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DIRETTORE RESPONSABILE: MARIO ROMANO |
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www.giustiziaoggi.it - indirizzo e-mail:avvromanomario@libero.it Tel. e Fax: 0823. 844686 |
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( aggiornam. settembre 2004 ) IMPORTANTI MODIFICHE ALLA RIFORMA BIAGI
MIGLIORATA LA TUTELA DEL LAVORO IN APPALTO di ENRICO ROMANO (*) |
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Con uno schema di Decreto Legislativo approvato nel corso del Consiglio dei Ministri del 3 settembre u.s., il Governo si appresta a varare significative integrazioni al Decreto Legislativo n.276/2003, destinate ad avere positive ripercussioni sul delicato mercato del Lavoro. a) In tema di sanzioni. E' prevista la modifica dell'art.18 del vigente Decreto Legislativo,con l'introduzione di un'ammenda di € 50,00 per ogni lavoratore occupato, in assenza di autorizzazione all'esercizio di attività; in particolare la nuova norma prevede addirittura una sanzione di carattere penale (arresto fino a 18 mesi) per il caso di sfruttamento di lavoro minorile, oltre all'applicazione della sanzione pecuniaria aumentata fino a sei volte. Del pari sanzionata (con ammenda da € 375 a 750) è l'attività non autorizzata di ricerca e selezione di personale. b) in tema di appalti. Per accentuare la tutela del lavoratore l'art.29 del Decreto previgente è stato modificato nel senso di estendere l'obbligo di solidarietà ( di carattere retributiva e contributiva) tra il committente imprenditore con l'appaltatore non solamente ai contratti di appalto di servizi ma anche a quelli di opera: tale obbligo, inoltre, si estenderà per il periodo di un anno successivo alla durata dell'appalto o alla data della sua eventuale anticipata cessazione.
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Particolare rilevante è che il nuovo Decreto legislativo - almeno nella sua formulazione recentemente licenziata - non prevede alcuna norma di carattere transitorio, talchè nell'arco di tempo intercorrente tra la vecchia Legge 1369/60 (abrogata dal D.lgst. 276/03) e quella conseguente al nuovo Decreto , non sarà possibile l'irrogazione di alcuna sanzione, salvo quelle previste per eventuali ipotesi di fatti costituenti reato. C'è da auspicare, dunque, che ad evitare possibili eccezioni di incostituzionalità, per evidente violazione dell'art. 3 della Costituzione per diverso trattamento di soggetti in momenti di poco successivi, rispetto alla stessa fattispecie, il Parlamento ponga rimedio a questo vuoto, ottemperando all'irrinunciabile principio della certezza del diritto e scongiurando l'arricchimento del contenzioso da risparmiare al mondo del Lavoro, già attraversato da cronica conflittualità! (*) Avvocato - Dottore di Ricerca in Diritto del Lavoro Seconda Università di Napoli
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