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Apriamo una nuova Rubrica ,volta a dar conto di
novità giurisprudenziali di legittimità e di merito su materia che
rappresenta pane quotidiano per l'avvocato , ma che non occupa le
pagine buone delle pubblicazioni
specialistiche, perchè considerate
- a
torto - non di generale interesse.
I
Lettori potranno far pervenire massime e sentenze, attraverso i
consueti canali (e-mail, fax, floppy-disc ecc.), con eventuali note
di commento, da contenere, possibilmente, entro le trenta righe.
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* Diritto del
figlio maggiorenne autonomo al mantenimento - Non sussiste.
Cass.II
sez.civ., 07.07.2004 n.12477
Al
figlio maggiorenne, che si sia allontanato dalla casa genitoriale ,
rendendosi autonomo da un punto di vista morale e materiale, con
l'assunzione di un proprio lavoro remunerato, non è consentito il
rientro nell'abitazione familiare, in caso di perdita del lavoro.
In tale
ipotesi, questi - ove la perdita non sia a lui imputabile - potrà,
jure proprio, avanzare richiesta di gli alimenti,alla cui
corresponsione sarà obbligato il genitore in forza delle
disposizioni generali di cui all'art.433 n.3 c.c.
Nota
La decisione della
S.C. dirime , in via definitiva, i dubbi sul tema da cui sono
scaturite molteplici sentenze di merito contraddittorie e
scarsamente motivate.
La S.C. , come si
vede, ha inteso parificare le conseguenze dell'allontanamento del
figlio maggiorenne a quelle previste e sanzionate (all'art.146 c.c.)
per l'allontanamento, ingiustificato e non provvisorio, del coniuge
dalla residenza familiare.
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Opposizione a decreto ingiuntivo - Sospensione della provvisoria
esecuzione - Conseguente sospensione dell'esecuzione in sede di
opposizione all'esecuzione.
Cass.III sez.civ., 29.04.2004 n.8217
Allorchè , a
seguito di opposizione a decreto ingiuntivo, sia stata pronunciata
la sospensione della provvisoria esecuzione del d.i., il Giudice
dell'Esecuzione, dinanzi a cui sia stata proposta opposizione al
titolo esecutivo o agli atti esecutivi a norma dell'art. 623 c.p.c.,
è tenuto a dichiarare la sospensione del procedimento esecutivo, che
potrà essere riattivato solamente dopo che il titolo esecutivo
stesso abbia riacquistato efficacia esecutiva ex art. 653 c.p.c.,
con l'eventuale rigetto dell'opposizione.
Nota
Per vero, la
statuizione della S.C. , poco o nulla aggiunge all'orientamento più
volte espresso dalla stessa Corte, che ha, da anni, ribadito che "
la
sospensione dell'esecuzione provvisoria del d.i. disposta ai sensi
dell'art.649 c.p.c. dal giudice istruttore della causa di
opposizione, non integra la revoca dell'efficacia di detto decreto
quale titolo esecutivo e, pertanto, in relazione al procedimento
esecutivo intrapreso in forza del medesimo , non tocca la
legittimità degli atti già compiuti, nè determina ragione di
improcedibilità del processo esecutivo che rimane soltanto sospeso"
(così: Cass.03.05.1991 n.4866).
Il tenore della
massima appena citata non sembra lasciare molto spazio a dubbi circa
l'automatica sospensione del processo esecutivo nel caso di
sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo,
ond'è che la recente pronunzia sul tema può apparire addirittura
pleonastica e induce a forti perplessità sull'utilizzo dei rimedi
giurisdizionali in grado di legittimità, esperiti con troppa
disinvoltura e contro cui non può che condividersi l'introduzione
del filtro inerente l'ammissibilità del ricorso dinanzi alla S.C.
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Illustre
Direttore,
ho letto
con molto interesse l'articolo ("dalla gogna mediatica all'ipergarantismo
del la privacy") contenente la giustissima protesta per la continua
violazione dei diritti dei minori, perpetrata da giornali e
televisioni.
Sull'argomento, credo , dunque,sia degna di evidenza una recente
presa di posizione del Garante per la Privacy che mi permetto di
segnalarLe.
Ringraziando per l'attenzione, porgo deferenti saluti.
Caserta,lì
15.12.04
dott.ssa
Daniela Maietta
* Diritto di
cronaca - Minori - Divieto di notizie anche indirette.
Garante
Privacy - Newsletter 04.10.2004
E' vietata la
diffusione di informazioni che, sia pure in maniera indiretta,
rendano possibile il riconoscimento di minori coinvolti in fatti di
cronaca , a maggior ragione quando abbiano subito violenze o
molestie sessuali.
Renderli
identificabili potrebbe far loro rivivere i traumi subiti e
pregiudicarne l'armonico sviluppo della personalità.
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