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 ( aggiorn. giugno 2011 )

 

 

  La Corte di Cassazione , in tema di danno biologico (Sentenza n. 10864 del 18 maggio 2011)
 

 

    

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   NOTA REDAZIONALE

 



A seguito della questione sollevata dal Giudice di Pace di Torino, che giustamente eccepì la non manifesta incostituzionalità del criterio della rigidità (o dell'automatismo) dell'applicazione dei parametri ministeriali alle lesioni cd. micro-permanenti ( con una permanente tra lo 01 ed il 9%), la Giurisprudenza -di merito e di legittimità - si è più volte soffermata sul tema della cd. personalizzazione del risarcimento, analizzando le varie componenti del danno.

Vale ricordare, in proposito, che - com'è noto - (con sua  ordinanza del 28 aprile 2011 n. 157), la Corte Costituzionale, in relazione alla questione della legittimità costituzionale dell’articolo 139 del Codice delle assicurazioni, sollevata dal Giudice di pace di Torino con ordinanza del 30 novembre 2010, in relazione alla parte in cui, prevedendo tale norma un risarcimento del danno biologico basato su rigidi parametri fissati da tabelle ministeriali, non consentirebbe di giungere a un’adeguata personalizzazione del danno, in violazione degli articoli 2, 3, 24 e 76 della Costituzione - ha  preferito non entrare nel merito della questione, dichiarandola: «manifestamente inammissibile», invocando un asserito difetto di rilevanza della questione, per non avere il GdP rimettente fornito elementi ( come l'età del danneggiato, il danno subito, il decreto ministeriale applicabile ecc.) necessari per consentire: «un’adeguata valutazione dell’effettiva rilevanza della questione» proposta.

Or bene, dopo l’intervento delle sezioni Unite in tema di danno non patrimoniale (cfr. Cass. S.U.,11 novembre 2008 n. 26972/3/4/5),  sono emersi notevoli problemi per gli operatori del diritto, circa i limiti e il contenuto di tale voce risarcitoria : di estremo interesse, infatti, la “scomparsa” o meno di voci di danno un tempo liquidate in via autonoma, come il «danno morale», la sua cosiddetta “personalizzazione”, la legittimità di vincoli legislativi predeterminati a tale “personalizzazione” , nello specifico settore della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli.

Non è un caso che, per effetto di siffatte pronunce, l'Osservatorio per la giustizia civile del Tribunale di Milano ha modificato profondamente il proprio impianto tabellare che, come è noto, è il più seguito in Italia.

E', dunque, innegabile che il danno non patrimoniale deve intendersi come figura risarcitoria unitaria comprensiva di una serie di diversi pregiudizi denominati in vario modo per “esigenze descrittive” (danno morale, danno biologico, danno da lesione del rapporto parentale, danno sessuale, danno alla vita di relazione, danno estetico, danno esistenziale e danno alla capacità lavorativa generica: si veda da ultimo Cassazione, 18 novembre 2010 n. 23259), ma mai implicanti il riconoscimento di «distinte categorie di danno» (fonti di possibili duplicazioni), ma è altrettanto vero che -  nel procedere alla liquidazione - il magistrato dovrà tener conto di tutte le componenti da cui è costituita tale voce di danno, componenti che, per l’appunto, non sono state “eliminate” dalle pronunce della S.C., tra cui quella n.3677 del 16.02.09 e n.19517 del 14.09.10 che, anzi hanno ribadito come «il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia e omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tener conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dal danneggiato, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l’attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici, sì che il danno biologico, il danno morale, quello alla vita di relazione e quello cosiddetto esistenziale devono essere valutati unitariamente nella voce del danno non patrimoniale».

 

 


 

   

 

 

Secondo la Giurisprudenza della Suprema Corte, dunque, il danno morale conserva una sua: «logica autonomia in relazione alla diversità del bene protetto, che pure attiene a un diritto inviolabile della persona ovvero all’integrità morale, quale massima espressione della dignità umana, desumibile dall’art. 2 della Costituzione in relazione all’art. 1 della Carta di Nizza contenuta nel Trattato di Lisbona, ratificato dall’Italia con legge 2 agosto 2008 n. 130, tenendo conto, nella quantificazione, delle condizioni soggettive della persona umana e della concreta gravità del fatto, senza che possa quantificarsi il valore dell’integrità morale come una quota minore proporzionale al danno alla salute, dovendo comunque escludersi la adozione di meccanismi semplificativi di liquidazione di tipo automatico»  -» (Così:Cass. 10 marzo 2010 n. 5770).

Da tali principi , così autorevolmente ribaditi, deriva che l’errata applicazione dei valori tabellari commessa talvolta in sede di merito, consiste nel procedere alla liquidazione automatica dei danni non patrimoniali limitandosi ad applicare il mero valore tabellare, senza effettuare la necessaria operazione di cosiddetta personalizzazione del danno non patrimoniale (derivante sia da micro che da macropermanenti): la cosa è tanto più sorprendente quanto più si riflette su quanto chiarito dalla S.C. (anchr a Sez. Unite), laddove ha ribadito che "il Giudice di merito, qualora si avvalga delle  tabelle, deve procedere alla personalizzazione della liquidazione del danno biologico, la quale non è mai preclusa dalla liquidazione sulla base del valore tabellare differenziato di punto, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza, evitando però duplicazioni di risarcimento (così S.U., e pluribus: 27 aprile 2010 n. 10061 e 29 luglio 2010 n. 17964).

È stato tra l’altro aggiunto che, laddove si faccia ricorso al criterio tabellare: «è possibile avere una quantificazione del danno morale in misura pari ad una frazione di quanto dovuto dal danneggiante a titolo di danno biologico, purché il risultato, in tal modo raggiunto, venga poi “personalizzato”, tenendo conto della peculiarità del caso concreto e della reale entità del danno, con la conseguenza che non può giungersi a liquidazioni puramente simboliche o irrisorie» (Cass.15 luglio 2009 n. 16448;nonchè: Cass. 4 gennaio 2010 n. 4 e  12 aprile 2010 n. 6131).

 Nel tema specifico delle cosiddette «micropermanenti derivanti dalla circolazione dei veicoli (1-9% di postumi permanenti a titolo di danno biologico), inoltre, è stato affermato che «il diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali deriva da una precisa norma del codice civile (articolo 2059 del Cc) che la legge n. 57 del 2001 non ha certo abrogato. L’articolo 5 della legge n. 57 del 2001 si è limitato a dettare i criteri di liquidazione del danno biologico - cioè di quell’aspetto del danno non patrimoniale che afferisce all’integrità fisica - senza per questo escludere che, nella complessiva valutazione equitativa circa l’entità della somma spettante in risarcimento, il giudice debba tenere conto anche delle sofferenze morali subite dal danneggiato. (in tal senso: Cass. S.U., sent. n. 26972 e 26973/2008 e ordinanza 17 settembre 2010 n. 19816).

 
     
     
 

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