DIRETTORE RESPONSABILE: MARIO ROMANO

 
 

   

     

 SEPARAZIONE e RISARCIMENTO

     innovativa pronuncia dei Giudici milanesi 

 

 

  

  di

ORSOLA CAROZZA

 

                

 

 

 
   
 

                Presenta aspetti  di  estrema novità   la sentenza (n. 2971/02) emessa nei giorni  scorsi dalla IX sezione civile del Tribunale di Milano, in materia di separazione personale tra coniugi. 

              Nel valutare la responsabilità di uno dei coniugi, ai fini di addebitare la colpa del fallimento dell'unione coniugale, i Giudici lombardi  hanno affermata la piena applicabilità del dettato di cui all'art. 2043 c .c . anche nell'ambito del rapporto familiare, con  conseguente condanna del coniuge responsabile al risarcimento dei danni  in favore della consorte  per lo "stato di mancata serenità, inquietudine e senso di abbandono" sofferto a cagione del comportamento lesivo ascrivibile al marito.

             Con siffatta pronuncia il Tribunale di Milano ha - di fatto - superato il criterio, finora seguito, secondo cui , stante la Legge speciale disciplinante il  DIritto di famiglia, doveva ritenersi inapplicabile l'accertamento della responsabilità extracontrattuale prevista dalla Legge generale (Codice civile - art. 2043). 

       Per pervenire alla diversa soluzione, la ricordata sentenza ha  richiamato il principio sancito dall' art. 2 della  Costituzione che - com' è noto -  tutela i diritti della persona nelle formazioni  sociali ove si svolge la personalità di ogni individuo  e,  quindi,  anche nell'ambito familiare (c.d.: dovere di solidarietà).

        La fattispecie del giudizio,  che ha dato luogo all'innovativa sentenza,  era riferita alla condotta  del marito risultata lesiva dei doveri coniugali  verso la consorte (che trovavasi in stato interessante) ed ha tenuto conto della  "particolare gravità di detto comportamento,  rivelatosi di pregiudizio per  la qualità della vita della donna in  un periodo di particolare rilevanza sul piano emotivo, affettivo  e relazionale qual'è quello della gestazione." 

            Naturalmente, trattandosi di danno di natura non  patrimoniale, assai difficilmente documentabile sotto l'aspetto del quantum, la condanna risarcitoria è stata commisurata con applicazione del criterio equitativo  in conformità  con il disposto di cui all'art. 1226 c. c. 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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