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DIRETTORE RESPONSABILE: MARIO ROMANO |
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Comunità Europea e Sicurezza Sociale
di NATASCIA PAPARCONE
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I moderni Stati Europei si configurano quali Stati sociali e tale carattere si manifesta proprio nella forma di sostegno del reddito a favore di coloro che occupano una posizione più debole sul mercato del lavoro e di erogazione di servizi in caso di bisogno o di incapacità di tipo economico. Ciò che differisce tra i vari Paesi riguarda la diversa modalità con cui tale sostegno si realizza - ossia con intervento diretto dello Stato, o con coinvolgimento di privati o di associazioni intermedie - e i soggetti titolari del diritto ai benefici erogati : tutta la popolazione o solo una parte di essa - ed infine i soggetti obbligati al finanziamento : lo Stato, i beneficiari diretti, i datori di lavoro . L'esistenza di notevoli diversità tra i sistemi di sicurezza sociale degli Stati Comunitari autorizza l'interrogativo su una piena compatibilità e coesistenza di un mercato unico, in presenza dell'attuale livello di diversità tra i sistemi di sicurezza sociale. Non va trascurato il pericolo cui la mancata armonizzazione dei sistemi di sicurezza sociale potrebbe portare: "dumping sociale", concorrenza dei Paesi con regimi di tutela più bassi nei confronti di quelli con un grado di protezione maggiore, con conseguente blocco di ulteriori miglioramenti o tentativi di questi ultimi di ridurre l'intensità della tutela, scatenando un meccanismo perverso di "gioco al ribasso", proliferazione di forme di lavoro "nero" od "atipiche", che godono di una protezione previdenziale minore, ovvero di forme elusive o peggiorative della disciplina generale. Poco realistica è sembrata l'armonizzazione totale, eccessivamente penalizzante dell'autonomia degli Stati membri, o l'armonizzazione spontanea, contraddetta dall'evoluzione storica; occorre, in particolare ricordare un'interessante proposta: il "tredicesimo Stato". Con una tale definizione, in sostanza, si ipotizza la creazione di un autonomo sistema comunitario, alternativo a quello degli Stati membri, contraddistinto da propri standard di tutela, ed applicabile, in prima istanza, ai lavoratori che si spostano da un paese all'altro della CE, ma potenzialmente aperto all'adesione, su base volontaria, dei cittadini degli Stati comunitari. Dotato degli opportuni contenuti normativi, il "tredicesimo Stato", oltre a risolvere i problemi della coordinazione dei regimi nazionali, finirebbe con l'esercitare un indubbio effetto armonizzatore nei confronti di questi ultimi, agendo come fattore concorrenziale, idoneo a ridurre le distanze tra i diversi sistemi di sicurezza sociale. E' evidente che se gli standard normativi offerti dai singoli Paesi dovessero a lungo rimanere inferiori a quelli garantiti dal tredicesimo Stato, sarebbe prevedibile una fuga dei soggetti verso quest'ultimo. Il risultato sarebbe-allora- che, al fine di frenare l'emorragia dei soggetti stessi, gli Stati nazionali sarebbero costretti ad innalzare il loro livello di tutela, rendendolo almeno prossimo, se non superiore, a quello del tredicesimo Stato, con la conseguenza di migliorare il livello complessivo di protezione e di diminuire gli elementi di differenziazione reciproca.
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