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DIRETTORE RESPONSABILE: MARIO ROMANO |
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SEPARAZIONE e RISARCIMENTO innovativa pronuncia dei Giudici milanesi
di ORSOLA CAROZZA
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Presenta aspetti di estrema novità la sentenza (n. 2971/02) emessa nei giorni scorsi dalla IX sezione civile del Tribunale di Milano, in materia di separazione personale tra coniugi. Nel valutare la responsabilità di uno dei coniugi, ai fini di addebitare la colpa del fallimento dell'unione coniugale, i Giudici lombardi hanno affermata la piena applicabilità del dettato di cui all'art. 2043 c .c . anche nell'ambito del rapporto familiare, con conseguente condanna del coniuge responsabile al risarcimento dei danni in favore della consorte per lo "stato di mancata serenità, inquietudine e senso di abbandono" sofferto a cagione del comportamento lesivo ascrivibile al marito. Con siffatta pronuncia il Tribunale di Milano ha - di fatto - superato il criterio, finora seguito, secondo cui , stante la Legge speciale disciplinante il DIritto di famiglia, doveva ritenersi inapplicabile l'accertamento della responsabilità extracontrattuale prevista dalla Legge generale (Codice civile - art. 2043). Per pervenire alla diversa soluzione, la ricordata sentenza ha richiamato il principio sancito dall' art. 2 della Costituzione che - com' è noto - tutela i diritti della persona nelle formazioni sociali ove si svolge la personalità di ogni individuo e, quindi, anche nell'ambito familiare (c.d.: dovere di solidarietà). La fattispecie del giudizio, che ha dato luogo all'innovativa sentenza, era riferita alla condotta del marito risultata lesiva dei doveri coniugali verso la consorte (che trovavasi in stato interessante) ed ha tenuto conto della "particolare gravità di detto comportamento, rivelatosi di pregiudizio per la qualità della vita della donna in un periodo di particolare rilevanza sul piano emotivo, affettivo e relazionale qual'è quello della gestazione." Naturalmente, trattandosi di danno di natura non patrimoniale, assai difficilmente documentabile sotto l'aspetto del quantum, la condanna risarcitoria è stata commisurata con applicazione del criterio equitativo in conformità con il disposto di cui all'art. 1226 c. c.
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