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(aggiorn. agosto 2010)

Immagine tratta dalla copertina del libro "Racconti di un
Giudice"
di G.Pellegrrino -Ediz.Cedam (*)
MULTE
& RICORSI
Ovvero:
i tempi (lunghi) della Giustizia
Pubblichiamo
di seguito il testo di un'importante pronuncia delle Sezioni
Unite della S.C. (in tema di opposizione dinanzi al Giudice di Pace,
successivo a ricorso al Prefetto) che non mancherà,
prevedibilmente, di suscitare notevoli
ripercussioni nell'ambito della giurisprudenza della
Magistratura di Pace.
Nell'aprire un confronto sul delicato argomento, invitando gli operatori del
Diritto a far pervenire commenti ed opinioni,GIUSTIZIAOGGI
evidenzia graficamente i passaggi salienti della pronuncia in
commento,limitandosi ad osservare come essa ,laddove si
preoccupa dei possibili riflessi di affollamenti degli uffici
dei GdP a causa di un prevedibile aumento dei ricorsi, sembri
obbedire, più che a principi di puro diritto, a criteri di
politica giudiziaria, cui non è riuscito ancora a porre mani il
Legislatore, impigliato in argomenti più degni di
rassegne-gossip che di raccolte di leggi.
Il Direttore
CASSAZIONE CIVILE - Sezioni Unite
Sent. n.1786 del
28 gennaio 2010
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Angela M. proponeva ricorso al Prefetto
avverso verbale di accertamento di violazione al Codice della
strada consistente nel superamento della velocità massima
consentita nel tratto di strada ove l'infrazione era stata
rilevata.
Il Prefetto, con ordinanza-ingiunzione del 2 dicembre 2004,
rigettava il ricorso ed applicava la sanzione; l'ingiunta
proponeva quindi opposizione dinanzi al Giudice di pace di
Reggio Calabria che, con sentenza depositata il 25 luglio 2005,
la accoglieva, in ragione di un ritenuto difetto di motivazione
del provvedimento prefettizio e regolava le spese.
Per la cassazione di tale sentenza ricorre, sulla base di due
motivi, il Prefetto di Reggio Calabria; l'intimata non ha svolto
attività difensiva.
La seconda Sezione civile di questa Corte, ravvisata l'esistenza
di un contrasto relativamente alla rilevanza del vizio di
motivazione nell'ordinanza ingiunzione, ha rimesso motivatamente
gli atti al primo Presidente, che ha fissato la trattazione
della presente controversia di fronte a queste Sezioni unite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nell'ordinanza con cui ha rimesso gli atti al
primo Presidente, la seconda Sezione ha sostanzialmente posto la
questione se nel giudizio relativo ad opposizione a sanzione
amministrativa comminata per violazione al Codice della strada,
sia o meno illegittima, e quindi passibile di conseguente
annullamento da parte del giudice, l'ordinanza-ingiunzione che
non indichi le ragioni per cui l'Autorità amministrativa ha
disatteso le deduzioni difensive dell'interessato in sede di
ricorso amministrativo facoltativo.
Si è rilevato al riguardo un contrasto tra la tesi secondo cui
l'ordinanza deve essere motivata in riferimento alla sussistenza
dell'infrazione e alla infondatezza dei motivi addotti nel
provvedimento amministrativo (cfr. in tal senso Cass. 15 gennaio
1999, n. 391; 13 gennaio 2005, n. 519) ed altra opinione (Cass.
nn. 911 del 1996; 4588 del 2001; 5891 del 2004) basata sul
presupposto che oggetto del giudizio di opposizione è il
rapporto sanzionatorio e non l'atto, e che il sindacato del
giudice è esteso alla validità sostanziale del provvedimento
sanzionatorio attraverso l'esame autonomo della ricorrenza dei
presupposti di fatto e di diritto della violazione;
conseguentemente, l'omessa, esplicita valutazione da parte
dell'autorità amministrativa delle difese del trasgressore non
integrerebbe una rilevante illegittimità del procedimento
amministrativo, in quanto l'incolpato ben può far valere
interamente le sue ragioni mediante il ricorso giurisdizionale.
Al riguardo non sono mancate pronunce che, pur avendo presenti i
precedenti surricordati, hanno tentato una via intermedia,
ritenendo che l'eventuale nullità dell'ordinanza-ingiunzione
conseguirebbe solo al mancato esame in essa di motivi nuovi ed
ulteriori rispetto a quelli scaturenti dagli atti acquisiti e
dalle osservazioni fatte in sede di contestazione
dell'infrazione (cfr. SS.UU. 28 dicembre 2007, n. 27180).
l vero tema invece su cui deve concettualmente imperniarsi la
presente decisione è quello attinente alla natura dell'oggetto
del giudizio di opposizione; e ciò in quanto ove si ritenesse
che il rapporto sanzionatorio costituisca la materia del
contendere in tema di opposizione, non potrebbe essere revocato
in dubbio che i vizi attinenti all'atto impugnato sarebbero
irrilevanti ai fini del decidere, essendo devoluta alla
cognizione piena dei giudice dell'opposizione l'intero rapporto
conseguito alla contestazione della violazione, cosa questa che
consentirebbe di (ri)proporre al giudice tutte le deduzioni
difensive, comprese quelle (in ipotesi) non esaminate in sede
amministrativa.
La principale obiezione sviluppata in relazione a tale
argomentazione consiste nella constatazione secondo cui il
ricorso amministrativo è stato introdotto per deflazionare il
ricorso al giudice, con la conseguenza secondo cui se si nega
rilevanza in sede giurisdizionale al vizio di motivazione e agli
altri eventuali vizi dell'atto amministrativo, rispetto alle
doglianze svolte in quella sede ed al rispetto dell'iter
procedurale ivi previsto, nel giudizio di opposizione, tale
intento risulterebbe irrimediabilmente frustrato, sia per il
conseguente, ipotizzabile, atteggiamento della P.A. al riguardo,
che per quello del trasgressore che, non soddisfatto della
reiezione, in ipotesi non adeguatamente motivata, del proprio
ricorso, potrebbe decidere per l'immediata proposizione del
giudizio di opposizione.
A tale eventualità sarebbe peraltro agevole rispondere che
il
riconoscimento in sede giudiziaria del vizio di una
ordinanza-ingiunzione che non abbia compiutamente motivato
rispetto a tutte le deduzioni difensive svolte in sede
amministrativa, potrebbe indurre il trasgressore a tentare
sempre la via giudiziaria facendo valere l'illegittimità
dell'ordinanza-ingiunzione per vizio di motivazione (preteso o
reale che sia), provando a richiedere una motivazione più
dettagliata e ciò, a prescindere dall'esito finale della fase
giurisdizionale, provocherebbe di per sé un sensibile aumento
del contenzioso con il risultato che un meccanismo alternativo e
deflattivo, quale il facoltativo ricorso amministrativo potrebbe
in concreto fornire una occasione per l'allungamento dei tempi
processuali.
A tale riguardo, non è inopportuno ricordare in questa sede e
con riferimento al profilo in esame,
il principio della
ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost.
recepito da una giurisprudenza (Cass. nn. 206 del 2008; 2376 del
2007, con molte altre di senso analogo) univoca nell'affermare
il contemperamento delle esigenze di attuazione dell'ottica
dell'abuso del processo e dei principi costituzionalizzati del
giusto processo.
Del resto, in una prospettazione del genere suesposto, va
evidenziato ancora che le deduzioni proposte in sede
amministrativa, riproposte di fronte al giudice, non perdono
rilievo, ma assumono valenza sotto il diverso profilo del
difetto di motivazione su profili decisivi della sentenza che
decide il giudizio di opposizione e possono, talvolta, assumere
decisiva incidenza qualora abbiano posto fondate questioni di
diritto.
Al fine di esplicitare i presupposti su cui si fonda il sistema
dell'irrogazione delle sanzioni amministrative conseguenti a
violazioni del Codice della strada, occorre precisare che
l'Amministrazione ha il compito di formare il titolo esecutivo
onde provvedere alla riscossione del credito e, quindi, il
giudizio, pur formalmente strutturato come opposizione ad un
atto, ha sostanzialmente ad oggetto il rapporto giuridico di
obbligazione sottostante.
Invero è pacifico in giurisprudenza e dottrina che il giudizio è
solo introdotto dall'atto che ha irrogato la sanzione e si
svolge sul rapporto, cioè sull'accertamento della conformità
della sanzione ai casi, alle forme e all'entità previsti dalla
legge, atteso che si fa valere il diritto a non essere
sottoposto a una prestazione patrimoniale se non nei casi
espressamente previsti dalla legge stessa.
Corollario di tale specificazione, oggettivamente inattaccabile,
è quello secondo cui l'atto in questione non soggiace alle
regole motivazionali né al rigore del rispetto assoluto
dell'iter procedimentale che valgono per gli atti amministrativi
discrezionali e, comunque, di natura provvedimentale.
Può essere a questo punto utilmente rilevato che non v'ha luogo
a contrasto relativamente alla mancanza di elementi distintivi
rispetto al profilo che ne occupa, tra l'ipotesi in cui
l'ordinanza-ingiunzione venga emessa all'esito del procedimento
di irrogazione della sanzione (nei casi cioè in cui non è
ammesso il pagamento in forma ridotta, ex art. 18 della l. n.
689 del 1981) e quella in cui risulti adottata a seguito del
ricorso amministrativo facoltativo avverso il verbale di
accertamento delle sanzioni (art. 204 c.d.s.).
Né v'ha contrasto sul dato secondo cui il giudizio è sul
rapporto e non sull'atto amministrativo, né sulla conclusione
secondo cui la cognizione del giudice è piena, seppure nei
limiti dei motivi di opposizione proposti in sede
giurisdizionale: tanto consente di affermare che il contrasto
nei suoi termini attuali risiede solo sul contenuto minimale
della motivazione, che, come si è già rilevato, è inteso in
senso diverso dai due filoni giurisprudenziali de quibus,
escludendo quello maggioritario che il minimum non contenga le
motivazioni rispetto alle argomentazioni difensive svolte nella
fase amministrativa.
Se, quindi, è pacifico nella giurisprudenza, ed anche in
dottrina, che l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione è
strumento per portare la controversia nella sua interezza di
fronte al giudice siccome si tratta di un giudizio solo su di un
rapporto, soltanto introdotto da un atto, con effetto devolutivo
pieno, appare ineludibile l'esigenza di evitare interpretazioni
che involgano i vizi solo formali dell'atto, e risultino da
tanto condizionate, più intensamente o meno, a seconda dei
profili che si vogliano assumere a parametro del giudizio
sull'atto, e conducano ad abuso del mezzo processuale che
potrebbe risultare ancorato unicamente ai vizi dell'atto.
Se a tanto si aggiunge la constatazione secondo cui la tutela
del presunto trasgressore, anche nel caso in cui
l'ordinanza-ingiunzione opposta non abbia espressamente motivato
sulle deduzioni difensive svolte nella fase amministrativa è
comunque piena, atteso che ognuna delle stesse deduzioni può
essere proposta al giudice, deve concludersi nel senso che il
difetto di motivazione in ordine alle predette deduzioni non sia
funzionale all'oggetto dell'accertamento e, quindi del giudizio,
anche in quanto il presunto trasgressore che impugni
direttamente il verbale, nei casi in cui sia ammesso il
pagamento in misura ridotta, e che non ha certo la possibilità
di presentare scritti difensivi, non è per questo meno
garantito.
È stato affermato con concisa, ma completa esposizione delle
ragioni che ne sono alla base, la tesi secondo cui nel
procedimento di opposizione a sanzione amministrativa
pecuniaria, il sindacato del giudice del merito si estende alla
validità sostanziale del provvedimento impugnato attraverso un
autonomo esame circa la ricorrenza dei presupposti di fatto e di
diritto della infrazione contestata, essendo oggetto della
opposizione il rapporto sanzionatorio, con la conseguenza che
nessun rilievo assumono gli eventuali vizi del provvedimento
relativi all'omessa valutazione delle deduzioni difensive
dell'incolpato da parte dell'autorità intimante, potendo,
successivamente, l'eventuale inadeguata valutazione da parte del
giudice, rilevare sotto il profilo di omesso esame di punti
decisivi della controversia (Cass. n. 5891 del 2004).
Ricordate le già esposte ragioni che contrastano adeguatamente
la tesi sostenuta dall'indirizzo giurisprudenziale più legato
alla incidenza dei vizi motivazionali dell'ordinanza sull'esito
della controversia, può concludersi nel senso che la natura
stessa del giudizio impone una soluzione diversa.
Deve pertanto, in applicazione dei suindicati concetti
affermarsi il principio secondo cui i vizi motivazionali
dell'ordinanza-ingiunzione, non comportano la nullità del
provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito
derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio
susseguente investe il rapporto e non l'atto e, quindi sussiste
la cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le
deduzioni difensive proposte in sede amministrativa e in ipotesi
non esaminate o non motivatamente respinte, se riproposte nei
motivi di opposizione e decidere su di esse con pienezza di
poteri sia che le stesse investano questioni di diritto o
questioni di fatto.
Dall'applicazione compiuta di tale principio emerge una
ulteriore conseguenza, che investe altri possibili vizi
dell'ordinanza-ingiunzione, con riferimento all'iter
procedimentale, con precipuo riguardo alla mancata audizione del
trasgressore che ne abbia fatto richiesta.
Al riguardo, la giurisprudenza di questa Corte appare
consolidata, con oscillazioni ora di scarso rilievo, nel senso
che la mancata audizione di chi ne abbia fatto richiesta
comporti la nullità dell'ordinanza-ingiunzione e quindi la
sopravvenuta insussistenza della pretesa patrimoniale
conseguente alla trascrizione.
Se in un'ottica quale quella affermatasi in relazione alla
funzionalità della osservanza delle regole, anche
procedimentali, relative all'atto amministrativo, relativamente
all'esito dell'opposizione, tale conclusione aveva una valenza
quanto meno sul piano formale, basta riflettere al fatto che
l'audizione è preordinata all'esposizione di elementi favorevoli
alla propria tesi che l'interessato vuole far conoscere
all'Autorità preposta all'adozione dell'ordinanza, per
concludere che la tutela del trasgressore non è lesa dal mancato
uso di tale facoltà, atteso che quelle ragioni potranno senza
dubbio alcuno essere prospettate in sede giurisdizionale.
Ne consegue che anche tale vizio non può comportare
l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione, attesa la più volte
rilevata pienezza di cognizione che compete al giudice del
rapporto.
Il principio generale suesposto vale quindi a superare il
preesistente contrasto, atteso che Io stesso sposta il profilo
argomentativo sul piano della natura dell'oggetto del giudizio
(sul rapporto e non sull'atto) e supera le ragioni su cui le
diverse tesi si erano attestate.
Il ricorso deve essere pertanto accolto, atteso che i due motivi
in cui lo stesso è articolato attengono allo stesso profilo
(irrilevanza della omessa od insufficiente motivazione in
ordine alle deduzioni difensive svolte in sede amministrativa),
sia pure sotto angolazioni diverse e possono essere quindi
esaminati congiuntamente; tanto comporta la cassazione della
sentenza impugnata, con rinvio ad altro giudice di pace di
Reggio Calabria, che provvederà, applicato il principio di
diritto di cui sopra, anche sulle spese del presente
procedimento per cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa e rinvia,
anche per le spese, ad altro Giudice di pace di Reggio Calabria.
Così
deciso in Roma,28.01.2010
______
( *) Il disegno, per una precisa scelta
redazionale, figura in tutti gli articoli che si occupano dei mali e dei
tempi (lunghi) della nostra Giustizia, in cui, per vero, le ragnatele
affliggono i fascicoli processuali piuttosto che le toghe!
ENRICO ROMANO - Direttore Editoriale
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