DIRETTORE RESPONSABILE: MARIO ROMANO

 
 

Nel "Civile", 

Perry Mason non c'è!  

di  

MARIO ROMANO

 
 

 

 

 

                              Ad oltre dieci anni dalla riforma processuale  penale (dell'ottobre 1989) ,   enfatizzata come una rivoluzione....copernicana per talune innovazioni di rito anglosassone , tra cui la  "cross examination",  è stata varata - alla fine dello scorso anno 2000 - la Legge  n.397/2000, in vigore dal 18 gennaio  di quest'anno che ha disciplinato la c.d. indagine difensiva e, con essa, un nuovo tipo di diritto di accesso  a documentazioni  in possesso della Pubblica  Amministrazione.

                             La legge ha, in pratica, introdotto, nel codice di rito penale, l'art. 391 quater, in forza del quale il difensore è autorizzato a far richiesta  di atti e documenti in possesso (non provvisorio) di una P.A., allorchè essi siano ritenuti - dallo stesso difensore e secondo suo discrezionale convincimento  - utili allo svolgimento delle indagini difensive.

                              La riforma, dunque, può rappresentare un primo vagito del nuovo "Perry Mason italiano" !

                             La facoltà di accesso e di estrazione di copie (sia pure con corresponsione del puro costo, senza aggravio di diritti) è talmente vincolante per la P.A. che   una sua violazione o rifiuto è penalmente sanzionato  - con provvedimento del P.M.espressamente previsto dal terzo comma della citata norma - e non trova ostacolo o limite nelle disposizioni della legge 241/91 di tutela della privacy che, evidentemente, cede il passo di fronte all'esercizio del diritto di difesa previsto dall'art.24 della Carta Costituzionale.

                             Circa i limiti di tale facoltà - ossia il divieto di divulgare atti e notizie di cui si sia venuti in possesso nell'ambito delle indagini difensive e l' obbligo di conservazione di tali atti  e notizie - vi è l'espresso richiamo al dettato di cui al DPR n318/99 che  disciplina anche la conservazione degli atti dal punto di vista  temporale : il tutto sul presupposto dell'affidabilità del professionista connaturata alla sua attività, conforme ai principi del segreto professionale ed  a quelli deontologici, derivanti dalla sua  iscrizione all'Albo.

                            E nel settore civile  ?

Si assiste ancora ad anacronistrici divieti di accesso  alle carte processuali delle procedure fallimentari e  prefallimentari, dimenticando che, anche il (...povero)  avvocato civilista , per lo svolgimento della sua attività (difensiva e  di consulenza)  ha impellente  necessità di acquisire   elementi che possono giovare alla tutela delle  ragioni di proprio difeso.

                          In proposito, basti pensare all'assistenza in occasione di un contratto di compravendita o affitto di azienda o  di conferimento  di appalto d'opera, in cui , trattando con un imprenditore commerciale (come tale, soggetto ad eventuale procedura concorsuale)  si appalesa  fondamentale la conoscenza della esistenza di procedure di tipo espropriativo o fallimentare, per scongiurare il rischio di un'evizione o, peggio ancora, di una azione revocatoria in danno del malcapitato cliente, che  - a buon diritto - lamenterebbe una cattiva assistenza da parte del proprio Legale!

                     E'  tempo,  allora, di rivendicare per gli Avvocati del delicato settore civile la stessa affidabilità ed obbedienza ai principi deontologici e  del segreto professionale e chiedere al Legislatore -  ed ancor  prima ai Capi degli Uffici giudiziari che tale materia  possono disciplinare con propri provvedimenti (aventi natura di decreto) di rimuovere questo tipo di barriera che finisce con ridurre l'ambito di operatività in cui il  difensore  ha  il diritto/dovere di muoversi nell'assolvimento del proprio mandato fiduciario.