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        ( aggiorn. marzo 2009 )          

                                                                                                            

         

           PARLIAMO di MOBBING                          

          rivoluzionaria pronuncia della S.C.                                                                                                

                                                       Nota a sentenza

                                              a cura di ENRICO ROMANO *

            

 
 

                            

 Disegno di Alberto Giuseppini - tratto da "Il Ciclo della violenza " (testi di Anna Baldry)

      Sembra essere passata sotto silenzio,  sui media (stampa e televisione), la recente sentenza (Cass.-Sez.Lavoro, 09.09.2008 n.22858) emessa dalla Suprema Corte  su un tema che occupò le cronache qualche tempo fa', prima di essere dimenticato... per la massiccia attenzione riservata ai delitti (eccellenti?), di cui ci è stata offerta una  radiografia di particolari a dir poco eccessiva.

Ci riferiamo alla pronuncia della Cassazione in tema di mobbing.

Con questo termine,tratto dal linguaggio riferito agli animali feroci, come il leone, che tende a soggiogare (to mob) i suoi simili, rivenvicando la supremazia di "re della foresta", la moderna dottrina giuridica ha identificato quella serie di comportamenti, attraverso i quali, un superiore gerarchico (cd.: mobbing verticale), o anche un lavoratore di pari posizione e grado (cd.: mobbing orizzontale), finisce con demansionare, di fatto, un proprio  subalterno o collega, svuotando di contenuti il suo ruolo sul posto di lavoro, con conseguenze devastanti sul piano psicologico e della stabilità  caratteriale.

Ancor prima che sotto l'aspetto squisitamente penale, per la verità, questa figura di asservimento morale (ben diversa dal plagio, in cui pure potrebbe degenerare) provoca effetti si natura civilistica,  come tali meritevoli di possibile tutela risarcitoria nell'ambito del processo del Lavoro.

E' risaputo, tuttavia come - negli ultimi anni - la giurisprudenza si sia, assai spesso, trovata  di fronte ad insormontabili ostacoli, allorchè si è trattato di configurare i contorni e le eziologie di questo fenomeno, le cui caratteristiche sfuggono a rigide classificazioni, legate come sono a fattori soggettivi ed ambientali, inevitabilmente disomogenei e di incerto inquadramento.

Non può che salutarsi con motivato favore, dunque, la pronuncia in commento, giunta dopo anni di  comprensibili incertezze dei Giudici di merito.

Con essa, la Corte ha chiaramente affermato come debba ritenersi integrare la nozione di "mobbing" la condotta del datore di lavoro protratta nel tempo e consistente nel compimento di una pluralità di atti (giuridici o meramente materiali, astrattamente anche leciti) diretti alla persecuzione o all'emarginazione del dipendente.

 Si tratta - ha spiegato la Corte - di una  condotta con cui  viene lesa la sfera professionale o personale del soggetto, intesa nella pluralità delle sue espressioni (morale fisica o psicologica), con evidente violazione del dettato di cui all'art. 2087 c.c. che - com'è noto - disciplina l'obbligo di tutela dell'integrità non solo fisica, ma anche morale del prestatore di lavoro.

A sanzionare, poi, a carico del datore di lavoro gli atti di mobbing compiuti da un altro dipendente  verso un proprio collega, la sentenza richiama la responsabilità del datore come prevista dall'art. 2049 c.c., specie laddove il datore di lavoro, di fronte a comportamenti di natura mobbizzante posti in essere da un dipendente verso l'altro abbia tenuto un atteggiamento  di indifferenza o di colpevole inerzia, astenendosi da qualsivoglia intervento teso a rimuovere il fatto lesivo nella sua genesi o nelle sue conseguenze.

Naturalmente - ed anche su questo aspetto la Corte non ha mancato di esprimersi con lucida chiarezza - perchè gli episodi lesivi possano con ragionevole consistenza portare alla identificazione dell'azione mobizzante, dovrà accertarsi che essi si siano protratti per un periodo di non breve momento, come appunto, nella fattispecie sottoposta ai Giudici di legittimità, dove gli episodi di persecuzione strisciante si erano protratti per oltre sei mesi.

Qui ci preme sottolineare che, a differenza del caso sottoposto alla S.C. e culminato con la sentenza  in commento, gli atti di mobbing non devono  necessariamente    essere accompagnati da reiterate frasi ingiuriose o allusioni grossolane: queste ultime, infatti, andrebbero a configurare una sorta di aggravante dell'azione lesiva e, in ipotesi,  potrebbero avere  rilievo sotto il profilo di  un reato di ben diversa natura, qual'è quello  disciplinato dalla nuova Legge antistalking, (recentemente  varata dal Parlamento), con cui è stato colmato il vuoto della repressione giudiziaria della violenza contro le donne, triste fenomeno, cui si riferisce l'illustrazione di apertura.

 

       * Avvocato - Dottore di Ricerca - Cattedra di Diritto del Lavoro - Università di Napoli.

 

 

                                                                           

 
   
   
 

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