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DIRETTORE RESPONSABILE: MARIO ROMANO |
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Sito Internet : www.giustiziaoggi.it - e-mail:avvromanomario@libero.it Tel. e Fax: 0823. 844686 |
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( aggiorn. sett. 2011 ) LETTERE A GIUSTIZIAOGGI PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO IN COMUNIONE e RIPARTIZIONE DELLE SPESE di MANUTENZIONE
CI SCRIVE UN LETTORE
Ci siamo riuniti in assemblea
ma non è servito a niente. di quest'ultimo, uno
dei proprietari del piano terra non sprovvista laterrazza e di conseguenza noi dell'ultimo piano sopportiamo temperature troppo basse ed infiltrazioni d'acqua ( con tanto di
bacinelle dentro casa). RISPONDE IL DIRETTORE Gentile Sig.Marini, La fattispecie, trattandosi di comunione (e non di condominio in senso stretto), si iscrive tra le ipotesi disciplinate dagli artt.1104 e segg. del codice civile. Ben vero, per tutti i comproprietari di un edificio in comunione, in forza degli artt.1104 e 1118 c.c., sussiste l'obbligo di concorrere - in proporzione con la propria quota di proprietà (nel caso in questione:nella misura di 1/4) - alle spese per la manutenzione e conservazione delle cose comuni, tra cui rientra (ai sensi dell'art.1117 c.c.) , il terrazzo di copertura dell'edificio. Poichè nella Sua lettera, riferisce di un'assemblea, ma non precisa se detta riunione sia stata convocata con lettera raccomandata con avviso di ritorno a tutti i comproprietari e se sia stato scritto un verbale, con la adesione dei tre comproprietari (meno il dissenziente) e con l'indicazione della spesa complessiva prevista per i lavori, è necessario - se non sia stato già fatto - procedere ad una assemblea (con indicazione di una prima e di una seconda convocazione ) e alla stesura di un verbale con relativa deliberazione della maggioranza, che diviene vincolante ed obbligatoria anche per il dissenziente, ai sensi dell'art.1105 c.c. Preciso che, non essendovi un amministratore, qualunque comproprietario può prendere l'iniziativa della convocazione dell'assemblea (con lettera in cui dovrà essere indicato come ordine del giorno:"rifacimento terrazzo - coibentazione - spesa - ripartizione"). La deliberazione che sarà adottata dovrà essere eseguita da tutti i comproprietari e, in caso di rifiuto di un condomino, da uno qualunque dei comproprietari (o anche da tutti i tre consenzienti congiuntamente) potrà farsi ricorso al Giudice di Pace della città dove è sito l'immobile, per ottenere la condanna del resistente al pagamento della sua quota, con addebito delle spese di giudizio. Chiarisco che sarà opportuno incaricare un avvocato di fiducia, il quale, in base alla recente normativa, dovrà effettuare la preventiva "procedura di conciliazione" dinanzi ad un "organismo di mediazione". Cordiali saluti. Il Direttore Avv. Mario Romano
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