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DIRETTORE RESPONSABILE: MARIO ROMANO |
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LA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE
di MASSIMO TAFFURI
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In un momento di totale riforma dell’ordinamento giuridico italiano, che vede la riorganizzazione del diritto penale, processual-penalistico e del diritto societario - con la riforma entrata in vigore il 1° gennaio 2004 - è di rilevante importanza esaminare anche alcuni aspetti di modifica del diritto processual-civilistico che vedrà una sua imminente applicazione da parte degli operatori ed interpreti del diritto. E’ evidente, dunque, la volontà legislativa di dare un nuovo assetto tecnico-giuridico alla struttura normativa vigente, riconoscendo, in ciò, da parte di alcuni, un fallimento della classe politica che ha impegnato negli anni la propria attività di riforma. Tralasciando il merito di questa polemica, quanto fondata o meno possa essere, si evidenzia l’esigenza di affrontare e commentare le più importanti norme di diritto processuale alla luce delle imminenti innovazioni e delle nuove condotte che gli avvocati dovranno tenere nell’attività processuale con i colleghi di controparte. La riforma vede il Giudice intervenire quando è necessario, divenendo, così, amministratore non di tutto il processo ma solo di quei segmenti essenziali, in maniera tale che l’intera fase istruttoria avviene attraverso lo scambio degli atti di difesa tra i legali. Aspetto importante è il c.d. contingentamento, inteso come limite nel numero degli scritti, riportato ad un massimo tre (citazione, comparsa di costituzione, le diverse repliche e memorie) con termini fissati solo nel minimo pari a giorni 60, 30, 16. Detta previsione vanificherebbe la riforma, improntata ad un’accelerazione e snellimento delle procedure, se non fosse per la possibilità data alle parti di rinunciare ai tempi eccessivamente dilatori disposti dall’avversario e dunque provvedere subito al rinvio dell’atto di replica. Arma utile per le parti, da potere usare occorrendo, rimane sempre quella di decidere di presentare al Giudice istanza di fissazione dell’udienza, allorché si ritenga la causa matura per la decisione. Dal momento in cui si notifica detta istanza le parti non possono più proseguire e, dunque, subentrerà il Giudice che porrà fine al gioco processuale delle parti. Il Giudice relatore, che riceve l’istanza, dà tutte le indicazioni necessarie e fissa - come avviene ad esempio nel caso della materia societaria - l’udienza davanti al Collegio, che può delegare ad un giudice monocratico;. La novità sembra quasi riconoscere una trasposizione della norma di cui all’art.189 c.p.c. fin dall’inizio del giudizio, nel senso di poter instare il giudice solo quando la causa è pronta per la decisione e fin d’allora si ha istruttoria determinata dalle parti. Dunque la funzione di cui all’articolo citato, attribuita al Giudice Istruttore, viene attribuita ad una o ad entrambe le parti nel momento in cui si realizza come pronta per la decisione la causa. Pertanto ciò che si presenta come nuovo è il ruolo “autonomo” e responsabile delle parti nel saper gestire una fase processuale,fin d’ora sempre demandata al Giudice, e conseguenzialmente potremo non avere più una citazione con data fissata dalla parte. Si usa doverosamente il condizionale perché le parti in causa potranno fin dall’inizio invocare l’intervento del giudice, non attendendo la maturazione effettiva della causa, incarnando così l’atto introduttivo la doppia finalità della vocativo in ius e della istanza di intervento del giudice. Sembra, a conti fatti, una riforma che si pone in termini di alternatività anziché di obbligatorietà. Aspetto rilevante del nuovo processo è quello per cui esso annovera nuovi strumenti, di natura mediale, per la redazione e le modalità di scambio degli atti processuali : l’atto di citazione potrà (o dovrà ?) contenere nuovi dati, come l’indirizzo di posta elettronica, con la finalità di rendere tanto celere la notificazione da ridurre i costi. E’ chiaro, però, che, in relazione al contenuto della citazione, non si parlerà della posta elettronica come uno degli elementi essenziali ex art. 163 c.p.c., ma senz’altro costituisce una nuova componente di riconoscimento dello studio legale di cui servirsi processualmente, sgombrando il campo da quei dubbi sulla validità di notifica a mezzo posta elettronica – ricordando a tal proposito, per completezza, che è già in vigore da alcuni anni la legge che legittima processualmente l’uso del fax per notifiche di atti e deposito di memorie difensive. Lo snellimento e la riduzione dei tempi processuali sono stati gli obiettivi primari della nuova riforma per cui questa è stata strutturata anche attraverso la previsione – oltre che di termini abbreviati per la costituzione dell’attore – di incentivazione ad adottare clausole compromissorie e di soluzioni conciliative delle controversie, con l’evidente obiettivo di ridurre il più possibile la gran mole a cui sono sottoposti i giudici del settore civile. Auspicando la riuscita della nuova procedura va, però, sottolineato ancora una volta, come necessario intervento legislativo quello volto ad arginare stabilmente le difficoltà della macchina giustizia, legate alla nota carenza di organico di giudici e impiegati amministrativi che affligge i Tribunali ordinari e, negli ultimi tempi, gli uffici dei Giudici di Pace, specie a seguito dell’introduzione della competenza penale ad essi attribuita.
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