veicolare!), incremento della produttività,  il tutto verso una “globalizzazione”  del mercato del lavoro :  a spostarsi non sarà più il lavoratore bensì – molto rapidamente   - i “files” .

Appare,  dunque,   evidente il vantaggio che potrà essere tratto apprestando tutte le  condizioni che possano  consentire – ove l’oggetto della prestazione lo consenta -  lo svolgimento  dell’attività  lavorativa  attraverso il  telelavoro , sia che si tratti di datori di lavoro privati  sia che si tratti della Pubblica Amministrazione  . Ciò non solo laddove le mansioni richiedano intrinsecamente di essere  svolte fuori dalla sede di lavoro, ma anche in tutti i casi in cui l’informatica è utilizzata  non come semplice strumento tecnologico ma come vero e proprio supporto, capace di migliorare la qualità della prestazione stessa, inserendola in un sistema più ampio.

Corroborato in questo processo  dal notevole  sviluppo della infomation tecnology -   propulsore della new economy -   il telelavoro  potrà diventare una delle modalità usuali di svolgimento della prestazione, non necessariamente contrapposta alle tradizionali tipologie.