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SENTENZA N. 180/2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai Signori:
-
Francesco AMIRANTE
Presidente
-
Ugo DE SIERVO
Giudice
-
Paolo MADDALENA "
-
Alfio FINOCCHIARO "
-
Alfonso QUARANTA "
-
Franco GALLO "
-
Luigi MAZZELLA "
-
Gaetano SILVESTRI "
-
Sabino CASSESE "
-
Maria Rita SAULLE "
-
Giuseppe TESAURO "
-
Paolo Maria
NAPOLITANO "
-
Giuseppe FRIGO "
-
Alessandro CRISCUOLO "
-
Paolo GROSSI "
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 149 del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle
assicurazioni private), promosso dal Giudice di pace di
Palermo nel procedimento vertente tra Rocca Trasporti
s.r.l. e Zurigo Assicurazioni s.a. ed altra con
ordinanza del 20 marzo 2008, iscritta al n. 294 del
registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie
speciale, dell'anno 2008.
Visto
l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito
nella camera di consiglio del 22 aprile 2009 il Giudice
relatore Alfio Finocchiaro.
Ritenuto in fatto
1. – Nel corso del
giudizio per risarcimento danni da incidente stradale
promosso da Rocca Trasporti s.r.l. nei confronti di
Mediterranea s.r.l. e di Zurigo Assicurazioni s.a.,
nelle rispettive qualità di responsabile civile del
danno in quanto proprietaria del veicolo antagonista, e
di compagnia che copre i rischi dalla circolazione dello
stesso veicolo, il Giudice di pace di Palermo, con
ordinanza depositata il 20 marzo 2008, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 149
del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice
delle assicurazioni private), per violazione degli artt.
3, 24, 76 e 111 della Costituzione.
Secondo il giudice
a quo, la norma censurata ha previsto un'azione
diretta del danneggiato nei confronti del proprio
assicuratore, eliminando il diritto, spettante a
qualunque danneggiato da fatto illecito, di agire
(anche) contro il responsabile del danno e sostituendo
alla legittimazione passiva dell'assicuratore per la
r.c.a. di quest'ultimo quella dell'assicuratore dello
stesso danneggiato.
Il rimettente assume
la rilevanza della questione, per il fatto che, avendo
la compagnia assicuratrice convenuta eccepito il proprio
difetto di legittimazione passiva, alla luce del citato
art. 149, per dover essere l'azione proposta nei soli
confronti dell'assicuratore del veicolo della stessa
attrice, la dichiarazione d'incostituzionalità della
norma indurrebbe al rigetto dell'eccezione, mentre in
caso contrario l'eccezione dovrebbe essere accolta, con
conseguente rigetto della domanda.
Il Giudice di pace di
Palermo esclude di poter praticare un'interpretazione
costituzionalmente orientata della norma, argomentando
che l'espressione letterale della norma stessa, nel
senso che “i danneggiati devono rivolgere la
richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione
che ha stipulato il contratto relativo al veicolo
utilizzato” e che in caso di mancata o insufficiente
offerta, “il danneggiato può proporre l'azione
diretta di cui all'articolo 145, comma 2, nei soli
confronti della propria impresa di assicurazione”,
configura per il danneggiato l'obbligo senza alternative
di agire contro la propria compagnia assicuratrice.
Del resto – argomenta
il rimettente – se lo scopo della norma, rivelato anche
dai lavori preparatori e dalle dichiarazioni di Governo,
è quello di ridurre i costi dei risarcimenti a carico
delle compagnie, e così anche dei premi assicurativi,
l'interpretazione non può che essere rigorosa, come si
ricava anche dall'art. 150 dello stesso Codice, che, nel
rimettere alla normazione secondaria procedure e
rapporti tra imprese, richiama “i benefici derivanti
agli assicurati dal sistema di risarcimento diretto”. Lo
stesso d.P.R. 18 luglio 2006, n. 254, attuativo
dell'art. 150, predispone appropriati strumenti per il
raggiungimento dello scopo della riduzione dei costi,
escludendo che le imprese debbano sostenere spese legali
e stabilendo la coincidenza tra soggetto che assiste il
danneggiato e soggetto che deve formulare la proposta
risarcitoria, sicché il danneggiato è di fatto
impossibilitato a rivolgersi ad un professionista, e,
non essendo così in grado di valutare l'offerta
dell'assicurazione, finirà per accettare risarcimenti
inferiori al pregiudizio realmente subito. La stessa
legge delega (L. 29 luglio 2003, n. 229, Interventi in
materia di qualità della regolazione, riassetto
normativo e codificazione. – Legge di semplificazione
2001) ha stabilito, tra i criteri direttivi
dell'emanando Codice delle assicurazioni, la tutela dei
consumatori e dei contraenti più deboli, cioè degli
assicurati, il che potrebbe avvenire solo attraverso un
abbassamento dei premi di assicurazione. In conclusione,
ammettere un'interpretazione alternativa, che faccia
salva la tradizionale azione di danni contro il
responsabile civile, vanificherebbe l'obiettivo del
legislatore, perché, rimanendo prevedibilmente marginale
l'azione diretta, le compagnie dovrebbero continuare a
sostenere ingenti costi per l'assistenza tecnica dei
danneggiati.
Il rimettente, poi,
nell'esporre le ragioni di non manifesta infondatezza
della questione, denuncia la violazione dell'art. 76
Cost., perché l'azione diretta del danneggiato nei
confronti del proprio assicuratore appare innovazione
sostanziale e significativa, che, nel contempo, elimina
il diritto, spettante a qualunque danneggiato da fatto
illecito, di agire (anche) contro il responsabile del
danno e sostituisce, quanto all'azione diretta, alla
legittimazione passiva dell'assicuratore per la r.c.a.
di quest'ultimo (pur prevista, ove manchino le
condizioni di applicabilità dell'art. 149, dall'art. 144
dello stesso Codice delle assicurazioni, e, secondo la
disciplina previgente, dall'art. 18 della legge n. 990
del 1969), quella dell'assicuratore dello stesso
danneggiato.
Tale innovazione
avrebbe dovuto essere oggetto di una delega specifica,
che però non si rinviene nella legge n. 229 del 2003, la
quale si proponeva semplicemente di realizzare una
semplificazione ed un riassetto della legislazione
assicurativa, nel rispetto dei principi indicati. Non
sembra possibile giustificare le innovazioni apportate
alla luce dei criteri guida della codificazione
assicurativa, che sono quelli dell'adeguamento alla
normativa comunitaria e della tutela del consumatore e
del contraente più debole, anche riguardo alla
correttezza dei procedimenti di liquidazione dei
sinistri: il soggetto dichiaratamente favorito dalla
nuova disciplina è il danneggiato, non l'assicurato, sia
perché l'assicurazione copre i danni patiti dai terzi e
non dal responsabile civile (contraente nel rapporto
assicurativo), sia con riferimento al caso del
danneggiato conducente di veicolo altrui. Ché anzi, il
rischio di aumento del malus che consegue a danno
dell'assicurato dall'esborso del proprio assicuratore a
favore di chi lamenta il danno, imporrebbe la
partecipazione dell'assicurato al procedimento
liquidatorio per far valere le proprie ragioni.
Neppure l'obiettivo
di ridurre i costi di gestione per ottenere
l'abbattimento dei premi assicurativi, può riconoscersi
tra i criteri direttivi della legge delega, che indica
solo la tutela giuridica dell'assicurato. Inoltre, il
decreto attuativo del codice predispone gli strumenti
per ridurre i costi di gestione delle imprese
assicurative, ma non assicura quelli idonei a consentire
che i vantaggi economici della riforma possano esser
partecipati con gli assicurati (attraverso la riduzione
dei premi), piuttosto che destinati a profitto
d'impresa.
Il vizio di eccesso
di delega è rilevabile anche sotto il profilo
dell'assenza del parere del Consiglio di Stato, dato che
le disposizioni recanti la procedura di risarcimento
diretto (art. 149) e la relativa disciplina (articolo
150) furono inserite da ultimo nel Codice delle
assicurazioni sulla base del parere reso dalle
competenti Commissioni parlamentari, ma non erano
presenti nello schema di decreto legislativo sul quale
il Consiglio di Stato aveva previamente espresso il
proprio parere.
La violazione
dell'art. 3 Cost. è denunciata dal giudice a quo
sotto il profilo della disparità di trattamento tra le
ipotesi di diversa entità dei danni. La procedura
obbligatoria del risarcimento diretto si applica infatti
anche ove la persona del conducente (non, anche
parzialmente, responsabile) abbia subito lesioni con
postumi permanenti inabilitanti superiori al 9%. La
diversità tra le due ipotesi (danni fisici lievi o danni
al veicolo e danni alle cose trasportate, da un lato, e
danni fisici gravi e perdita di un congiunto,
dall'altro) incide ingiustificatamente non solo sulla
procedura di liquidazione del danno e sul riferimento
soggettivo passivo dell'azione risarcitoria diretta, ma
anche sul piano sostanziale, giacché per coloro cui è
applicabile la procedura ordinaria di liquidazione il
risarcimento è regolato da un atto normativo primario,
mentre, per coloro cui si applica la procedura di
risarcimento diretto, l'art. 150 del Codice demanda a
una fonte normativa secondaria di tipo regolamentare il
compito di stabilire – senza, peraltro, al contempo,
indicare alcun criterio direttivo – il grado di
responsabilità delle parti ed i limiti di risarcibilità
dei danni accessori, introducendo, attraverso la
delegificazione di detta materia, una diversità di
trattamento sostanziale dei diritti dei danneggiati da
sinistro stradale. Se anche la procedura di risarcimento
diretto fosse ritenuta vantaggiosa per il danneggiato,
ne conseguirebbe l'irragionevolezza della esclusione da
essa di coloro che, stante la rilevanza dei danni
subiti, maggiormente ne beneficerebbero. Ove invece
fosse da ritenere svantaggiosa (come in realtà), la
compressione del diritto all'integrità fisica e della
proprietà privata non appare bilanciata dagli interessi
economici delle imprese e degli assicurati, attesa la
tutela preferenziale di tali diritti.
La questione relativa
alla violazione dell'art. 24 Cost. è sollevata con
riguardo alla sostituzione, quale legittimato passivo
dell'azione risarcitoria, dell'assicuratore del veicolo
utilizzato dal danneggiato al responsabile civile e
all'assicuratore di quest'ultimo, dei quali la norma
censurata esclude la legittimazione passiva. Peraltro, a
ritenere tuttora sussistente, nei casi in cui è
applicabile la procedura di risarcimento diretto, la
legittimazione passiva del responsabile civile prevista
dagli artt. 2043 e 2054 cod. civ., sarebbe frustrata la
ratio legis dell'istituto in esame, tenuto conto che il
responsabile civile nei cui confronti fosse proposta
l'azione risarcitoria potrebbe chiamare in giudizio il
proprio assicuratore esercitando la domanda di garanzia,
con conseguente duplicazione delle spese processuali
sostenute dalle imprese di assicurazione per la gestione
dei sinistri, e aumento dei premi assicurativi, in
contrasto con l'obiettivo del legislatore delegato.
Anche a ritenere
consentita la partecipazione in giudizio del
responsabile civile, la lesione del diritto di difesa
sussisterebbe ugualmente: la chiamata dell'assicuratore
da parte di quest'ultimo (che, ad esempio, rimanga
contumace) sarebbe meramente eventuale; il danneggiato
non avrebbe interesse ad esperire azione diretta contro
di lui; inoltre, essendo il responsabile civile
litisconsorte solo facoltativo, la sua confessione non
potrebbe esser liberamente valutata dal giudice nei
confronti dei litisconsorzi, come nel litisconsorzio
necessario.
Ma l'aspetto più
eclatante – ad avviso del rimettente – è che la
sostituzione del contraddittore naturale (il
danneggiante e il suo garante) del danneggiato con un
soggetto del tutto estraneo al responsabile del danno,
comporta che il danneggiato non può avvalersi degli
ordinari mezzi istruttori, quale l'interrogatorio
formale, la richiesta di ordine di esibizione della
denuncia di sinistro fatta dal responsabile del danno,
nonché la richiesta di ordine di esibizione della
perizia comparativa effettuata anche sul veicolo
assicurato o delle fotografie riproducenti quest'ultimo.
Il danneggiato non potrebbe nemmeno avvalersi di uno
degli elementi di prova più significativi, recentemente
valorizzati dalla riforma del codice di procedura civile
(che impone al convenuto di prendere posizione sui fatti
posti dall'attore a fondamento della domanda), e
particolarmente rilevanti nell'ambito del processo del
lavoro, ossia del tenore delle difese espletate nel
primo atto difensivo, nonché del rilievo del
comportamento processuale e anche preprocessuale delle
parti.
Il diritto di difesa
del danneggiato appare poi limitato da eventuali
obblighi contrattuali intercorrenti con il proprio
assicuratore.
Ne risulta minata
anche la parità delle armi delle parti nel processo, con
violazione dell'art. 111 Cost., sia a causa degli
obblighi contrattuali e legali (obbligo di denunciare il
sinistro) dell'attore-danneggiato nei confronti del
proprio assicuratore-convenuto, sia per la netta
differenza di strumenti processuali e mezzi probatori
tra le parti (ad es. l'assicuratore del danneggiato si
può avvalere, contro il danneggiato, della denuncia di
sinistro da lui presentata in adempimento dell'obbligo
di legge, e ancora di ogni argomento di prova fondato
sul suo comportamento processuale e preprocessuale,
nonché, se lo ritiene conveniente, di ogni atto
trasmessogli dall'assicuratore del responsabile, senza
al contempo che il danneggiato attore possa chiederne
utilmente l'esibizione).
2. – Nel giudizio di
legittimità costituzionale è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, deducendo
l'inammissibilità e l'infondatezza nel merito della
questione sollevata.
Secondo la difesa
erariale non è adeguatamente valutata e motivata la
rilevanza della questione. Il rimettente, al di là di
generiche petizioni di principio, non compie alcuna
verifica dei presupposti di applicabilità della
procedura prevista dal censurato art. 149, e non accerta
se sussista la responsabilità dell'altro conducente.
Le questioni
sarebbero, nel merito, manifestamente infondate. E' da
escludere che vi sia stato stravolgimento del sistema,
essendosi nella sostanza costituita in capo
all'assicurazione un'obbligazione finalizzata a
rafforzare la posizione dell'assicurato, vittima del
sinistro. La liquidazione dei danni da parte
dell'assicurazione del danneggiato è operata per
conto dell'impresa assicuratrice del veicolo
responsabile, al fine di rendere più sollecito il
risarcimento, nell'interesse del danneggiato. La
regolazione dei rapporti tra le imprese avverrà
successivamente; l'assicurazione del responsabile civile
può intervenire in giudizio con estromissione di quella
del danneggiato; è inoltre prevista la rivalsa della
prima sulla seconda per quanto pagato in eccedenza.
La norma censurata
non si porrebbe al di fuori dei criteri direttivi della
legge delega dato che l'espressione “soggetto
contraente” comprende anche il soggetto assicurato,
legato da un vincolo contrattuale con la compagnia di
assicurazione, rispetto alla quale, anzi, emerge la
debolezza contrattuale. In sostanza, l'ambito semantico
della locuzione impiegata dalla legge delega conferisce
ampio margine di discrezionalità al legislatore delegato
nel predisporre gli strumenti a favore del contraente
più debole.
Il parere del
Consiglio di Stato, non vincolante, è concepibile
riguardo al corpus normativo nel suo complesso,
non già riguardo alla singola disposizione normativa
della legge delegata. Esso, inoltre, è richiesto proprio
dalla capacità innovativa della codificazione delegata,
che comporta, nelle intenzioni del legislatore, non già
il semplice riordino normativo, ma il “riassetto” (come
recita lo stesso titolo della legge n. 229 del 2003)
della regolazione in un determinato settore, quindi con
forza innovativa ben più incisiva dei semplici
regolamenti di delegificazione. Dalla stessa relazione
del Ministero delle attività produttive, risulta che la
stesura delle norme modificate mira a migliorare il
coordinamento interno con le disposizioni sulle
procedure di risarcimento e sul piano formale a
realizzare una maggiore chiarezza espositiva.
Riguardo alla
violazione dell'art. 3 Cost., non sarebbe ravvisabile
alcuna disparità di trattamento, posto che il diritto
del trasportato non è sacrificato ma solo disciplinato
con la previsione di una modalità di azione in giudizio,
da ritenere più rapida e satisfattiva.
Con riferimento, poi,
alla pretesa violazione del diritto di difesa, il
giudice a quo non avrebbe considerato che non
cessano di operare le presunzioni di cui all'art. 2054
cod. civ.: l'attore non risentirebbe alcun pregiudizio
dall'atteggiamento processuale della convenuta.
Considerato in diritto
1. – Il Giudice di
pace di Palermo dubita della legittimità costituzionale
dell'art. 149 del decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209 (Codice delle assicurazioni private), che
introduce a favore del danneggiato in incidente stradale
una speciale azione diretta da esperire contro il
proprio assicuratore, per violazione degli artt. 3, 24,
76 e 111 della Costituzione.
La norma impugnata
prevede che – in ipotesi di sinistro tra due veicoli a
motore identificati ed assicurati per la responsabilità
civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai
veicoli coinvolti o ai loro conducenti – i danneggiati
devono rivolgere la propria richiesta di risarcimento
all'impresa di assicurazione che ha stipulato il
contratto relativo al veicolo utilizzato (comma 1). La
stessa disposizione non si applica ai veicoli
immatricolati all'estero e limita l'applicabilità del
nuovo sistema (comma 2) ai soli danni al veicolo, alle
cose trasportate dell'assicurato e del conducente, e al
danno alla persona del conducente non responsabile, se
contenuto nel limite di cui all'art. 139 dello stesso
Codice (postumi pari o inferiori al 9%).
La questione è
ammissibile, avendo il rimettente adeguatamente riferito
i termini rilevanti nella lite sottoposta al suo
giudizio, dai quali discende l'applicabilità dell'art.
149 del Codice delle assicurazioni. Egli espone con
chiarezza che la domanda verte sul risarcimento dei
danni materiali, e, atteso l'oggetto della domanda, che
non riguarda anche i danni alla persona, l'accertamento
in ordine all'esclusiva responsabilità dell'altro
conducente è irrilevante, giacché tale elemento non è
posto dalla norma censurata quale condizione dell'azione
da essa regolata.
2. – Nel merito la
questione non è fondata.
2.1 – I profili di
incostituzionalità evidenziati dal Giudice di pace di
Palermo sono riconducibili a due distinti ambiti
attinenti, rispettivamente, al vizio di formazione
legislativa (art. 76 Cost.) e alla lesione di diritti
costituzionalmente protetti (artt. 3, 24, 111 Cost.).
La lettura dell'art.
149 del Codice delle assicurazioni, da parte del Giudice
di pace di Palermo, approda all'esclusività della tutela
apprestata al danneggiato da sinistro stradale e
all'obbligatorietà dell'azione configurata, nei casi
previsti dalla stessa norma (sostanzialmente: danni ai
veicoli, alle cose trasportate e alla persona del
conducente con invalidità fino al 9%). La ricostruzione
si basa su aspetti letterali e sistematici.
Sotto il primo
profilo, l'espressione “il danneggiato può
proporre l'azione diretta di cui all'articolo 145, comma
2, nei soli confronti della propria impresa di
assicurazione”, non potrebbe che indurre a configurare
un obbligo senza alternative, per il danneggiato, di
agire contro la propria compagnia assicuratrice: secondo
il rimettente l'espressione “potere nei soli confronti”
esclude l'esercizio del potere nei confronti di altri.
Si può osservare in
proposito che l'oggetto della perifrasi non è tanto il
rapporto che, con riguardo alla proposizione di
un'azione, il legislatore vuole instaurare a favore di
un soggetto, quanto l'azione stessa, che è individuata
nei confronti (e nei soli confronti) di un determinato
soggetto, che è l'assicuratore del danneggiato.
Così
individuato l'oggetto dell'azione, si passa, appunto, a
stabilire la norma (anzi la facultas) agendi a favore di
un soggetto, il danneggiato appunto, il quale “può” – ma
non “deve” – esperire quell'azione.
Sulla base del
significato proprio delle parole, secondo la loro
connessione (art. 12 disposizioni sulla legge in
generale), l'azione diretta contro il proprio
assicuratore è configurabile come una facoltà, e quindi
un'alternativa all'azione tradizionale per far
valere la responsabilità dell'autore del danno.
Secondo
l'interpretazione sistematica del giudice rimettente, lo
scopo della norma ricavabile dai lavori preparatori
sarebbe poi quello di ridurre i costi dei risarcimenti a
carico delle compagnie, e così anche dei premi
assicurativi. A tal fine l'applicazione del nuovo
sistema non potrebbe che essere rigoroso e non ammettere
alternative, come si ricaverebbe dall'art. 150 dello
stesso Codice. In altre parole, lo scopo della legge
verrebbe vanificato ove si pretendesse di duplicare la
tutela attraverso la procedura del risarcimento diretto,
con la sopravvivenza della tutela tradizionale contro il
responsabile civile e l'assicuratore di quest'ultimo.
Non vi sarebbe risparmio di costi e, quindi, neppure
riduzione dei premi.
L'argomentazione del rimettente, sul piano degli
scopi del sistema legislativo, può essere condivisibile,
ma non esaurisce la spiegazione delle finalità che si
pone la norma. Che il risparmio per le compagnie
assicurative possa concorrere a costituire la ratio
legis è possibile, anche se il richiamo dell'art.
150 del Codice delle assicurazioni ai “benefici
derivanti agli assicurati dal sistema di risarcimento
diretto”, quale principio per la cooperazione tra le
imprese di assicurazione nell'approntamento della
normativa secondaria emanata in attuazione, non equivale
ad un suggello della esclusività dell'azione diretta
contro l'assicuratore del danneggiato quale condicio
sine qua non per l'ottenimento dello scopo di
riduzione dei premi. Detto richiamo sembra, piuttosto,
agevolare il conducente assicurato nella ricerca
dell'interlocutore per il conseguimento della
riparazione del danno subito, in fase stragiudiziale e,
ove occorra, mediante l'actio
iudicii.
Alla base
dell'innovazione vi è, invece, l'idea che uno dei
principali ostacoli allo sviluppo delle effettive
condizioni di concorrenza nel mercato assicurativo è
rappresentato dalla particolare natura del rapporto
contrattuale che si instaura nella r.c.a.:
l'indennizzato non è il cliente dell'assicurazione, ma
tipicamente è una terza parte senza vincoli contrattuali
con la compagnia di assicurazione tenuta ad effettuare
il rimborso.
Creando la legge un
rapporto diretto tra impresa e cliente, e stimolando la
ricerca da parte di quest'ultimo della “miglior
compagnia”, risulta forte l'incentivo per le imprese ad
investire nella concorrenza sulla qualità di servizi
offerti e nella efficienza nella gestione dei sinistri.
Pertanto, non è
l'obbligatorietà del sistema di risarcimento diretto che
impone le condizioni di un mercato concorrenziale, bensì
la ricerca, da parte delle compagnie, della
competitività con l'offerta di migliori servizi, e
l'incentivo dei clienti non solo ad accettare quella
determinata offerta contrattuale, ma a ricorrere al
meccanismo, ove ve ne sia bisogno, del risarcimento
diretto, come il più conveniente, ferma restando la
possibilità di opzione per l'azione di responsabilità
tradizionale, e per l'azione diretta contro
l'assicuratore del responsabile civile.
Un'interpretazione
costituzionalmente orientata dell'art. 149
consentirebbe, accanto all'azione diretta contro la
compagnia assicuratrice del veicolo utilizzato, la
persistenza della tutela tradizionale nei confronti del
responsabile civile, dal momento che il Codice delle
assicurazioni si è limitato “a rafforzare la
posizione dell'assicurato rimasto danneggiato,
considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire
direttamente nei confronti della propria compagnia
assicuratrice, senza peraltro togliergli la possibilità
di fare valere i suoi diritti secondo i principi della
responsabilità civile dell'autore del fatto dannoso”
(ordinanza n. 441 del 2008).
Il predetto Codice,
nel quadro di un complessivo “riassetto” della materia –
il termine è impiegato dal legislatore delegante, che
proprio con l'art. 1 della legge n. 229 del 2003
modifica i principi ispiratori della delegazione
legislativa di cui all'art. 20 della legge 15 marzo
1997, n. 59, al fine di garantire organicità e
completezza della materia oggetto del riordino –
introduce un meccanismo che, in presenza di certe
condizioni, agevola la tutela del danneggiato e, in
prospettiva, come lo stesso giudice a quo
riconosce, si propone di creare le condizioni per un
miglioramento delle prestazioni assicurative. Pur
nell'approssimativo coordinamento delle norme del titolo
X del Codice, nel loro complesso e nei rapporti con la
disciplina vigente, nulla autorizza a ritenere che siano
stati stravolti i principi in tema di responsabilità
civile, tanto più che le norme poste dal legislatore
delegato sono da interpretare nel significato
compatibile con i principi ed i criteri direttivi della
delega (sentenze n. 98 del 2008 e nn. 170 e 340 del
2007).
Nella misura in cui l'azione
diretta contro l'assicuratore del danneggiato non
rappresenta una diminuzione di tutela, ma un ulteriore
rimedio a disposizione del danneggiato, non è
riconoscibile un vizio nel procedimento di formazione
legislativa: il sistema di liquidazione del danno creato
nell'esercizio della delega è misurabile nei termini del
riassetto normativo delegato.
La non
riconoscibilità del denunciato stravolgimento del
sistema dà ragione del contributo consultivo offerto
alla formazione del d.lgs. n. 209 del 2005 dal Consiglio
di Stato (parere n. 11603/05) su uno schema che ancora
non comprendeva il rimedio migliorativo descritto, tanto
più che un esame puntuale della coerenza delle
disposizioni recate dalla nuova normativa sull'azione
diretta con i criteri direttivi della legge di delega n.
229 del 2003, è stato comunque compiuto a posteriori,
in sede di consultazione sulla normativa secondaria,
attuativa dell'art. 150 (pareri n. 5074/05 e n. 746/06).
Il nuovo sistema
agevola i danneggiati che hanno contratto
l'assicurazione (che non è dubbio rientrino in dette
categorie), anche in relazione allo specifico
riferimento dell'art. 4 lettera b) della legge
delega al “processo di liquidazione dei sinistri,
compresi gli aspetti strutturali di tale servizio”: se
l'ipotesi statisticamente più accreditata, che il
danneggiato coincida con il conducente assicurato,
costituisce attuazione del principio di tutela del
consumatore posto dalla legge delega, l'estensione delle
nuove modalità di tutela al conducente non contraente
resta elemento neutro, dato che comunque, secondo i
principi tradizionali del risarcimento diretto
nell'assicurazione obbligatoria (art. 18 della legge n.
990 del 1969), il conducente dovrebbe rivolgersi ad un
assicuratore con cui non ha nessun contratto. Ne viene
sostanzialmente modificata la modalità di ottenimento
della tutela, ma non risultano sovvertiti i criteri
posti dalla legge delega. La constatazione riguarda
anche l'adeguamento alla disciplina comunitaria (art. 4
lettera a), giacché l'esperibilità dell'azione di
responsabilità e di quella diretta contro l'assicuratore
del responsabile civile, secondo un'interpretazione
costituzionalmente orientata, si dimostra rispettosa
della direttiva 2005/14/CE: questa obbliga gli Stati
membri a provvedere affinché le persone lese da un
sinistro, causato da un veicolo assicurato, possano
avvalersi di un'azione diretta nei confronti
dell'impresa che assicura contro la responsabilità
civile la persona responsabile del sinistro. Senza
considerare che l'azione diretta è ora esperibile contro
il proprio assicuratore, perché questi non fa altro che
liquidare il danno per conto dell'assicurazione
del danneggiante (art. 149, comma 3, del Codice delle
assicurazioni), tanto che la seconda può intervenire nel
giudizio intrapreso dal danneggiato contro il primo, ed
estrometterlo (comma 6).
La tesi
dell'ammissibilità, accanto all'azione diretta, della
tradizionale azione di responsabilità civile, toglie,
altresì, fondamento alle censure di ordine sostanziale
mosse dal rimettente, sotto i profili della lesione del
diritto di azione e dei principi del giusto processo,
nonché della disparità di trattamento riguardo ad altre
categorie di danneggiati.
Il nuovo
sistema di risarcimento diretto non consente di ritenere
escluse le azioni già previste dall'ordinamento in
favore del danneggiato. Del resto, dati i limiti
imposti dalla legge delega e la necessità, già
sottolineata, di interpretare la normativa delegata nel
significato compatibile con principi e criteri direttivi
della delega stessa, la scelta del danneggiato di
procedere nei soli confronti del responsabile civile
trova fondamento nella normativa codicistica, non
esplicitamente abrogata. Allo stesso modo in cui fu
pacificamente ritenuto che l'introduzione, con l'art. 18
della legge 24 dicembre 1969, n. 990, dell'azione
diretta contro l'assicuratore non elideva l'ordinaria
azione di responsabilità civile nella circolazione
stradale (art. 2054 cod. civ.: v., da ultimo, Cass.,
sentenza 11 giugno 2008, n. 15462), parimenti, la
disciplina confermativa dell'azione diretta (art. 144
Cod. ass.) e l'introduzione di un'ipotesi speciale di
essa, quella contro il proprio assicuratore (art. 149),
non può aver precluso l'azione di responsabilità civile.
A favore del
carattere alternativo, e non esclusivo, dell'azione
diretta nei soli confronti del proprio assicuratore,
depone, poi, oltre all'interpretazione coerente della
delega (dalla quale non sembra emergere la possibilità
di uno stravolgimento del sistema), uno dei principi
fondamentali della stessa, che è quello (art. 4, comma
1, lettera b) della “tutela dei consumatori e più
in generale dei contraenti più deboli avuto riguardo
alla correttezza dei messaggi pubblicitari e del
processo di liquidazione dei sinistri, compresi gli
aspetti strutturali di tale servizio”. In presenza di
tale formula, appare coerente con le finalità della
legge delega un rafforzamento del servizio a tutela dei
consumatori e dei contraenti deboli, che si estrinseca
attraverso il riconoscimento di una ulteriore modalità
di tutela.
Non si ignora che l'interpretazione
costituzionalmente orientata, la quale,
accanto alla nuova azione diretta
contro il proprio assicuratore, ammette l'esperibilità
dell'azione ex art. 2054 c.c. e dell'azione diretta
contro l'assicuratore del responsabile civile,
apre una serie di problemi applicativi. Tuttavia, la
soluzione di detti problemi esula dai limiti del
giudizio costituzionale, non potendo che essere
demandata agli interpreti.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 149 del decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209 (Codice delle assicurazioni private), sollevata,
in riferimento agli articoli 3, 24, 76 e 111 della
Costituzione, dal Giudice di pace di Palermo, con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta,
il 10 giugno 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE,
Presidente
Alfio FINOCCHIARO,
Redattore
Giuseppe DI PAOLA,
Cancelliere
Depositata in Cancelleria
il 19 giugno 2009.
Il Direttore della
Cancelleria
F.to: DI PAOLA |