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DIRETTORE RESPONSABILE: MARIO ROMANO |
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(aggiorn.febbr.2005 ) SPIGOLANDO In... Cassazione e Corti di Merito: pronuncie minori , ma non secondarie) TRIBUTI & Ricorsi
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Importante pronuncia della S.C. in tema di di Tosap (sent. 05.08.04 n.15079 - Cass. sez. V Civile-Tributaria) |
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Nell'affrontare la fattispecie sottopostale,la Suprema Corte ha ritenuto di ribadire e meglio esplicitare il principio secondo cui, le quante volte il servizio di accertamento e riscossione di una tassa sia stato affidato - a mezzo di apposita convenzione stipulata, secondo la previsione dell'art.52 del Dlgs n.446/97, - ad un Concessionario (solitamente identificato in un Istituto di Credito - n.d.r.) il potere di accertamento del tributo si intende, ipso jure, trasferito al detto Concessionario. Alla stregua di tale innovativa pronuncia , dunque, il contribuente potrà avvalersi dei rimedi giurisdizionali, nei confronti del Concessionario, nella sua espressa qualità di delegato di un pubblico servizio, mediante instaurazione di opposizione dinanzi alla competente A.G. Con la stessa sentenza in commento, la S.C. ha stabilito, altresì, altri due importantissimi principi e cioè: a) la competenza per territorio non è più quella del Giudice del luogo ove è sorto il tributo (solitamente coincidente con il Comune impositore e di residenza del contribuente), b) allorchè l'avviso di accertamento Tosap sia effettuato con l'utilizzazione di sistemi informatici automatizzati, la mancata sottoscrizione autografa da parte del funzionario responsabile del procedimento non determina l'annullabilità dell'atto, essendo , in tutto, valido ed efficace l'atto che rechi la semplice indicazione a stampa del nominativo del responsabile. La motivazione di detto ultimo orientamento è da ricercarsi - secondo la stessa S.C. - nella legge 549/95 (art.1, comma 87) secondo cui - com'è noto - "la firma autografa prevista dalla norma che disciplina i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile, nel caso in cui gli atti medesimi siano eseguiti con sistemi automatizzati". Si tratta - come si vede - di una sentenza che, emessa da circa dieci mesi, non risulta, tuttavia, adeguatamente pubblicizzata dai mass media, pur rappresentando profili di novità che non mancheranno di riverberarsi sul contenzioso attualmente pendente dinanzi agli uffici giudiziari della Penisola.
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