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       (aggiorn. Dic.2011)          

 

    

 

U.E& TARIFFE FORENSI

 

 

 

 

 

        Con una recente pronuncia della Prima Sezione civile (sent.n.27090 del 19.11.2011), la Corte di Cassazione ha ribadito che la Tariffa Forense non č  in contrasto con il Trattato dell'Unione europea.  Per la veritą, non si tratta di una novitą se č vero che gią la Corte di Giustizia europea  (con propria sentenza C-35/99 del 12 febbraio 2002) aveva dichiarato la piena compatibilitą del "Tariffario" degli Avvocati italiani rispetto agli articoli 10, 81 e 84 del Trattato Ue.
        A provocare l'intervento degli Ermellini era stato il contenzioso relativo alla liquidazione giudiziale della parcella di un legale in causa contro il Comune di Firenze. Il Giudice di Pace investito del caso aveva  inizialmente ritenuta ammissibile  la richiesta di voci tariffarie "fondate sull'autoapplicazione formulata dai professionisti", ponendosi in  palese contrasto con il dettato continentale. La S.C., dunque, ha inteso richiamare la pronuncia  della Corte di Giustizia nella parte in cui ha sottolineato che il Trattato č salvo se «l'organizzazione di categoria di cui trattasi sia incaricata solo di approntare un progetto di tariffa in sč non vincolante, poiché il Ministro ha il potere di far modificare il progetto da detta organizzazione  e, dall'altro, la normativa nazionale disponga che la liquidazione degli onorari č effettuata dagli organi giudiziari in base ai criteri da essa stessa stabiliti, autorizzando peraltro il giudice a derogare, in talune circostanze eccezionali e con decisione debitamente motivata, ai limiti minimi e massimi fissati».

       In conformitą con  questo orientamento - ha argomentato la Corte - č da escludersi che lo Stato «imponga o favorisca la conclusione di intese contrastanti con l'articolo 85 del Trattato o ne rafforzi gli effetti».
       In altra parte della stessa pronuncia, poi, la S.C. ha ribadito  che la soppressione dell'Albo dei procuratori legali , (disposta con la Legge 27 del 1997) «non ha comportato l'abolizione della tariffa per le prestazioni professionali dei procuratori», prestazioni di cui rimane traccia nel codice di procedura civile nella bipartizione delle locuzioni «ministero del difensore» e di «assistenza del difensore», il  che implica la possibilitą per il Giudice di liquidare anche le voci inerenti della funzione di rappresentanza processuale del cliente da parte dell'avvocato.