Dunque,la disciplina dei
criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro
degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori,
messo a punto dal ministero della giustizia in attuazione
del dlgs n. 28/2010 - per usare un'espressione cara ad
un vecio del ciclismo nazionale - "l'è tutta da rifare", dal
momento che la sezione consultiva
per gli atti normativi (n. 3640/2010) ha rinviato
l'espressione del parere richiesto da via Arenula «in attesa
degli incombenti istruttori disposti», rilevando una lunga
serie di problematicità e carenze contenute nello schema di
regolamento e precisamente:
a) in riferimento al contesto in cui si inseriscono la
normativa legislativa e quella regolamentare di attuazione,
che trovano il loro più diretto precedente nel dlgs n.
5/2003 (art. 38) e nei dm di attuazione n. 222 (per il
registro) e n. 223 (per le indennità) del 23 luglio 2004,
«pur essendo la nuova e la vecchia disciplina per la massima
parte coincidenti, lo schema di regolamento trasmesso,si
discosta in più punti dai regolamenti precedenti. Su tutto
ciò tace la relazione trasmessa dall'amministrazione», che
non si fa carico dei rapporti fra le due discipline, delle
esperienze maturate in precedenza e dei motivi che hanno
indotto a introdurre «modifiche non marginali»;
b) il ministero - secondo il
C.d.S. - non fornisce indicazioni e chiarimenti per quel che
riguarda la coerenza tra la normativa primaria e quella
secondaria.
A tali carenze, per vero, si aggiunge la mancata
effettuazione della verifica di impatto sia della
regolazione precedente sia dell'analisi di impatto della
nuova, «imposte entrambe dalla legge e dai conseguenti
regolamenti di attuazione.
Quanto agli enti e organismi
deputati a gestire il procedimento di mediazione: «il
regolamento», si legge nel parere, «nelle definizioni
identifica gli enti come organismi al pari delle loro
articolazioni senza ulteriori specificazioni.
Contraddittoriamente, poi, nella disciplina delle
iscrizioni, il termine organismo è riferito, a quanto
sembra, a quest'ultima fattispecie. Nel prosieguo dello
schema, infine, si parla solo di organismi costituiti da
enti». Il regolamento precedente, invece, prevedeva
l'iscrizione degli organismi e non degli enti e secondo il
Consiglio di stato è necessario un coordinamento delle
disposizioni in questione.
Va specificato, poi, se si tratti di soggetti pre-esistenti
o costituiti ad hoc, se gli organismi sono articolazioni
interne di enti oppure se siano gli organismi stessi a
essere entificati, definendo, nell'uno o nell'altro caso, il
rapporto con l'ente stesso dal punto di vista strutturale e
finanziario o i requisiti strutturali e finanziari minimi.
Come si vede, si trata di
rilievi idi notevole spessore anche - e sopratutto -
per quanto atiene ai criteri da seguire per i formatori
della mediazione. Per il Cds, il Ministero dovrà chiarire il
perché siano state escluse strutture di formazione che
facciano capo a persone fisiche o a figure soggettive di
personalità giuridica. È opportuno approfondire, inoltre, la
compatibilità della funzione di mediatore con quella di
pubblico dipendente. E, infine, i requisiti professionali
dei formatori, secondo palazzo Spada, «appaiono talmente
specializzati da creare una sorta di riserva per un numero
molto ristretto di soggetti. Cogliendo l'occasione degli
approfondimenti richiesti», conclude il Consiglio di stato,
«si dovrà procedere anche a una accurata rilettura del
testo per adeguarlo alla nota circolare 2 maggio 2001 della
Presidenza del Consiglio dei Ministri (si pensi fra l'altro
all'abuso del verbo servile «dovere»)».
Fin qui i rilievi di Palazzo Spada,
al quale dovranno fare seguito le determinazioni del
Ministero di Via Arenula e c'è da sperare in un tempestivo
intervento (cognita causa) degli organi di rappresentanza
iswtituzionale e politica (C.N.F. e O.U.A.) della
Avvocatura, onde scongiurare i guasti che questa
ennesima riforma , anzicchè costituire uno strumento di
accelerazione delle procedure, si riveli un ennesimo
appesantimento per gli utenti della giustizia civile e dei
difensori: se è vero , infatti, che il lodo che sarà emesso
dal cd. Mediatore esigerà l'omologazione da parte del
Tribunale (ai fini della sua esecutività), è facile
prevedere l'intasamento che, in sede di omologa, interesserà
i Tribunali della Penisola, solo provvisoriamente sgombrati
dal compluvio di giudizi... !