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        (aggiornamento  novembre 2002)          

                                                                                                             

         

                   PENA  DI MORTE

          da  Cesare Beccaria a Enrico Pessina 

                                       di   

                               MARIA ANTONIETTA STECCHI DE BELLIS

            

 
 

          "Non uccidere" , sono le parole con le quali Enzo Biagi concluse una sua nota trasmissione da titolo "IL FATTO".

       "Non uccidere", un  grido che da secoli echeggia nel mondo senza essere ascoltato.

       "Non uccidere", scriveva Giovanni Papini in una rara pagina certo dimenticata. "Tra qualche secolo o qualche millennio" - aveva affermato lo scrittore toscano - " se il genere umano nel frattempo non sarà del tutto abbrutito o del tutto sterminato, questa nostra età presente , che a noi sembra superiore a  tutte quelle che l'hanno preceduta, susciterà stupore e ribrezzo in quei lontani pronipoti  che vorranno o dovranno , per ragioni di studio o di curiosità, occuparsi dei fatti nostri  e dei nostri  usi  e costumi"

   Sono  trascorsi 238 anni da quando uno studioso milanese, ancora assai giovane, Cesare  Bonesana Marchese di Beccaria, scriveva a  venticinque anni un trattato ispiratogli da un forte sentimento di giustizia: era la  reazione del suo animo sensibile di fronte ad esempi avvilenti di sopraffazione e  di  dolore. 

Scritto tra il marzo 1763 e il  gennaio 1764, fu stampato  a Livorno nell'estate del  1764.  

Il Beccaria si propose con la sua opera di rivelare i difetti della legislazione giudiziaria dei suoi tempi, invocandone la correzione ed esponendo le proprie vedute. Egli partiva dal concetto (Cap.I e III), già  esposto da J.J.Rousseau nel "Contratto  Sociale", secondo il quale gli uomini ,per libero accordo, si sarebbero riuniti a comune  convivenza, sacrificando una parte di libertà, la minore possibile, in vista dell'utilità maggiore: e questa  concezione aveva influiti su  tutto il suo modo di esaminare la questione,inducendolo a considerare  il diritto penale come fondato non sul classico  principio della restitutio juris , secondo cui "punitur quia peccatum est", ma su quello, relativista e pragmatico, per cui "punitur  ne peccetur".  Il piccolo libro  "Dei Delitti e delle Pene", al quale il Foscolo doveva riconoscere "stile assoluto e sicuro" , ebbe un'eco vastissima: commentato da  Diderot  e da Voltaire, fu conosciuto ed ammirato  da studioso e maestri quali D'Alembert, Helvetius, Holbach,  Hume, Hegel. Ma con i consensi e le lodi, si levarono violente polemiche.

IL primo attacco, di padre Ferdinando Facchini, comparve a Venezia nel  1765; Nel gennaio del 1766 il libro  venne  messo all'Indice: Frattanto,  esso continuava a circolare tra  le mani degli Enciclopedisti parigini e veniva tradotto in francese dall'Abate Morellet.

"Questa inutile prodigalità  di supplici, che non ha mai  reso  migliori gli uomini" - scriveva il giovane giurista milanese - "mi ha spinto ad esaminare se la morte sia veramente utile e giusta in un governo ben organizzato. Qual può essere il diritto che si  attribuiscono gli uomini di trucidare i loro simili? Non certamente quello  da  cui  risultano la sovranità e le leggi. Esse  non sono che una somma di minime  porzioni della privata  libertà di ciascuno;  esse rappresentano la volontà generale che è l'aggregato delle particolari. Chi è mai colui che abbia voluto lasciare  ad altri uomini l'arbitrio di ucciderlo? Come mai nel minimo sacrificiodella libertà di ciascuno vi può essere quellodel massimo fra tutti i beni, la  vita ?  E se ciò fu fatto, come si accorda  un  tal  principio coll'altro, che l'uomo non è  padrone di uccidersi, e doveva esserlo se ha  potuto dare  altrui questo diritto o  alla società  intera? NOn è,  dunque, la pena  di morte un diritto, mentre ho dimostrato che tale essere non può,  ma è una guerra della nazione con un cittadino, perchè giudica necessaria o utile lanè utile nè necessaria avrò vinto la causa dell'umanità". distruzione del suo essere. Ma se dimostrerò non  essere  la morte  

Il libro, destinato ad  ingigantirsi e a  fiammeggiare nel pensiero filosofico e  morale dei grandi protagonisti del secolo dei  lumi, era nato dal "dialogo interno" di un gruppo di intellettuali    di avanguardia tra i quali Pietro VERRI, che di Cesare Beccaria  fu il modello, l'esempio e il sostegno.- E si era aperto con uno squillo di  fanfara: il proemio famoso "Alcuni avanzi di legge di un  antico popolo conquistatore" - aveva scritto Cesare Beccaria - "fatte compilare da un principe che dodici secoli fa regnava in Costantinopoli, frammischiate poscia coi riti longobardi ed involte in farraginosi volumi  di oscuri e privati interpreti,  formano quella tradizione  di opinioni che  in  gran parte d'Europa ha tuttavia nome di leggi" .   Alcuni avanzi di legge di un antico popolo conquistatore: il diritto romano . "Fatte compilare da un principe  che dodici secoli fa regnava in Costantinopoli": Giustiniano e il Codice  giustinianeo.

Involte in  farraginosi volumi di privati e oscuri  interpreti: la Glossa, in cui si racchiude la sapienza giuridica medioevale.

Le Costituzioni di Melfi - considerate la prima legislazione ad impronta costituzionale di uno Stato moderno - che Federico II promulgò a Melfi nel 1231, non  erano  state  ancora pubblicate. La  prima edizione organica apparve solo nel 1786, cioè  vent'anni dopo l'edizione anonima del suo Trattato. Tale edizione fu stampata a Napoli da Gaetano Carcani, Prefetto della Regia Biblioteca Borbonica, il quale si servì di due manoscritti latini giunti fino a noi, dell'unico testo originale greco scoperto presso la Regia Biblioteca di Parigi e, naturalmente, dei commenti e delle interpretazioni dei Glossatori della Scuola Giuridica dell'Università di Napoli. A quell'edizione seguiva,  nel 1854, il testo classico pubblicato  in "Historia Federici secundi" dal francese Huillard  Brèhalles, che riordinò per materia le  leggi  federiciane.

E Cesare  Beccaria, che aveva affermato : "Nonostante la luce di questo secolo, pochissimi hanno esaminato la crudeltà della pena, l'irregolarità delle procedure criminali, annientati gli errori accumulati nei secoli, frenando con la forza che hanno le verità sconosciute, il  troppo libero corso della mal diretta potenza"; che  era stato veramente l'interprete fedele del secolo dei lumi, aggiornando  all'evoluzione del pensiero moderno un settore, come quello del diritto penale, dominio fino allora incontrastato della tradizione,volle contrapporre la viva realtà del presente alla  morta  eredità del passato; il diritto vivante, basato sulla natura e sulla ragione al diritto vigente, basato sull'autorità e sulla tradizione.                                                                          

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Sulle immagini  tetre delle folle  assiepate nelle piazze d'Italia destinate a divenire, nei secoli futuri, mete agognate di milioni di  visitatori;  suj  corpi degli impiccati che pendevano dai merli delle torri; a Ponte Sant'Angelo, a Campo dei Fiori, a Piazza del Duomo, a PIazza San Marco, a Piazza  di Rialto,  si era levato il  grido ammonitore e la fiera  protesta del giovane giurista lombardo, che attraversò l'Europa, scossa da un capo all'altro  dai fremiti e dagli  orrori delle  passioni e delle vendette, placando gli odi e aprendo i cuori a nuove speranze. L'errore giudiziario commesso nel 1762 a Tolosa, a danno del negoziante protestante Jean Calas, che aveva riempito d'orrore l'Europa intera, diede impulso a tutto il movimento.

Voltaire - nel suo  scritto "Sur la Tolèrance"- accusò  con roventi parole il Tribunale di Tolosa per aver condannato un innocente alla  pena capitale.        Già negli ultimi decenni  del secolo  XVIII l'agitazione aveva raggiunto il suo culmine. Le prime riforme avvennero in Russia, dove Caterina II, sovrana illuminata,  abolì la pena di morte. In Austria, l'abolizione avvenne con la celebre Legge di Giuseppe II emanata nel 1787.

In  Italia, dove i fermenti  del secolo XVIII avevano segnato  un risveglio nelle filosofie e nelle dottrine giuridiche, Gianbattista VIco lanciava  nuove e feconde idee sull'origine e lo sviluppo della società e del diritto, tracciando con la "Scienza Nuova", la storia ideale dell'umanità e mettendo l'Italia alla testa della Giurisprudenza europea.  Con il suo caldo, vivo, sincero soffio d'altissima idealità, l'opera di Cesare Beccaria aveva varcato i confini d'Italia, imponendosi ai Pensatori di ogni paese. Ad essa  avrebbe fatto seguito, in uno stupendo ingranaggio di  princìpi astratti e di osservazioni concrete, la Genesi del Diritto penale  di Giandomenico Romagnosi, rigorosa dimostrazione scientifica e sistemazione logica della vasta ed ardua materia.                           In quest'aura vivificatrice ed animatrice , Ferdinando IV, soggiogato dal  pensiero di  Gaetano Filangieri  - che, con la "Scienza della Legislazione",  dava agli uomini un sistema di leggi ispirate alle più gloriose istituzioni del mondo - fondava a  Caserta  l'arcadica Colonia di San Leucio, che doveva vivere secondo la legge dei filosofi.

"Finchè vi è scintilla di pensiero nell'uomo" - disse Enrico Pessina - "vi è  sempre la possibilità che il raggio dell'idea morale illumini  la coscienza, e ravvivando la  voce  imperiosa del senso morale, riabiliti il  delinquente risollevandolo dal fango della colpa".  Chiudiamo così, ricordando coloro che vissero l'angoscioso problema nel tormento  del loro pensiero, per affidarlo -  messaggio di vita e di Umanità - agli studiosi di ogni Paese e di ogni tempo. 

     

   

 

 

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