| |

Immagine tratta dalla
copertina del libro "Racconti di un Giudice"di G.Pellegrino - Edizioni Cedam -
(*)
OSSERVATORIO
MEMORIE DIFENSIVE SPEDITE PER POSTA / La Cassazione a Sezioni Unite
mette fine a una vecchia querelle !
Breve noterella del Direttore
alla
Sentenza del 4.3.2009 n.5160
(Cass.SS.UU.)
Può apparire
incredibile, ma è proprio vero:
sono
occorsi circa dieci anni per dirimere un quesito di natura processuale
relativo alla possibile validità ed efficacia del deposito di una
memoria difensiva con il mezzo della spedizione postale.
Con riferimento a fatti del 1999,dopo l'opinione negativa espressa da un
Giudice di Pace di Bella, confermata dal Tribunale di Potenza, in grado
di appello, la Corte , chiamata a decidere a Sezioni Unite, ha
finalmente stabilito -con la pronuncia che pubblichiamo di seguito (1) -
che la costituzione
in giudizio effettuata mediante inoltro della memoria alla
Cancelleria a mezzo
plico postale è da intendersi valida ed efficace, a far tempo
non già dalla data di
spedizione e neppure da quella dell'arrivo,
bensì da quella della materiale
apposizione del timbro di deposito, da parte del Cancelliere.
Nel
pervenire a tale importante decisione, la S.C. è partita dalla
considerazione che gli atti difensivi ( memorie, fascicoli ecc.)
non devono necessariamente essere depositati dal difensore
costituito, ma sono - nella pratica invalsa ed ammessa presso tutti gli
uffici giudiziari - depositati da collaboratori di studio, privi di
qualifica professionale e di delega ad hoc: di qui la piena validità del
deposito eseguito attraverso la persona dell'addetto alla
ricezione degli atti pervenuti a mezzo posta.
Sul
punto, tuttavia, si rendono leciti due sommessi rilievi e cioè:a)
che l'orientamento de quo è già contenuto nella disposizione di
legge inerente il deposito degli atti di opposizione a cartelle e
sanzioni presso il Giudice di Pace e presso la stessa Corte di
Cassazione (art.134 disp.att.c.p.c.);
b)
che per gli atti diretti alla
Cassazione a mezzo posta, "il deposito e le varie integrazioni
si hanno per avvenute a tutti gli effetti alla data di spedizione dei
plichi con la posta raccomandata"(così testualmente comma 4
art.cit.).
Or
bene, rebus sic stantibus, non è dato comprendere la ragione per cui,
nel caso di memoria depositata con il mezzo postale dinanzi a Corti di
merito, non debba valere l'analogo criterio, ma debbasi lasciare la
validità temporale dell'atto all'arbitrio di un impiegato (addetto
all'ufficio ricezione posta, o protocollo) ed alla solerzia di un
cancelliere, magari oberato di adempimenti, che potrebbe vidimare l'atto
(pur tempestivamente spedito) con un ritardo rispetto ai termini di
validità di cui all'art.166 c.p.c., con le conseguenze relative negative
per il convenuto (decadenza da riconvenzionale ecc.).
Sia, infine, consentito un ultimo rilievo, per vero diretto non alla
Corte, ma al nostro solerte Legislatore:
possibile che, mentre si varano
riforme che tengono conto dei mutati strumenti di comunicazione (v.:
notifiche a mezzo fax, utilizzo di posta elettronica ecc.), non si sia
trovato il modo di adeguare la materia (nella specie: la questione del
deposito di atti e documenti processuali) ai tempi ed alle
esigenze del nuovo millennio?
Non sono anche
questi argomenti degni di essere presi in considerazione per rendere
certi e ragionevoli i tempi della Giustizia ?
...Al simpatico
Collega Alfano: l'ardua risposta !
_____
(*) Il
disegno, per una precisa scelta editoriale di questa rivista, è presente
in tutti gli articoli che si occupano dei mali e dei tempi (lunghi)
della nostra Giustizia, in cui le ragnatele, per vero, affliggono i
fascicoli processuali piuttosto che le toghe!
Enrico Romano
- Direttore Editoriale
* * *
IL FATTO
-
Il Giudice di pace di
Bella, accogliendo la
domanda proposta da A.
C. M., condannava il
Ministero dell'interno a
pagare alla attrice la
somma di Euro 1083,45
oltre interessi legali,
a titolo di rimborso
spese per l'attività
dalla stessa espletata
in qualità di messo
comunale di notifica di
certificati elettorali
in occasione delle
elezioni per il
Parlamento europeo del
13.6.1999. Preliminarmente il
giudice di pace riteneva
non rituale, in quanto
effettuata a mezzo
posta, la costituzione
in giudizio del
Ministero convenuto, che
dichiarava contumace. Il Ministero della
difesa proponeva
appello. Il Tribunale di Potenza
dichiarava
l'inammissibilità
dell'appello in
considerazione del fatto
che la sentenza
impugnata doveva
ritenersi resa secondo
equità, in relazione al
valore della domanda non
superiore a Euro
1.100,00, e quindi non
appellabile. A questa conclusione
perveniva dopo avere
rilevato che doveva
ritenersi irrituale e
giuridicamente
inesistente la
costituzione in giudizio
del Ministero della
difesa, dato che, come
era documentato in atti,
la comparsa di
costituzione era stata
trasmessa alla
cancelleria a mezzo
posta, senza che potesse
attribuirsi rilievo
all'apposizione da parte
del cancelliere
dell'attestazione
"depositato" invece che
dell'attestazione, più
fedelmente descrittiva
della realtà,
"'pervenuto in
cancelleria". Una
diversa interpretazione
sarebbe in radicale
contrasto con l'art. 319
c.p.c. (che utilizza il
termine "deposito" e non
quello di "consegna") e
con un più generale
principio di sistema
relativo al deposito
degli atti processuali,
e una diversa
conclusione non è
giustificata dalle
sentenze della Corte
costituzionale 520 del
2002 e 98 del 2004, che
hanno introdotto
nell'ordinamento la
possibilità di una
costituzione in giudizio
a mezzo posta con
riferimento al giudizio
tributario e a quello di
opposizione a sanzioni
amministrative in
ragione delle specifiche
peculiarità di tali
giudizi. La previsione
da parte del codice di
una specifica forma ai
fini della costituzione
in giudizio rende
inapplicabile il
principio di libertà di
forma e la circostanza
che la forma nella
specie adottata
fuoriusciva del tutto
dallo schema
procedimentale di legge
rendeva inapplicabili i
limiti alla
dichiarabilità della
nullità posti dagli
artt. 156 e 157 c.p.c. Ne conseguiva che la
domanda riconvenzionale
contenuta nella comparsa
di costituzione doveva
essere considerata
tamquam non esset e
ininfluente ai fini del
valore della
controversia. Quanto all'appello
incidentale, il
Tribunale rilevava che
la parte in effetti non
chiedeva alcuna riforma
della sentenza di primo
grado, di cui anzi
chiedeva la conferma.
Peraltro la richiesta
declaratoria di
contumacia del
Ministero, contenuta
nell'appello
incidentale, era
contenuta nella sentenza
di primo grado. Il Ministero
dell'interno propone
ricorso per cassazione
affidato a quattro
motivi. L'intimata non si è
costituta.
LA SENTENZA
-
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il Ministero premette
che con la comparsa di
costituzione in
giudizio, inviata a
mezzo posta a causa
dell'elevato numero dei
procedimenti
incardinati, esso aveva
tra l'altro proposto
domanda riconvenzionale
diretta a conseguire un
accertamento con
efficacia di giudicato
in merito alla non
spettanza del diritto al
rimborso spese per le
notificazioni dei
certificati elettorali
effettuate dalla attrice
su richiesta del
Ministero dell'interno
durante l'intero
rapporto di lavoro alle
dipendenze del Comune (e
aggiunge che il giudice
di pace avrebbe
dichiarato
l'inammissibilità della
domanda riconvenzionale
per difetto di
connessione con quella
principale). 2. Il primo motivo
denuncia erronea
declaratoria di
inesistenza della
costituzione in giudizio
del Ministero in primo
grado e della
riconvenzionale in tale
sede proposta, con
violazione dell'art. 24
Cost., degli artt. 156,
157, 161, secondo comma,
e 319 c.p.c., censurando
la statuizione del
Tribunale sulla
contumacia del Ministero
nel primo grado di
giudizio. Si sostiene che contro
la lettura dell'art. 319
c.p.c. offerta dal
giudice di appello
militano argomentazioni
letterali e
sistematiche. Dal
principio di libertà
delle forme deriva che
tutte le forme degli
atti del processo sono
previste non per la
realizzazione di un fine
proprio ed autonomo, ma
allo scopo del
raggiungimento di un
certo risultato, con la
conseguenza che
l'eventuale inosservanza
della prescrizione
formale è irrilevante se
l'atto viziato raggiunge
ugualmente lo scopo cui
era destinato. L'art.
319 c.p.c prevede il
deposito degli atti in
cancelleria ma non ne
specifica il quomodo. In
particolare non è
richiesto il contatto
interpersonale tra
depositante e
cancelliere. D'altra
parte il ricorso al
mezzo postale non
pregiudica le esigenze
di controllo e semmai
risponde ad esigenze di
maggiore certezza, tanto
da essere utilizzato per
le notificazioni.
Inoltre l'esigenza di
rispetto dell'art. 24
Cost. ha indotto la
Corte costituzionale ad
ammettere la
costituzione in giudizio
a mezzo posta, peraltro
prevista anche nel
giudizio di cassazione,
mentre il giudice a quo
l'ha qualificata
addirittura come
inesistente. La Corte
costituzionale ha
valorizzato una serie di
elementi oggettivi (come
la circostanza che lo
strumento postale è
largamente usato dalla
parte pubblica, specie
per le comunicazioni e
notificazioni), i quali
travalicano i confini
del processo tributario
e si collegano con le
esigenze di celerità,
semplificazione e
certezza dell'attività
amministrativa (art. 1
l. n. 241/1990). Né deve trascurarsi che
è tipica del processo
telematico
l'impersonalità
dell'atto di deposito e
che a norma dell'art. 4
della legge n. 422/1999
di ratifica ed
esecuzione della
convenzione relativa
alla notifica degli atti
negli stati membri
dell'Unione europea la
"trasmissione degli atti
può essere effettuata
con qualsiasi mezzo".
Del resto, poiché il
deposito degli atti è
privo di qualsiasi
contenuto volitivo, in
mancanza di specifiche
esigenze dovrebbe essere
irrilevante il soggetto
che materialmente
proceda alla consegna,
come ritenuto dalla
Corte costituzionale, e
non può negarsi che,
come osservato dalla
giurisprudenza, nei
processi davanti ai
giudici di pace vige la
massima libertà di forme
per la costituzione in
giudizio (diversamente
che nel rito del
lavoro). Deve poi darsi rilievo
all'intervenuto
raggiungimento dello
scopo, avendo il
cancelliere ricevuto il
fascicolo e avendo
valutato regolare il suo
contenuto e il suo
deposito. 3. Il secondo motivo
deduce erronea
dichiarazione di
inammissibilità
dell'appello con
violazione degli artt.
10, 36, 40, sesto comma,
113, secondo comma, e
339, terzo comma, c.p.c. Si sostiene che la
proposizione di una
domanda riconvenzionale,
connessa con quella
principale, di valore
indeterminato, oltre a
determinare
l'incompetenza per
valore del giudice di
pace, avrebbe comunque
comportato una decisione
secondo diritto, con la
conseguente
ammissibilità
dell'appello,
sussistente, come
riconosciuto dalla
giurisprudenza, anche
nel caso in cui il
giudice di pace abbia
ritenuto inammissibile
la domanda
riconvenzionale (si
osserva inoltre che il
Ministero non poteva
prospettarsi un diverso
regime
dell'impugnazione,
poiché la sua contumacia
sarebbe stata statuita
solo in appello). 4. Il terzo motivo
denuncia difetto di
giurisdizione del
giudice ordinario,
trattandosi di
controversia in materia
di pubblico impiego
relativa a questioni
attinenti al periodo
anteriore il 10 luglio
1998. 5. Il quarto motivo
denuncia in rubrica
omessa pronuncia sul
difetto di
legittimazione del
Ministero dell'interno,
in conseguenza
dell'erronea
dichiarazione di
contumacia del medesimo,
ma il motivo nella sua
concreta illustrazione e
nel conclusivo quesito
di diritto denuncia
direttamente il difetto
di legittimazione del
Ministero, sotto il
profilo che l'invocato
art. 4 della legge n.
165/1982 riguarda i soli
messi notificatori
speciali autorizzati
dagli uffici dipendenti
dal Ministero delle
finanze per la notifica
di atti della medesima
amministrazione, mentre
la notifica dei
certificati elettorali,
che sono atti propri dei
comuni, è espletata da
messi comunali
nell'ambito del rapporto
di lavoro subordinato
con tali enti locali ed
è retribuibile dai
medesimi salvo diritto
al rimborso nei
confronti dello Stato. 6. I primi due motivi
sono connessi, in quanto
la contestazione della
statuizione sulla
inesistenza della
costituzione in giudizio
in primo grado del
Ministero ora ricorrente
è strumentale
all'annullamento della
dichiarazione di
inammissibilità
dell'appello. 7. Circa gli effetti di
una costituzione in
giudizio effettuata
mediante l'invio in
cancelleria dell'atto
difensivo a mezzo del
servizio postale sono di
recente intervenute due
diverse pronunce di
questa Corte che,
seppure relative a
fattispecie che
presentavano alcune
differenze, risultano
ispirate a criteri
ermeneutici in
contrasto. Precisamente, la
sentenza Cass., sez. lav.,
n. 21447/2007 ha
ritenuto che nelle
controversie di lavoro
la spedizione dell'atto
introduttivo del
giudizio a mezzo del
servizio postale, pur se
l'atto perviene nella
cancelleria del giudice
nei termini di legge
(nella specie veniva
proposta opposizione a
decreto ingiuntivo
avente ad oggetto
contributi dovuti
all'Inps), integra una
modalità non prevista in
via generale ed è
carente del requisito
formale, indispensabile
anche ai fini del
raggiungimento dello
scopo, del deposito in
cancelleria ex art. 415
c.p.c. e che quindi ne
consegue una nullità
insanabile e rilevabile
d'ufficio, ancorché il
cancelliere abbia
erroneamente proceduto
all'iscrizione della
causa a ruolo. Sembra intanto potersi
affermare che per tale
ultimo profilo (non
rilevanza del
raggiungimento dello
scopo) la decisione non
era vincolata dal fatto
che la Corte
costituzionale con la
ordinanza n. 24 del 2007
aveva dichiarato la
manifesta infondatezza
della questione di
costituzionalità degli
artt. 415 e 645 c.p.c.
sollevata, con
riferimento agli artt. 3
e 24 Cost., nel corso
del medesimo giudizio di
cassazione (cfr. Cass.
ord. n. 22811/2004, con
cui si era rilevato che
il ricorso alla
spedizione postale è
ammesso nel caso in cui
il credito contributivo
sia fatto valere
dall'istituto
previdenziale con
ordinanza ingiunzione),
e, in particolare, aveva
rilevato che non poteva
invocarsi il precedente
costituito dalla
sentenza della medesima
Corte costituzionale n.
98 del 2004, poiché,
mentre il procedimento
di opposizione
all'ordinanza
ingiunzione si
caratterizza per una
semplicità di forme del
tutto particolare,
intesa a rendere il più
possibile agevole
l'accesso alla tutela
giurisdizionale nella
specifica materia, il
rito del lavoro non
rientrava in un medesimo
quadro di semplificata
struttura processuale. L'ordinanza Cass., sez.
III, n. 12342/2008
(pronunciata nell'ambito
di un procedimento in
camera di consiglio ex
art. 375 c.p.c. a
seguito di relazione ex
art. 380 bis), avente ad
oggetto un ricorso
proposto dal Ministero
dell'interno contro
sentenza del Tribunale
di Potenza emessa in una
controversia analoga
alla presente, in cui
similmente il giudice di
appello aveva ritenuto
inesistente la
costituzione in giudizio
del Ministero in primo
grado, concorda con la
richiamata sentenza
della sezione lavoro nel
ritenere che l'attività
di deposito di atti in
cancelleria implichi che
chi l'effettua si rechi
in cancelleria e
presenti gli atti al
cancelliere, e che
quindi sussista una
violazione della regola
formale nel
comportamento del
cancelliere che apponga
il visto di deposito ad
un atto pervenuto a
mezzo posta, anche
perché il plico postale
di norma non viene
ricevuto dal cancelliere
stesso, ma perviene
all'apposito ufficio
preposto alla ricezione
della posta, che poi lo
rimette al cancelliere.
Esclude però che si sia
in presenza di una
difformità dallo schema
formale tale da far
ritenere l'atto
inesistente e del tutto
improduttivo di effetti
giuridici, se alla fine
del procedimento, pur
difforme dallo schema di
legge, il plico perviene
al cancelliere, che ben
può compiere tutte le
attività necessarie ai
fini del controllo della
ritualità della
documentazione. Al
riguardo si osserva
anche che il deposito in
cancelleria può essere
effettuato anche da
parte di un nuncius del
procuratore della parte,
e che lo strumento del
deposito a mezzo posta
non è sconosciuto al
processo civile.
Approfondendo la
qualificazione della
fattispecie, la
ordinanza in esame
osserva che la
deviazione dallo schema
legale nella fattispecie
è valutabile come una
mera irregolarità, in
quanto non è prevista
dalla legge una nullità
in correlazione a tale
tipo di vizio e
l'attestazione da parte
del cancelliere del
ricevimento degli atti e
il loro inserimento nel
fascicolo processuale
integrano il
raggiungimento dello
scopo della presa di
contatto tra la parte e
l'ufficio giudiziario. 8. Questo collegio
ritiene condivisibile
l'analisi compiuta
dall'ordinanza appena
richiamata. In
particolare la
circostanza che
l'attività materiale di
deposito degli atti in
cancelleria, che è priva
di un requisito volitivo
autonomo, non debba
essere compiuta
necessariamente dal
difensore o dalla parte
che sta in giudizio
personalmente, ma possa
essere realizzata anche
da persona da loro
incaricata (c.d. nuncius)
(cfr. Cass. 7449/2001 e
26737/2006), e che
l'ordinamento
processuale preveda
casi, sia pure speciali,
di deposito degli atti
in cancelleria mediante
invio degli stessi a
mezzo posta (art. 134
disp. att. c.p.c.
concernente il giudizio
di cassazione, e le
ipotesi relative al
processo tributario, di
cui a Corte cost. n. 520
del 2002, e al giudizio
di opposizione a
ordinanza-ingiunzione
irrogativi di sanzione
amministrativa, di cui a
Corte cost. n. 98 del
2004; cfr. anche Cass.
n. 11893/2006 per
l'estensione dei
principi di cui a
quest'ultima sentenza
all'azione popolare in
materia elettorale), non
appare compatibile con
una valutazione di
radicale difformità del
deposito realizzato
attraverso l'invio
dell'atto per mezzo
della posta rispetto a
quello effettuato
mediante consegna
diretta al cancelliere,
anche se certamente al
di fuori delle
previsioni normative il
deposito potrà prendere
efficacia solo dalla
data del raggiungimento
dello scopo (art. 156,
terzo comma, c.p.c.), e
cioè dell'(eventuale)
concreta e documentata
ricezione dell'atto da
parte del cancelliere ai
fini processuali, e
giammai dalla data della
spedizione dell'atto,
così come invece
previsto dalle speciali
discipline relative al
deposito degli atti
processuali a mezzo
posta. Tale conclusione
è coerente anche con i
rilievi svolti da Cass.
S.U. n. 4130/1988, che
(in materia di
opposizione ad
ordinanza-ingiunzione,
anteriormente alla già
richiamata pronuncia
della Corte
costituzionale) ha
ritenuto inidoneo
l'invio a mezzo posta
dell'atto, qualora il
deposito dello stesso
non sia attestato dal
cancelliere, che lo
rifiuti (nella specie
per la mancanza dei
versamenti prescritti). 9. Ne consegue la
fondatezza del primo
motivo, visto che nella
specie è stato
conseguito lo scopo del
deposito della memoria
di costituzione in
giudizio del Ministero
convenuto, mediante
apposizione da parte del
cancelliere del visto di
deposito e
l'acquisizione agli atti
del fascicolo di parte. Ne deriva anche la
fondatezza del secondo
motivo, visto che la
proposizione di domanda
riconvenzionale di
valore indeterminabile,
avente oggetto
strettamente connesso, e
anzi in rapporto di
continenza, con quello
della domanda
principale, comportava
una decisione secondo
diritto su tutta la
causa e quindi
l'appellabilità della
sentenza (cfr. Cass. n.
55/2004, 16945/2006,
2999/2008). 10. Il terzo motivo, con
cui è eccepito il
difetto di giurisdizione
del giudice ordinario,
deve ritenersi
inammissibile per la
formazione del giudicato
implicito, per effetto
della mancata
impugnazione sul punto
in appello della
sentenza di primo grado,
che aveva provveduto sul
merito (cfr.
l'orientamento di queste
Sezioni unite in materia
di giudicato implicito
sulla giurisdizione, a
partire dalla sentenza
n. 24883/2008). 11. Devono dunque
accogliersi il primo e
il secondo motivo, con
assorbimento del quarto,
cassazione della
sentenza impugnata e
rinvio della causa per
nuovo esame ad altro
giudice (lo stesso
Tribunale di Potenza in
diversa composizione),
cui si demanda anche la
regolazione delle spese
del presente giudizio di
legittimità.
P.Q.M.
La Corte dichiara
inammissibile il terzo
motivo, accoglie i primi
due motivi, assorbito il
quarto; cassa la
sentenza impugnata in
relazione ai motivi
accolti e rinvia la
causa, anche per le
spese, al Tribunale di
Potenza in diversa
composizione.
|
|