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A seguito della questione
sollevata dal Giudice di Pace di Torino, che giustamente
eccepì la non manifesta incostituzionalità del criterio
della rigidità (o dell'automatismo) dell'applicazione dei
parametri ministeriali alle lesioni cd. micro-permanenti (
con una permanente tra lo 01 ed il 9%), la Giurisprudenza
-di merito e di legittimità - si è più volte soffermata sul
tema della cd. personalizzazione del risarcimento,
analizzando le varie componenti del danno.
Vale ricordare, in proposito, che - com'è noto - (con sua
ordinanza del 28 aprile 2011 n. 157), la Corte
Costituzionale, in relazione alla questione della
legittimità costituzionale dell’articolo 139 del Codice
delle assicurazioni, sollevata dal Giudice di pace di Torino
con ordinanza del 30 novembre 2010, in relazione alla parte
in cui, prevedendo tale norma un risarcimento del danno
biologico basato su rigidi parametri fissati da tabelle
ministeriali, non consentirebbe di giungere a un’adeguata
personalizzazione del danno, in violazione degli articoli 2,
3, 24 e 76 della Costituzione - ha preferito non
entrare nel merito della questione, dichiarandola:
«manifestamente inammissibile», invocando un asserito
difetto di rilevanza della questione, per non avere il GdP
rimettente fornito elementi ( come l'età del danneggiato, il
danno subito, il decreto ministeriale applicabile ecc.)
necessari per consentire: «un’adeguata valutazione
dell’effettiva rilevanza della questione» proposta.
Or bene, dopo l’intervento delle sezioni Unite in tema di
danno non patrimoniale (cfr. Cass. S.U.,11 novembre 2008 n.
26972/3/4/5), sono emersi notevoli problemi per gli
operatori del diritto, circa i limiti e il contenuto di tale
voce risarcitoria : di estremo interesse, infatti, la
“scomparsa” o meno di voci di danno un tempo liquidate in
via autonoma, come il «danno morale», la sua cosiddetta
“personalizzazione”, la legittimità di vincoli legislativi
predeterminati a tale “personalizzazione” , nello specifico
settore della responsabilità civile derivante dalla
circolazione dei veicoli.
Non è un caso che, per effetto di siffatte pronunce,
l'Osservatorio per la giustizia civile del Tribunale di
Milano ha modificato profondamente il proprio impianto
tabellare che, come è noto, è il più seguito in Italia.
E', dunque, innegabile che il danno non patrimoniale deve
intendersi come figura risarcitoria unitaria comprensiva di
una serie di diversi pregiudizi denominati in vario modo per
“esigenze descrittive” (danno morale, danno biologico, danno
da lesione del rapporto parentale, danno sessuale, danno
alla vita di relazione, danno estetico, danno esistenziale e
danno alla capacità lavorativa generica: si veda da ultimo
Cassazione, 18 novembre 2010 n. 23259), ma mai implicanti il
riconoscimento di «distinte categorie di danno» (fonti di
possibili duplicazioni), ma è altrettanto vero che -
nel procedere alla liquidazione - il magistrato dovrà tener
conto di tutte le componenti da cui è costituita tale voce
di danno, componenti che, per l’appunto, non sono state
“eliminate” dalle pronunce della S.C., tra cui quella n.3677
del 16.02.09 e n.19517 del 14.09.10 che, anzi hanno ribadito
come «il danno non patrimoniale da lesione della salute
costituisce una categoria ampia e omnicomprensiva, nella cui
liquidazione il giudice deve tener conto di tutti i
pregiudizi concretamente patiti dal danneggiato, ma senza
duplicare il risarcimento attraverso l’attribuzione di nomi
diversi a pregiudizi identici, sì che il danno biologico, il
danno morale, quello alla vita di relazione e quello
cosiddetto esistenziale devono essere valutati unitariamente
nella voce del danno non patrimoniale».
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Secondo la Giurisprudenza della Suprema
Corte, dunque, il danno morale conserva una sua: «logica autonomia
in relazione alla diversità del bene protetto, che pure attiene a un
diritto inviolabile della persona ovvero all’integrità morale, quale
massima espressione della dignità umana, desumibile dall’art. 2
della Costituzione in relazione all’art. 1 della Carta di Nizza
contenuta nel Trattato di Lisbona, ratificato dall’Italia con legge
2 agosto 2008 n. 130, tenendo conto, nella quantificazione, delle
condizioni soggettive della persona umana e della concreta gravità
del fatto, senza che possa quantificarsi il valore dell’integrità
morale come una quota minore proporzionale al danno alla salute,
dovendo comunque escludersi la adozione di meccanismi semplificativi
di liquidazione di tipo automatico» -» (Così:Cass. 10 marzo
2010 n. 5770). Da tali principi
, così autorevolmente ribaditi, deriva che l’errata applicazione dei
valori tabellari commessa talvolta in sede di merito, consiste nel
procedere alla liquidazione automatica dei danni non patrimoniali
limitandosi ad applicare il mero valore tabellare, senza effettuare
la necessaria operazione di cosiddetta personalizzazione del danno
non patrimoniale (derivante sia da micro che da macropermanenti): la
cosa è tanto più sorprendente quanto più si riflette su quanto
chiarito dalla S.C. (anchr a Sez. Unite), laddove ha ribadito che
"il Giudice di merito, qualora si avvalga delle tabelle, deve
procedere alla personalizzazione della liquidazione del danno
biologico, la quale non è mai preclusa dalla liquidazione sulla base
del valore tabellare differenziato di punto, valutando nella loro
effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal
soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua
interezza, evitando però duplicazioni di risarcimento (così S.U., e
pluribus: 27 aprile 2010 n. 10061 e 29 luglio 2010 n. 17964).
È stato tra l’altro aggiunto che, laddove si faccia ricorso al
criterio tabellare: «è possibile avere una quantificazione del danno
morale in misura pari ad una frazione di quanto dovuto dal
danneggiante a titolo di danno biologico, purché il risultato, in
tal modo raggiunto, venga poi “personalizzato”, tenendo conto della
peculiarità del caso concreto e della reale entità del danno, con la
conseguenza che non può giungersi a liquidazioni puramente
simboliche o irrisorie» (Cass.15 luglio 2009 n. 16448;nonchè: Cass.
4 gennaio 2010 n. 4 e 12 aprile 2010 n. 6131).
Nel tema specifico delle cosiddette «micropermanenti derivanti dalla
circolazione dei veicoli (1-9% di postumi permanenti a titolo di
danno biologico), inoltre, è stato affermato che «il diritto al
risarcimento dei danni non patrimoniali deriva da una precisa norma
del codice civile (articolo 2059 del Cc) che la legge n. 57 del 2001
non ha certo abrogato. L’articolo 5 della legge n. 57 del 2001 si è
limitato a dettare i criteri di liquidazione del danno biologico -
cioè di quell’aspetto del danno non patrimoniale che afferisce
all’integrità fisica - senza per questo escludere che, nella
complessiva valutazione equitativa circa l’entità della somma
spettante in risarcimento, il giudice debba tenere conto anche delle
sofferenze morali subite dal danneggiato. (in tal senso: Cass. S.U.,
sent. n. 26972 e 26973/2008 e ordinanza 17 settembre 2010 n. 19816). |
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