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DIRETTORE RESPONSABILE: MARIO ROMANO |
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IL PROCEDIMENTO MONITORIO SPAGNOLO riflessioni sulla "Procedura semplificata di recupero crediti"
di PAOLO ERCOLANI (*) |
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(*) avvocato in Oviedo (Spagna) |
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Con
la nuova Ley de enjuciamiento civil n.1/2000 (Lec),
entrata in vigore nel gennaio del 2001, il Legislatore
spagnolo ha riformato l'ormai datata normativa del
1881, modernizzando il processo civile spagnolo sulla
base dei principi della oralità, immediatezza, concentrazione e
semplicità.
Tra le novità di maggior rilievo introdotte dalla riforma troviamo il procedimento monitorio por medio de petitiòn. Con esso il Legislatore ha optato per un procedimento che, pur evidenziando forti similitudini con il modello italiano, mantiene caratteristiche sue proprie. A fini classificatori il modello spagnolopuò esere deficito come "procedimento monitorio misto": prova documentale del debito e natura aperta dell'opposizione .Requisito fondamentale per l'ammissibilità di detto procedimento è l'esistenza di un debito di somma certa, esigibile e liquida non eccedente i 30.050 euro (art.812.1,i.l. LEC) risultante da documenti che potremmo ricondurre ad una duplice categoria: A - documenti che, prima facie, consentono di accreditare l'esistenza del debito, come: a.1) documenti marcati dal debitore (secondo il disposto dell'art.812 1,1a che prevede "documenti di qualsiasi forma e tipo,o supporto fisico che li contenga e tali da apparire firmati dal debitore o in cui appaia un timbro o altra traccia, marcatura o segno fisico o elettronico proveniente dal debitore"; a.2) documenti commerciali normalmente utilizzati (secondo il disposto dell'art.812 1,2a) " mediante fatture, documenti di consegna, certificazioni, telegrammi o telefax o qualsiasi documento che, sebbene unilateralmente creato dal creditore , sia di nauta tale da appartenere al genere di quelli che abitualmente documentano i crediti e i debiti delle relazioni intercorrenti tra debitore e creditore" . B - documenti che provano ope legis l'esistenza del debito, come: b.1) documenti formati dall'insieme di documenti ordinari e complementari (secondo il disposto dell'art.812 2,1a )"quando congiuntamente al documento che faccia constare il debito, si producano documenti commerciali che accreditino un rapporto anteriore e duraturo" ; b.2) documenti costituiti da certificazioni specifiche in materia di spese condominiali. Il procedimento monitorio ha inizio con la presentazione dell'atto introduttivo speciale (cd.: peticiòn) che rappresenta uno scritto con requisiti minimi, quali la sottoscrizione del creditore, l'identità e residenza del debitore , la residenza del creditore e del debitore, l'origine ed entità del debito e la documentazione relativa. Tale peticiòn può essere stesa con l'utilizzo di moduli e formulari appositamente predisposti con il fine di " facilitare l'espressione" e non richiede l'intervento precettivo del difensore. L'intenzione evidente è quella di creare un procedimento standardizzato, dove l'apporto degli operatori del DIritto - giudice incluso - sia forse meno "brillante" ma che dia una risposta efficiente al fenomeno della massificazione della litigiosità , mediante una soluzione rapida che garantisca i diritti del cittadino, fine ultimo di ogni procedimento processuale. La competenza funzionale esclusiva spetta al GIudice di primo grado del luogo di residenza o domicilio del debitore, o se questi sono sconosciuti, al giudice del luogo in cui il debitore possa essere rintracciato. La riforma (all'art.813) esclude espressamente il Foro convenzionale tanto per elezione espressa che o del detto esame - il giudice procede alla valutazione della forza probatoria dei documenti esibiti con la peticiòn. La valutazione dei tacita. Dopo un esame di carattere processuale,circa i presupposti dell'azione, - in caso di esito positiv documenti - finalizzata ad accertare la fondatezza del diritto del creditore - è diversa a seconda del tipo di documento prodotto. Nell'ipotesi di documenti compresi nel capoverso 1 dell'art. 812 il giudice dovrà valutare se costituiscono un principio di prova del diritto dedotto. Nell'ipotesi del capoverso 2, invece, è escluso l'apprezzamento del giudice , confermando l'efficacia ope legis. Quest'ultima disposizione è, tuttavia, temperata dalla lettera dell'art.815 che, escludendo una valorizzazione astratta della prova, dispone che il principio di prova rinvenibile nei documenti prodotti debba essere "confermato dall'esposizione dei fatti realizzata nella peticiòn". Se la peticiòn viene respinta , il giudice deve emettere un decreto motivato impugnabile dinanzi all'istanza superiore nel termine di cinque giorni. In caso di fondatezza della domanda, il giudice emette ordinanza decisoria contenente ingiunzione di pagamento rivolta al debitore e a lui notificata a cura dell'ufficio, con avvertenza che se nel termine di venti giorni il debitore non paghi o non si presenti adducendo le proprie ragioni, si procederà ad esecuzione nei suoi confronti. Il pagamento dovrà essere effettuato presso l'Ufficio del Tribunale che rilascerà quietanza; L'eventuale opposizione del debitore deve essere presentata per iscritto e, per debiti superiori ad Euro 901, dovrà essere avanzata con l'assistenza di un difensore. La debolezza del procedimento monitorio spagnolo risiede nella possibilità concessa al debitore di presentare un'opposizione pro-forma con qualsiasi tipo di eccezione ,con l'effetto di bloccare il processo monitorio. Da uno studio del Parlamento Europeo è emerso che la Spagna è uno dei Paesi membri maggiormente interessati dal fenomeno del ritardato pagamento dei crediti commerciali, con un tempo mediop di pagamento delle fatture di 74 giorni, di poco inferiore all'Italia (87 giorni) ed a Grecia e Portogallo (91 giorni).
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