|
|
|
Dalla finestra socchiusa, il sole
filtrava pigramente, tingendo di giallo la stampa in bianco e nero
della battaglia di Lepanto sulla parete del mio studio, mentre - in
poltrona - mi concedevo la mezz'ora di siesta , o meglio
di contr'ora : perchè rubare l'espressione ai madrileni,
quando ne abbiamo una tanto efficace nel nostro dolce idioma campano
? Nel silenzio, assaporavo il piacere della lettura
distratta del giornale, alternata ad un dormi-veglia che aiuta
a pensare, ricordare e - perchè no - a sognare. E d'improvviso... ho
avuto un sogno: no non c'entrava Luter King! Il mio era il ricordo,
un po' confuso,di qualche giorno prima,al Palazzaccio,quando,
con un collega dal piacevole accento lagunare ingannavo l'attesa
del turno della discussione del nostro ricorso (eravamo
decimi), dissertando sulla moda, ormai dilagante, del giornalismo
d'inchiesta - cartaceo e televisivo - di trasformare reporters e
opionionisti (sempre più autoreferenziali...) in giudici pieni di
distaccata supponenza, capaci di istillare nei lettori e negli
spettatori il virus del "tifo" pro o contro l'imputato del processo
mediatico del momento, sovvertendo il sacro principio della
presunzione di innocenza ! Al simpatico collega veneto, che
si accaldava a sostenere il diritto di cronaca , mi ostinavo -
con pari vigore - a controbattere, evidenziando il pericolo
che una pre-sentenza di condanna poteva produrre non solo
nell'opinione pubblica, ma, anche e soprattutto, nel
presunto colpevole , che rischiava di rimanere tale anche
dopo una sentenza di assoluzione...
Mentre , con gli occhi socchiusi,
ricordavo quella discussione, finita in perfetta parità, poichè
ciascuno di noi due era rimasto fermo nelle proprie convinzioni, il
suono lacerante di una sirena mi riportò alla realtà e il mio
sguardo cadde su un titolo del giornale che avevo tra le mani: la
Corte di Cassazione, con una sentenza di qualche giorno prima (e
precisamente la n. 3674 del 27 ottobre 2010) aveva proclamato
che
Un
giornalista può riferire
gli atti delle indagini,
ma non anticiparne le
conclusioni in chiave
colpevolista.Si
trattava di una pronuncia con cui i Giudici di legittimità avevano
respinto il ricorso del giornalista Peter Gomez,che chiedeva
l'assoluzione dal reato di diffamazione nei confronti del
Cavaliere.. Nel dar conto dei presunti finanziamenti della mafia al
gruppo Fininvest, l'articolista aveva riportato dichiarazioni
di altri soggetti coinvolti nella vicenda e riferendo il contenuto
di alcuni documenti, era pervenuto ad una conclusione in grado di
"orientare" il lettore. La causa per diffamazione era
approdata in Corte d'Appello, dove il reato era stato dichiarato
estinto per prescrizione. Peter Gomez aveva, invece, chiesto
agli ermellini un'assoluzione piena in virtù del riconoscimento del diritto di cronaca.
E' singolare come Il
collegio di piazza
Cavour, nel respingere
il ricorso, abbia colto anche
l'occasione per definire
i confini del legittimo
esercizio della cronaca
giudiziaria. I
Giudici, infatti, hanno ribadito il diritto dei cittadini a
essere informati sulle vicende di chi è coinvolto in un procedimento
penale o civile, soprattutto quando il protagonista rivesteincarichi
pubblici di particolare rilievo nella vita sociale o politica ed
hanno escluso che il personaggio "nell'occhio del ciclone", abbia
il diritto alla tutela della reputazione, sempre che la lesione sia
prodotta rispettando, però, determinati limiti. Via libera - secondo
gli ermellini - anche ai giudizi critici purché
questi siano "in
correlazione" con
l'andamento del
procedimento. "Rientra -
si legge nella sentenza
- nell'esercizio di
cronaca giudiziaria
riferire atti di
indagini e atti censori,
provenienti dalla
pubblica autorità, ma
non è consentito
effettuare
ricostruzioni, analisi e
valutazioni tendenti ad
affiancare e precedere
attività di polizia e
magistratura,
indipendentemente dai
risultati di tali
attività". Per il
Supremo collegio è
dunque in stridente
contrasto con il
diritto-dovere di
narrare i fatti, l'opera
del giornalista che
confonda "cronaca su
eventi accaduti e
prognosi su eventi a
venire". "In tal modo -
precisa la Cassazione -
egli, in maniera
autonoma, prospetta e
anticipa l'evoluzione e
l'esito delle indagini
in chiave colpevolista,
a fronte di indagini
ufficiali né iniziate né
concluse, senza essere
in grado di dimostrare
l'affidabilità di queste
indagini private e la
corrispondenza a verità
storica del loro esito.
Si propone ai cittadini
un processo agarantista,
dinanzi al quale il
cittadino interessato
ha, come unica garanzia
di difesa, la querela
per diffamazione".
Peter Gomez - a parere
del Collegio - ha
integrato i dati della
sua fonte con altri
riscontri, assumendo un
ruolo di "investigazione
e valutazione" che
compete esclusivamente
all'autorità
giudiziaria. Con
l'inchiesta
"incriminata" - spiegano
i giudici di piazza
Cavour - si tendeva in
maniera inequivoca ad
affermare la
veridicità delle tesi
riportate. A ciascuno
il suo - conclude la
Cassazione - agli
inquirenti il compito di
effettuare gli
accertamenti, ai giudici
quello di verificarne la
fondatezza. Al
giornalista non resta
che darne notizia, senza
suggestionare la
collettività. Fin qui la
sentenza. Resta , per
noi, l'amarezza di
constatare che la
notizia non sembra aver
suscitato l'interesse
della stampa di larga
diffusione, se è vero
che è
stata publicata
solamente su un organo
di stampa di addetti
ai lavori, quale il
Sole 24 Ore, dove è
apparsa lo scorso 3
febbraio, senza che ad
essa abbiano dedicato un
rigo o un minuto di
trasmsiione i soloni
della carta stampata e
gli infedeli
conduttori e
opinionisti di Nostra
SignoraTelevisione!
|
|