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Con una recente pronuncia della Prima Sezione civile (sent.n.27090
del 19.11.2011), la Corte di Cassazione ha ribadito che la Tariffa
Forense non č in contrasto con il Trattato dell'Unione
europea. Per la veritą, non si tratta di una novitą se č vero
che gią la Corte di Giustizia europea (con propria sentenza
C-35/99 del 12 febbraio 2002) aveva dichiarato la piena
compatibilitą del "Tariffario" degli Avvocati italiani rispetto agli
articoli 10, 81 e 84 del Trattato Ue.
A provocare l'intervento degli
Ermellini era stato il contenzioso relativo alla liquidazione
giudiziale della parcella di un legale in causa contro il Comune di
Firenze. Il Giudice di Pace investito del caso aveva
inizialmente ritenuta ammissibile la richiesta di voci
tariffarie "fondate sull'autoapplicazione formulata dai
professionisti", ponendosi in palese contrasto con il
dettato continentale. La S.C., dunque, ha inteso richiamare la
pronuncia della Corte di Giustizia nella parte in cui ha
sottolineato che il Trattato č salvo se «l'organizzazione di
categoria di cui trattasi sia incaricata solo di approntare un
progetto di tariffa in sč non vincolante, poiché il Ministro ha il
potere di far modificare il progetto da detta organizzazione
e, dall'altro, la normativa nazionale disponga che la liquidazione
degli onorari č effettuata dagli organi giudiziari in base ai
criteri da essa stessa stabiliti, autorizzando peraltro il giudice a
derogare, in talune circostanze eccezionali e con decisione
debitamente motivata, ai limiti minimi e massimi fissati».
In conformitą con questo orientamento - ha argomentato la
Corte - č da escludersi che lo Stato «imponga o favorisca la
conclusione di intese contrastanti con l'articolo 85 del Trattato o
ne rafforzi gli effetti».
In altra parte della stessa pronuncia, poi,
la S.C. ha ribadito che la soppressione dell'Albo dei
procuratori legali , (disposta con la Legge 27 del 1997) «non ha
comportato l'abolizione della tariffa per le prestazioni
professionali dei procuratori», prestazioni di cui rimane traccia
nel codice di procedura civile nella bipartizione delle locuzioni
«ministero del difensore» e di «assistenza del difensore», il
che implica la possibilitą per il Giudice di liquidare anche le voci
inerenti della funzione di rappresentanza processuale del cliente da
parte dell'avvocato.
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