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(aggiorn. ott. 2010)

Le MARTELLATE Del C.d.S.

FERMANO IL MEDIATORE GIUDIZIARIO !

di

             Walter Lorenzini

Il C.d.S.  "boccia" il Mediatore giudiziario!

Con il provvedimento  adottato nella riunione del  16 agosto u.s., il Consiglio di Stato ha, di fatto, rimandato al ...mittente lo schema di decreto su mediazione e formatori , per  carenze di coordinamento tra nuove e vecchie normative.

 Dunque,la disciplina dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori, messo a punto dal ministero della giustizia in attuazione del dlgs n. 28/2010  - per usare un'espressione cara ad un vecio del ciclismo nazionale - "l'è tutta da rifare", dal
momento che la sezione consultiva per gli atti normativi (n. 3640/2010)  ha rinviato l'espressione del parere richiesto da via Arenula «in attesa degli incombenti istruttori disposti», rilevando una lunga serie di problematicità e carenze contenute nello schema di regolamento e precisamente:
a) in riferimento al contesto in cui si inseriscono la normativa legislativa e quella regolamentare di attuazione, che trovano il loro più diretto precedente nel dlgs n. 5/2003 (art. 38) e nei dm di attuazione n. 222 (per il registro) e n. 223 (per le indennità) del 23 luglio 2004, «pur essendo la nuova e la vecchia disciplina per la massima parte coincidenti, lo schema di regolamento trasmesso,si discosta in più punti dai regolamenti precedenti. Su tutto ciò tace la relazione trasmessa dall'amministrazione», che non si fa carico dei rapporti fra le due discipline, delle esperienze maturate in precedenza e dei motivi che hanno indotto a introdurre «modifiche non marginali»;
b)  il ministero - secondo il C.d.S. - non fornisce indicazioni e chiarimenti per quel che riguarda la coerenza tra la normativa primaria e quella secondaria.
A tali carenze, per vero, si aggiunge la mancata effettuazione della verifica di impatto sia della regolazione precedente sia dell'analisi di impatto della nuova, «imposte entrambe dalla legge e dai conseguenti regolamenti di attuazione.
 Quanto agli enti e organismi deputati a gestire il procedimento di mediazione: «il regolamento», si legge nel parere, «nelle definizioni identifica gli enti come organismi al pari delle loro articolazioni senza ulteriori specificazioni. Contraddittoriamente, poi, nella disciplina delle iscrizioni, il termine organismo è riferito, a quanto sembra, a quest'ultima fattispecie. Nel prosieguo dello schema, infine, si parla solo di organismi costituiti da enti». Il regolamento precedente, invece, prevedeva l'iscrizione degli organismi e non degli enti e secondo il Consiglio di stato è necessario un coordinamento delle disposizioni in questione.
Va specificato, poi, se si tratti di soggetti pre-esistenti o costituiti ad hoc, se gli organismi sono articolazioni interne di enti oppure se siano gli organismi stessi a essere entificati, definendo, nell'uno o nell'altro caso, il rapporto con l'ente stesso dal punto di vista strutturale e finanziario o i requisiti strutturali e finanziari minimi.
 Come si vede, si trata di rilievi idi notevole spessore anche -  e sopratutto - per quanto atiene ai criteri da seguire per i formatori della mediazione. Per il Cds, il Ministero dovrà chiarire il perché siano state escluse strutture di formazione che facciano capo a persone fisiche o a figure soggettive di personalità giuridica. È opportuno approfondire, inoltre, la compatibilità della funzione di mediatore con quella di pubblico dipendente. E, infine, i requisiti professionali dei formatori, secondo palazzo Spada, «appaiono talmente specializzati da creare una sorta di riserva per un numero molto ristretto di soggetti. Cogliendo l'occasione degli approfondimenti richiesti», conclude il Consiglio di stato, «si dovrà procedere  anche a una accurata rilettura del testo per adeguarlo alla nota circolare 2 maggio 2001 della Presidenza del Consiglio dei Ministri (si pensi fra l'altro all'abuso del verbo servile «dovere»)».
Fin qui i rilievi di Palazzo Spada,  al quale dovranno  fare seguito le determinazioni del Ministero di Via Arenula e c'è da sperare in un tempestivo intervento (cognita causa) degli organi di rappresentanza iswtituzionale e politica (C.N.F. e O.U.A.) della Avvocatura, onde scongiurare  i guasti che questa ennesima riforma , anzicchè costituire uno strumento di accelerazione delle procedure, si riveli un ennesimo appesantimento per gli utenti della giustizia civile e dei difensori: se è vero , infatti, che il lodo che sarà emesso dal cd. Mediatore esigerà l'omologazione da parte del Tribunale (ai fini della sua esecutività), è facile prevedere l'intasamento che, in sede di omologa, interesserà i Tribunali della Penisola, solo provvisoriamente sgombrati dal compluvio di giudizi... !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     
 

       

                         

                      

                                                                           

 
   
   
 

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