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                    (aggiorn.aprile 2011 )

                                                                                                             

 

    

UNA PAROLA  CHIARA SULLA PORTATA DEL MANDATO AL DIFENSORE

Importante pronuncia della S.C. (Cass.,20.05.2010 n.12429)

Nota a cura della Redazione

 

 

 

                                                                                            

        E' noto che, in caso di morte della parte nel corso del processo civile, l'interruzione del processo stesso - ai sensi dell'art. 301 c.p.c. -  si determina solamente a seguito di dichiarazione da parte del difensore costituito del de cuius, in mancanza della quale , il processo prosegue e fa stato nei confronti degli aventi diritto.

      Con la sentenza in commento, la II Sezione civile della Suprema Corte ha finalmente disciplinato un'ipotesi finora oggetto di varia opinione giurisprudenziale, quale quella riferita alla legittimazione del difensore, già costituito in primo grado per la persona scomparsa durante il corso di quel giudizio, a proporre appello avvalendosi del mandato , a suo tempo, conferitogli dal de cuius.

     Or bene, secondo la S.C., il principio della ultrattività del mandato, costituente deroga  alla norma secondo cui la morte del mandante determina l'estinzione del mandato stesso, è da ritenersi valido per il solo grado di giudizio nel corso del quale si è verificato l'evento (morte del cliente) e sempre che la  circostanza non sia stata portata a conoscenza del Giudice ad opera del difensore.

     Deve, pertanto, ritenersi inammissibile  l'appello proposto dal difensore , in forza di mandato a lui conferito nel giudizio di primo grado, non essendo il diritto all'impugnazione riferibile al de cuius, ma solamente al successore, cui compete - evidentemente - ogni altro diritto inerente il giudizio, quale la transazione o la rinunzia, cosa che sarebbe preclusa al difensore, che tali poteri aveva avuto da persona non più in grado di interferire , magari con revoca del mandato, sulla sorte del giudizio stesso.

     Di qui la parola definitiva dei Giudici  di legittimità che ha posto fine (o, almeno, lo si spera) ad una vera giungla interpretativa su un tema fondamentale del giudizio civile, qual'è la portata  e l'ambito di validità del mandato al difensore, da cui può scaturire la nullità dell'intero giudizio, per la carenza dello jus postulandi, rilevabile in ogni stato e grado , con buona pace della durata ragionevole del giudizio !

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Il disegno in alto ,tratto dalla copertina del libro "I Racconti di un Giudice" di G.Pellegrino - Ediz.Cedam, per una precisa scelta editoriale di GIUSTIZIAOGGI, appare in tutti gli articoli dedicati al pianeta giustizia del nostro Paese.

 

 

                                   

 
     
     
 

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