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DIRETTORE RESPONSABILE: MARIO ROMANO |
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Sito Internet : www.giustiziaoggi.it - e-mail:avvromanomario@libero.it Tel. e Fax: 0823. 844686 |
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(aggiornamento al
20.07.2002)
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“L'economia
della conoscenza si fonda sull'innovazione e sul capitale umano
e
L’iter per l’approvazione
della direttiva - da
parte dell’Assemblea Plenaria ,nel mese di ottobre p.v.-
prevede un ulteriore
vaglio da parte
della Commissione Affari Sociali e Occupazione nonché dalla
Commissione per il Mercato Interno
del P.E. .
Prima di esaminare alcuni aspetti salienti della proposta
che si snoda in 14 articoli,vale evidenziarne una peculiarità
per fornire , altresì, una
più chiara visione dello scenario europeo
in cui essa
si inserisce. Sul presupposto
che solo
una “occupazione
temporanea di qualità” consente di rispondere
alle esigenze di flessibilità e di adattamento dell’economia
odierna, il progetto di direttiva
individua nel lavoro
temporaneo “un
elemento chiave in grado di potenziare la capacità
d’adattamento del mercato del lavoro, delle imprese e
dei lavoratori” , dato
questo , che ha ricevuto
una recente conferma:
la Temporary a
Agency Work in the European Union
ha , infatti, condotto
un’attenta ed ampia analisi (Dublin,
2002) dalla quale è emerso che - sebbene
l’apporto del lavoro temporaneo all'occupazione complessiva
rimane ancora
limitato in Europa - esso
è stato connotato da un
tasso di crescita annuale di circa il
10% tra il 1991 e il 1998: 2,1 milioni di persone
espresse in posti di lavoro a tempo pieno, ovvero l'1,4%
dell'occupazione totale in Europa nel 1998 . Tornando
alla proposta di direttiva relativa alle condizioni di questa
particolare tipologia di lavoratori
, cui sopra si è fatto cenno, vale ricordare che essa si inserisce in un ampio
contesto caratterizzato dall’esigenza
- sempre più avvertita dall’UE
– di avvalersi di tutti gli strumenti a propria
disposizione per incentivare
la creazione di posti di lavoro, diversificare le
forme d’occupazione e conciliare flessibilità e
sicurezza. In questa prospettiva , com’è noto, sono state adottate la Decisione del Consiglio del 19 gennaio 2001 e la Raccomandazione del Consiglio, del 15 giugno 2001, riguardanti gli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e della Comunità, tutte accomunate dalla necessità di tener conto dei suggerimenti (“strategie”) provenienti dal Consiglio europeo svoltosi a Lisbona nel marzo del 2000 con cui si ribadisce la necessità di non perdere di vista l’inscindibile binomio occupazione e qualità del lavoro . Il lavoro temporaneo , infatti, potrà svolgere pienamente la sua funzione di motore per la creazione di nuovi posti di lavoro solo se presenta attrattive sufficienti per i lavoratori e i disoccupati, ovvero se offre un’occupazione di qualità che compensi il suo carattere temporaneo . Il
confronto tra le condizioni di lavoro del lavoratore temporaneo
e quelle del lavoratore che nell'impresa utilizzatrice esegue
compiti simili, porta concludere che gli elementi che
determinano la differenza , più che allo statuto del rapporto
di lavoro , sono strettamente connessi al settore di
attività o alla
natura delle mansioni svolte, oltre che alla retribuzione (qualità intrinseca),
mediamente inferiore rispetto
alla retribuzione percepita
da lavoratori non temporanei (cfr. studio condotto dalla
Fondazione Europea e
comunicazione della
Commissione "Politiche
sociali e del mercato del lavoro: una strategia d’investimento
nella qualità”
COM 2001, 313 def.). Il
Consiglio europeo ha, del resto , ribadito la necessità di pari
opportunità per i disabili, la parità di genere,
un’organizzazione del lavoro efficace e flessibile che
consenta di conciliare meglio la vita lavorativa con la vita
privata, l’apprendimento lungo tutto l'arco della vita, la
salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, la partecipazione dei
lavoratori e la diversificazione nella vita lavorativa
(paragrafo.26). Nell’ambito
dello scenario che si è cercato di descrivere, la Commissione
Giuridica del P.E., ha pertanto , ritenuto di proporre
un testo di direttiva che , anche alla luce
recenti negoziati tra le parti sociali (da giugno 2000 a
maggio 2001), ricostruisce alcuni punti concordati in sede di negoziati, formulando disposizioni volte a
superare le
residue discordanze (ad esempio il concetto di lavoratore
comparabile) e
ponendo in primo piano una
questione fondamentale:
il lavoro temporaneo può condurre a rapporti
di lavoro più stabili e più lunghi (infondendo
sicurezza nei lavoratori)o
li mantiene in un rapporto che, precario per definizione
e per natura, è suscettibile di generare un'insicurezza
permanente ? La
proposta in argomento sembra , per vero , fornire una concreta
risposta alle
aspettative delle parti sociali del settore delle imprese di
fornitura di lavoro temporaneo - ovvero Euro-CIETT,
l'organizzazione dei datori di lavoro, e Uni-Europa,
l'organizzazione dei lavoratori dipendenti - così come sono
state espresse nella dichiarazione comune dell’08.10.2001
e, completando la legislazione degli Stati membri
(nonché la legislazione comunitaria esistente - le
direttive del Consiglio
91/383/CEE, 97/81/CE e 1999/70/CE - che hanno già definito il
principio di non discriminazione, nell'ambito delle relazioni di
lavoro atipiche, tra i lavoratori temporanei e i lavoratori
comparabili dell'impresa utilizzatrice ) in conformità con
l'articolo 137 del trattato, stabilisce
un quadro comunitario comune e flessibile al fine di
migliorare la qualità del lavoro dei lavoratori temporanei e
promuovere questo settore. Venendo
all’esame degli articoli da 1 a 3 della proposta,
essi definiscono
il campo d'applicazione della proposta stessa. In
particolare, il concetto di "rapporto di lavoro
temporaneo", così
com’è definito
nella direttiva del 25 giugno 1991 (che completa le misure volte
a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute
durante il lavoro dei lavoratori aventi un rapporto di lavoro a
durata determinata o un rapporto di lavoro interinale -
Direttiva
91/383/CEE - GU L 206 del 29.7.1991) è ampiamente ripreso
dall’art.1, prevedendosi , altresì,
l’applicabilità della direttiva sia
alle imprese private che pubbliche (II comma). Le finalità
della direttiva, espressamente
sancite dall’art.2 rispondono all’esigenza di
migliorare la qualità del lavoro temporaneo
garantendo il rispetto del principio di non discriminazione nei
confronti dei lavoratori temporanei , nonchè stabilire un
quadro adeguato d’utilizzo del lavoro temporaneo per
contribuire al buon funzionamento del mercato del lavoro e
dell'occupazione. L'art.
4 prevede
che gli Stati membri procedano all'esame periodico delle
restrizioni e dei divieti imposti al lavoro temporaneo applicati
a talune categorie di lavoratori o ad alcuni settori d'attività. Si
prevede, inoltre, che
gli Stati membri possono affidare alle parti sociali (a livello
appropriato) la
“stipula” di convenzioni collettive che deroghino al
principio già sopra
ricordato , a condizione che si garantisca ai lavoratori
temporanei un adeguato livello di tutela. E’
significativo che, laddove non sia
previsto un “lavoratore comparabile”, lo stesso art.5
indichi, quale parametro
di riferimento, la convenzione collettiva applicabile all'impresa
utilizzatrice, ovvero, qualora tale convenzione non esista, il
raffronto si effettua riferendosi alla convenzione collettiva
applicabile all’impresa di lavoro temporaneo; in assenza di una
convenzione collettiva applicabile, le condizioni di base di
lavoro e d'occupazione del lavoratore temporaneo rientrano
nell'ambito di competenza della legislazione e delle pratiche Una
serie di dettagliate disposizioni
volte a migliorare la qualità del lavoro temporaneo, sono
contenute nell’art.
6 . Per consentire al lavoratore temporaneo di accedere
ad un’occupazione permanente, è previsto un obbligo di
informazione circa la presenza di
posti vacanti , e non frapporre alcun ostacolo qualora
l'impresa utilizzatrice gli offra un contratto a tempo
indeterminato al termine della prestazione temporanea (paragrafi
1 e 2) . Fermo restando che sul lavoratore temporaneo non deve
gravare alcun onere finanziario (paragrafo 3), gli
Deve essere consentito di accedere ai servizi sociali
dell'impresa utilizzatrice (paragrafo 4), adottando ogni misura
possibile per migliorare la sua formazione sia nell'impresa di
fornitura sia nell'impresa utilizzatrice (paragrafo 5). Alla
rappresentanza dei lavoratori temporanei è dedicato
l’art. 7
che statuisce
che essi siano presi in considerazione per il calcolo della
soglia sopra la quale si possono costituire le istanze
rappresentanti dei lavoratori
previste dalle normative nazionali e comunitarie in un'impresa
di fornitura di lavoro temporaneo, mentre è lasciata agli Stati
la facoltà di decidere se ciò può essere esteso al calcolo
della soglia nell'impresa utilizzatrice stessa. L’art.
8 prevede , poi, che i dipendenti dell'impresa utilizzatrice
siano informati del Merita di essere, inoltre, evidenziato l’ampio margine di discrezionalità che la direttiva attribuisce agli Stati membri, che potranno , pertanto, applicare o introdurre disposizioni legislative, regolamentari o amministrative più favorevoli ai lavoratori, ovvero agevolare o consentire convenzioni collettive o accordi conclusi tra le parti sociali più favorevoli ai lavoratori; pur se il Legislatore comunitario ribadisce che - in nessun caso - l'attuazione della direttiva può costituire una ragione sufficiente per giustificare una riduzione del livello generale di protezione dei lavoratori rientranti nel suo campo d'applicazione: l’ attuazione non deve pregiudicare il diritto degli Stati membri e/o delle parti sociali di tenere conto di eventuali cambiamenti della situazione ed emettere disposizioni legislative, regolamentari o contrattuali diverse da quelle che esistono al momento dell'adozione della presente direttiva, a patto che i requisiti minimi previsti dalla presente direttiva siano rispettati. Per
quanto riguarda, infine, l’apparato
sanzionatorio l’art.8 sancisce il principio in base al quale
le sanzioni previste devono essere
efficaci, proporzionali e dissuasive, rimettendo
agli Stati
membri il regime delle sanzioni applicabili alle violazioni
delle disposizioni nazionali emesse in applicazione della
direttiva . Come
si vede, dunque, la proposta di direttiva ,
che si è cercato si qui
di analizzare,costituisce
un valido tentativo
di “gettare le basi di una nuova espansione del settore,
contribuendo a sfruttare pienamente
il suo potenziale d'occupazione e a migliorare il
funzionamento del mercato del lavoro” (così testualmente
leggesi nella relazione
di presentazione). E’ evidente che l’impatto della proposta di direttiva in termini di ricaduta occupazionale deve “pagare il dazio” del principio di non discriminazione tra lavoratori temporanei e lavoratori comparabili che , pur migliorando considerevolmente l’accettabilità sociale di questo tipo di lavoro (nonché una maggiore integrazione dei lavoratori temporanei all’interno delle imprese utilizzatrici), con ogni probabilità, potrebbe provocare – in qualche caso- un aumento dei costi salariali per le agenzie e/o le imprese utilizzatrici. Tali aumenti, tuttavia, saranno pur sempre mitigati dai potenziali incrementi di produttività e dalla forte flessibilità offerta dalla direttiva.
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M.R. |
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