|
|
|
|
|
|
DIRETTORE RESPONSABILE: MARIO ROMANO |
|
|
|
SOCIETA' TRA AVVOCATI Incertezze sui profili fiscali e previdenziali |
|
|
|
di Maurizio de Tilla
Presidente dellA Cassa Nazionale di Previdenza Forense |
|
|
|
Il D.Lgs. 2 febbraio 2001 n.96 disciplina - al titolo II, art.16 e segg. - l'esercizio della professione forense in forma societaria, precisando che la società tra avvocati è regolamentata dalle norme dello stesso titolo II della legge e, "ove non diversamente disposto, dalle norme che regolano la società in nome collettivo di cui al capo III del titolo V del codice civile". Infatti, la società tra legali si modella, in parte, sul tipo della società in nome collettivo, cui si avvicina per struttura ed organizzazione societaria , rilevanza dell'elemento personale e regime di responsabilità dei soci. Invero, va rilevato che l'attività svolta dalle società tra avvocati è comunque un'attività di tipo professionale - secondo quanto chiarito nella relazione governativa -ed è caratterizzata dalla prestazione di servizi in tutto e per tutto analoghi a quelli espletati dal libero professionista singolo. Conseguentemente, come precisato dal Governo nella propria relazione, nell'ambito dei tipi societari previsti dall'ordinamento, possono essere utilizzati solamente quelli che consentono l'applicazione delle stesse norme che disciplinano l'esercizio della professione e in primo luogo il possesso di un titolo abilitante da parte dei soci ed un regime di responsabilità simile a quelli cui è soggetto il professionista individuale. Ne discende che la società, quale società tra professionisti, deve essere i8nformata ai principi della personalità della prestazione e del diritto del cliente di scegliere il proprio difensore, della responsabilità personale dell'avvocato e della soggezione della società ad un concorrente regime di responsabilità, nonchè deve essere costituita da soci che siano esclusivamente avvocati. Inoltre occorre rilevare che la società è conferitaria dell'incarico professionale, a prescindere dal socio che ne cura la relativa attività, la quale ultima, unitamente ai proventi, è imputabile alla società medesima. In sostanza, accanto all'associazione professionale prevista dalla L.23 novembre 1939 n.1815, sorge una nuova figura, che costituisce un'entità giuridica distinta da quella dei singoli soci che la compongono: la società, infatti, è iscritta all'albo, riceve l'incarico professionale, percepisce il compenso, risponde con il suo patrimonio. Ciò posto , devesi evidenziare che con il D.lgs.96/2001 il legislatore non ha affrontato il problema della disciplina normativa applicabile sotto i profili fiscale e previdenziale a tale tipologia societaria , limitandosi ad un generico rinvio "alle società in nome collettivo di cui ...al codice civile " . Si tratta ora, in via interpretativa, di stabilire se tale rinvio debba essere inteso in modo specifico e assoluto alle società in nome collettivo riportaste nel libro V del codice civile, così concludendo che si applichi alle società tra professionisti tutta la disciplina, anche fiscale, applicabile alle società in nome collettivo o se, al contrario, il legislatore abbia voluto limitare l'equiparazione ai soli fini della disciplina civilistica e non anche a quelli fiscali. La soluzione del problema rileva anche ai fini previdenziali, tenuto conto che la contribuzione previdenziale è strettamente connessa all'aspetto fiscale e, in particolare , al reddito netto ed al volume d'affare prodotto ai fini professionali. La qualificazione del reddito prodotto dalla società tra legali, se reddito d'impresa o reddito da lavoro autonomo, alla luce della diversa disciplina fiscale che consente la determinazione delle due tipologie di reddito, assume, pertanto, una fondamentale rilevanza anche e soprattutto ai fini previdenziali. In sede di prima interpretazione della legge, la dottrina si è espressa in maniera non univoca, giacchè da una parte si è affermato che il richiamo alla regolamentazione delle società in nome collettivo implica anche l'applicabilità alle società tra professionisti della relativa disciplina fiscale, mentre altri autori hanno ritenuto che il reddito prodotto dalle società tra legali rappresenta reddito da lavoro autonomo e,pertanto, il professionista resta soggetto ad imposizione fiscale secondo il criterio di cassa. Secondo quest'ultima tesi, autorevolmente prospettata tra gli altri dal Prof. Moschetti dell'Unione Triveneta dei Consigli degli Ordini degli Avvocati e da ritenersi assolutamente preferibile, il richiamo che il decreto in questione fa alla disciplina delle società in nome collettivo è residuale, utile ai soli fini civilistici, non già ai fini del trattamento fiscale. Ne consegue che sotto il profilo fiscale la società tra legali non può essere assimilata alla società in nome collettivo che, in base all'art.6 del D.P.R.917/1986, produce redditi d'impresa. __________________________________________________________ Il testo completo dell'articolo del Presidente De Tilla è a disposizione dei Colleghi e può essere richiesto alla Redazione di GIUSTIZIAOGGI, via e-mail ovvero a mezzo fax.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|